Sentenza 14 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione "ex ante", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato. (Fattispecie in cui il ricorrente si era limitato a richiedere l'applicazione del rito abbreviato condizionato all'escussione della persona offesa, omettendo di indicare che la richiesta era diretta ad acquisire ulteriori elementi rispetto a quelli presenti in atti dai quali poter inferire una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2016, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2016 |
Testo completo
3 624/ 1 6 24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. VINCENZO ROMIS - Presidente - N. 44/2016 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO PEZZELLA N. 24300/2015- Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ID MZ N. IL 29/03/1993 avverso la sentenza n. 101/2015 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 17/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.sa Delia Carolia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. l RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente ID MZ, con sentenza del 17.2.2015, confermava la sentenza del Tribunale di Brescia, emessa in data 17.7.2014. Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato ID HA responsabile del reato di furto aggravato previsto dall'art. 625 n.4 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione, perché, in concorso con altro soggetto non identificato, al fine di trarne profitto, si impossessava del cellulare IPhone 5 di proprietà di INh Jagit, con l'aggravante della recidiva infraquinquennale e specifica, in Brescia il 28.4.2014; l'imputato veniva condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, alla pena di mesi 8 di re- clusione ed € 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, perso- nalmente, ID HA, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, co.1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla mancata concessione della diminuente per il rito abbreviato La sentenza impugnata avrebbe completamente travisato il motivo di appel- lo fondato sul mancato riconoscimento dello sconto di pena per il rito abbreviato condizionato richiesto in primo grado ed ingiustamente rigettato, fornendo una motivazione meramente apparente sul punto. Il ricorrente, in primo grado, aveva richiesto l'applicazione del rito abbrevia- to condizionato all'escussione della persona offesa, per poter accertare la non corretta qualificazione del capo di imputazione, poi effettivamente accertata nel corso del rito ordinario. La sentenza di primo grado avrebbe riconosciuto la non corretta qualificazione basata sulle incomplete e fuorvianti dichiarazioni utilizzate nell'originaria denuncia, accertando quindi la necessarietà dell'esame richiesto, ma avrebbe omesso nel computo della pena di riconoscere lo sconto di un terzo, cui avrebbe avuto diritto l'imputato. La sentenza di appello avrebbe esclusivamente valutato l'ordinanza di riget- to dell'istanza di rito abbreviato ex ante, trascurando le dichiarazioni rese dall'imputato e senza considerare la mancata revoca dell'ordinanza stessa ex post, all'esito dell'istruttoria dibattimentale che aveva dimostrato la decisività dell'integrazione probatoria richiesta. 2 La richiesta di rito abbreviato condizionato sarebbe stata necessitata dall'esigenza di acquisire elementi nuovi sulla dinamica del fatto, risultata ben diversa da quella contestata. L'imputato, infatti, veniva rinviato a giudizio per essersi impossessato, strappandolo dalle mani della persona offesa, del cellulare I Phone, mentre all'esito dell'esame della stessa persona offesa si appurava che il telefonino veni- va consegnato all'imputato per le insistenze dello stesso, con conseguente riqua- lificazione dell'imputazione. La stessa richiesta, formulata dall'imputato, sarebbe stata, pertanto, fondata ed ammissibile, essendo la prova richiesta caratterizzata dai caratteri della deci- sività e novità. La corte di appello non avrebbe minimamente affrontato tale profilo della questione proposta. La stessa corte avrebbe dovuto compiere una valutazione prognostica ex an- te, nella quale valutare la verifica dei requisiti della decisività e novità guardando alla situazione processuale nella quale fu compiuto l'accertamento, ed una valu- tazione ex post tenendo conto dei risultati dell'espletata istruttoria dibattimenta- le, completamente trascurata dal giudice di appello. Una volta stabilita la decisività delle prospettazioni dibattimentali richieste andrebbe accertato se il valore aggiunto fosse ragionevolmente prevedibile al momento della richiesta condizionata. La sentenza impugnata non si porrebbe nemmeno tale problema, limitandosi all'esame della verbalizzazione della richiesta, senza valutare gli atti a disposi- zione del tribunale. Tra questi ultimi vi sarebbero state le dichiarazioni rese dall'imputato in fase di convalida in cui veniva ammesso il fatto, precisandone chiaramente le modalità. Il dubbio sul punto era già evidente in quel momento, in quanto il denun- ciante non aveva descritto le modalità di consegna del I Phone. Il giudice avreb- be dovuto disporre l'accertamento richiesto limitandolo all'approfondimento della specifica circostanza. Il giudicante, ex post, una volta appurata la decisività dell'esame dibatti- mentale avrebbe dovuto revocare l'originaria istanza di rigetto, concedendo la diminuzione ritualmente richiesta, anche nell'atto di appello. Chiede, pertanto, l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, concedendo l'impetrata diminuente per il rito abbreviato, con ogni altra conse- guenza di legge. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso sopra illustrato è manifestamente infondato e, pertan- to, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. La sentenza impugnata è correttamente ed esaustivamente motivata in relazione al profilo di doglianza oggi riproposto. Rileva, infatti, la Corte territoriale come anche in quella sede il difensore avesse lamentato l'ingiustificato diniego dall'istanza di definizione con rito abbre- viato condizionato all'esame della persona offesa, dal momento che proprio l'e- same dibattimentale di IN JA aveva consentito di accertare la reale dinami- ca dell'accadimento, portando ad escludere la configurabilità della fattispecie di furto con strappo inizialmente contestata. con motivazione logica e coerente,Ebbene, la Corte bresciana osserva nonché corretta in punto di diritto che ai sensi dell'art.438 co. 5 cod. proc. pen. la richiesta di integrazione probatoria deve essere dedotta come necessaria ai fi- ni del decidere, incombendo quindi al proponente l'onere di allegare specifica- mente la ragione della richiesta e la sua finalità; ciò tanto più nel caso in cui venga chiesto di procedere ad un atto istruttorio, come l'esame della persona of- fesa, già eseguito nella fase delle indagini, senza tuttavia specificare le peculiari ragioni per le quali la rinnovazione dell'incombente risulti necessario per la deci- sione. Ciò è conforme al costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva ri- spetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico- valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudi- canda" (Sez. Un. n. 44711 del 27.10.2004, Wajib, rv. 229175; conf. ex multis sez. 4, n. 39492 del 18.6.2013, A., rv. 256833; sez. 6, n. 48642 dell'11.7.2014, De AN e altri, rv. 261245). Come rileva il giudice del gravame del merito desumendolo dalla lettura del verbale dell'udienza 29 maggio 2014, risulta che il difensore dell'imputato, in forza di procura speciale, testualmente ha chiesto "di accedere a rito abbreviato condizionato all'esame della persona offesa" senza alcuna ulteriore specificazio- ne, e dunque non indicando che la richiesta era diretta ad acquisire elementi ul- teriori rispetto a quelli già presenti in atti, dai quali poter inferire una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato. 4 Ebbene, correttamente la Corte territoriale ritiene che costituisca onere pre- ciso della parte che formula la richiesta di rito abbreviato cd. condizionato allega- re, in modo circostanziato, che la richiesta di integrazione istruttoria è diretta ad acquisire elementi diversi rispetto a quelli già acquisiti, potendo da ciò derivarne dirette conseguenze ai fini decisori, ostando alle caratteristiche di celerità del rito semplici e non motivate istanze di riassunzione di prove già in atti. Pertanto, a fronte di una richiesta non adeguatamente supportata sotto il profilo della completezza dell'allegazione, il rigetto di essa da parte del Tribunale è stato condivisibilmente ritenuto corretto.
3. Gioverà qui ribadire che, in tema di giudizio abbreviato condizionato, seppure non gli è preclusa (quale criterio ausiliario, ma non di per sé risolutivo) la valutazione anche di quanto emerso nell'istruttoria espletata, il giudice dibat- timentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preli- minare secondo una valutazione "ex ante", di verifica, alla luce della prospetta- zione operata dal richiedente, della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa e della prospettazione Questa Corte Suprema ha di recente precisato che il giudice del dibattimen- to, sollecitato al controllo sulla legittimità del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, può e deve effettuare tale ve- rifica anche all'esito del dibattimento, ma è tenuto ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non sia fondato (cfr. sul punto sez. fer. n. 38877 del 20.8.2015, Z. ed altri, rv. 264787).. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
F Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle am- mende Così deciso in Roma il 14 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente CORTE Vincenzo Pezzella Vincenzo Romis Chneek R M S E A P U FUNZIONARE GIUDIZIARIO Dott Gigvormi RUELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 GEN. 2016 A DIC M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Dott Giovani RUELLO