Sentenza 23 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari per i reati di associazione di tipo mafioso e per condotte agevolatrici delle associazioni stesse, la presunzione sancita nell'art. 275 comma terzo cod. proc. pen. si fonda sulla verifica demandata in concreto al giudice di merito circa l'assenza di esigenze cautelari. Ne consegue che non sussiste alcun contrasto fra tale presunzione e la prognosi esercitabile ex art. 275 comma secondo bis, cod. proc. pen., atteso che la verifica in concreto del giudice circa l'assenza di condizioni favorevoli allo status libertatis esaurisce la possibilità di qualsiasi prognosi favorevole all'imputato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2004, n. 18933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18933 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 23/02/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 442
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 33892/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La RA NN avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 4.7.2003;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'inammissibilità.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'indagato, raggiunto da ordinanza di misura cautelare per i delitti di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, aggravati ex art. 7 DL 152/91, ricorre per Cassazione, lamentando vizio di motivazione e travisamento del fatto.
2. Il ricorrente sostiene in particolare che, pur essendo scaduto il termine massimo di custodia cautelare per il reato di favoreggiamento, il tribunale avrebbe, contrariamente ad ogni logica, continuato a tener conto di una ipotesi di reato che allo stato non costituisce più titolo di detenzione.
3. Tale sostenuto travisamento del fatto è palesemente infondato.
4. Risulta dalla lettura di pag. 3 dell'ordinanza che il tribunale ha ben tenuto in conto la circostanza dell'intervenuta scadenza del termine di custodia per il delitto di favoreggiamento. Sullo specifico punto, si legge: "nè rileva l'intervenuta scadenza dei termini di durata della misura in ordine ad uno dei reati contestati, atteso che la misura si riferisce anche ad un'altra ipotesi delittuosa per la quale i termini non sono invece scaduti".
5. Lamenta inoltre il ricorrente vizio di motivazione, non avendo il tribunale tenuto in alcun conto: a) che in casi analoghi non si è mai registrata l'irrogazione di condanne superiori al limite della sospensione condizionale della pena;
b) che oggi è normativamente possibile la definizione del processo con uno dei riti alternativi indipendentemente dal consenso del p.m. e dal benestare del giudice. Sviluppando tali argomenti il difensore dell'indagato giunge a sostenere che il tribunale avrebbe introdotto l'inedito principio secondo cui chi viene sottoposto a misura cautelare non deve beneficiare della sospensione condizionale perché la presunzione di pericolosità, incidentalmente formulata, va considerata immanente e vincolante in ogni stato e grado del successivo giudizio di merito.
6. Quanto all'assenza del pericolo di reiterazione dei reati, occorre replicare che, a parte la genericità dell'affermazione difensiva, non supportata da alcuna verifica eseguita in concreto, i giudici di merito hanno esposto motivazione affatto immune da vizi logici, rappresentando la gravità dei fatti, maturati in allarmante ambiente mafioso, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91, la conseguente ricorrenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., l'assenza di condizioni idonee a superare la presunzione. Nè, i giudici di merito hanno trascurato di motivare circa il carattere irrilevante delle dichiarazioni rese dall'indagato.
7. Con riferimento al punto sub 5.b. (lamentata omessa valutazione della possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena, facendo ricorso a riti alternativi) occorre replicare che le novità legislative in ordine all'introduzione di quei riti non mutano la regola secondo cui non basta l'astratta possibilità di far derivare conseguenze favorevoli all'imputato dalla eventuale scelta di riti alternativi, ma occorre che l'imputato abbia in concreto esercitato la scelta e che sussistano le condizioni per l'effettiva instaurazione di quei riti.
8. Ma le questioni poste dalla difesa attengono tutte, nella sostanza, ad un unico assorbente motivo, relativo alla concedibilità della sospensione condizionale della pena. Su tale specifico punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "la pericolosità sociale dell'indagato, valutata ai sensi dell'art. 133 c.p., si pone come presupposto positivo per la applicazione della misura cautelare restrittiva ed impedisce la concessione del beneficio. Pertanto, poiché ogni provvedimento cautelare deve essere proporzionato alla entità del fatto ed alla pena che potrebbe essere irrogata, da un lato è fatto divieto al giudice di disporre la custodia cautelare qualora ritenga possibile la applicazione del beneficio della sospensione condizionale, dall'altro la ritenuta sussistenza delle esigenze di cui alla lettera e) dell'art. 274 c.p.p. (la necessità di contrastare, appunto, la pericolosità
sociale dell'indagato) impedisce qualsiasi prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dello stesso ed esclude la possibilità di concessione del predetto beneficio (cfr. Cass. 2416 del 4.8.99, Rivista 214231).
9. Non risulta, invece, che si sia formato un orientamento giurisprudenziale sulle connessioni riscontrabili fra la prognosi esercitabile ex art. 275, comma 2 bis, c.p.p. e la presunzione di cui al terzo comma dello stesso articolo. La questione che può essere tratta dal motivo di gravame riguarda, dunque, la possibilità di applicare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, nei casi in cui si ravvisi la astratta possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena. A tale quesito deve essere fornita risposta negativa, in quanto la concessione della sospensione condizionale della pena non è legata alla mera constatazione della assenza di ostacoli alla concedibilità del beneficio, bensì ai criteri indicati negli artt. 164 e 133 c.p., i quali impongono al giudice di formulare la prognosi che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati. Sicché, sia la delibazione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, sia la presunzione sancita legislativamente nell'art. 275, comma 3, per i delitti di associazione di tipo mafioso e per le condotte agevolatoci delle associazioni stesse, si fondano sullo stesso presupposto logico, rappresentato dalla verifica demandata in concreto al giudice di merito circa l'assenza di esigenze cautelari. Non può, dunque, sorgere alcun contrasto fra la presunzione dell'art. 275, comma 3 e il dettato dell'art. 275, comma 2 bis, atteso che la verifica in concreto operata dal giudice dell'assenza di condizioni favorevoli allo status libertatis esaurisce la possibilità di qual si voglia prognosi favorevole all'imputato.
10. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004