Sentenza 13 luglio 2018
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda".
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2018, n. 10016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10016 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2018 |
Testo completo
10016-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente - Sent. n. sez. 968/2018 UP 13/07/2018 FILIPPO CASA R.G.N. 569/2018 LUIGI FABRIZIO MANCUSO Relatore ALDO ESPOSITO RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IM OR OL nato il [...] avverso la sentenza del 21/07/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato PIAZZA PAOLO GIUSEPPE conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni nota spese ed ammissione al gratuito patrocinio. L'avvocato MATTIA ENZO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. A seguito di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, condizionata dalla difesa all'audizione di DU MO e AN OS, la Corte di assise di Caltanissetta, in esito a dibattimento, con sentenza del 4.2.2016 dichiarava IM EO IC colpevole dei reati di lesioni personali in danno di PO SI, porto ingiustificato di un coltello a serramanico, omicidio di LI RE, e condannava l'imputato, previo riconoscimento della continuazione, alla pena di anni ventiquattro di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Secondo la ricostruzione recepita in sentenza, la notte del 10.8.2014, dopo l'aggressione ad opera del IM e del suo complice AN OS in danno di ES NU RI, moglie di LU ON, era sorta una rissa alla quale avevano preso parte costui, LI e PO. IM aveva colpito con una spranga e un coltello LI al braccio e PO alla testa;
quest'ultimo, a causa delle ferite, era morto qualche giorno dopo in ospedale.
2. Con sentenza del 21.7.2017, la Corte di assise di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva a IM le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena ad anni venti di reclusione.
3. Il difensore di IM EO IC ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. in ordine al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'audizione di DU MO e AN IN. Il giudice del merito ha errato nell'affermare la non decisività ai fini della decisione della deposizione delle menzionate persone, perché le indagini espletate non furono esaustive. Di fronte a evidenti falle narrative, l'integrazione probatoria sarebbe stata strumento adeguato per colmare lacune, risolvere contraddizioni, garantire all'imputato l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle prove circa il numero di colpi inferti. Il giudice del merito è incorso in contraddizione nel valutare la ricostruzione offerta dal teste LU, e preferire quella fornita dal PO, perchè ha ritenuto anche quest'ultimo poco attendibile quando ha parlato di colpi plurimi. Il numero di colpi inferti ha importanza nevralgica nel caso di specie, perché permetterebbe la 2 riqualificazione del fatto in omicidio preterintenzionale. La riqualificazione era stata già chiesta proprio sulla base delle dichiarazioni convergenti dei medici e di LU, i quali parlano di unico colpo mortale. Complessivamente, non potrebbero essere stati inferti più di due colpi. Ciò emerge anche dalla sentenza di primo grado, nella quale si utilizzano i termini "duplice e successivamente " "molteplice". Il giudice del merito ha affermato la sussistenza del dolo omicidiario senza basarsi su specifici elementi fattuali. L'elemento soggettivo non poteva essere dedotto, come pure hanno fatto i giudici, né dall'esclamazione "vi ammazzo, vi ammazzo" perché rivolta all'intero gruppo antagonista, né in base al colpo inferto, perché presumibilmente frutto della concitazione della fuga. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che i giudici di merito avrebbero rigettato illegittimamente la richiesta di celebrazione del rito abbreviato condizionata all'audizione di DU e AN basandosi sulla base della considerazione che le eventuali deposizioni di costoro 3. non avrebbe inciso sul materiale probatorio raccolto. In realtà, per un verso si deve rilevare che la stessa difesa, nel corso del giudizio, ha rinunciato all'audizione della teste DU. Per altro verso, la decisione di rigetto è corretta, perché i giudici del merito hanno spiegato che la richiesta postulava genericamente l'utilità delle prove senza però specificare come gli elementi da acquisire avrebbero potuto incidere sulla decisione. Inoltre, il giudice del merito precisa che gli elementi acquisiti - certificazioni mediche, dichiarazioni degli altri testi, risultanze dell'attività investigativa non lasciano spazio a ricostruzioni diverse. La decisione costituisce applicazione coerente del principio consolidato in giurisprudenza, in virtù del quale la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito abbreviato, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto e utilizzabile, può considerarsi necessaria solo quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito a un qualsiasi aspetto della regiudicanda (Sez. 4, sentenza n. 39492 del 18/06/2013, Rv. 256833).
2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la valutazione del materiale probatorio sul numero di colpi inferti, è inammissibile, perché integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel caso concreto in esame, da adeguata motivazione. 3 Il giudice del merito osserva che le dichiarazioni di LU e di PO convergono sul nucleo fondamentale della vicenda (la riferibilità dell'omicidio esclusivamente al IM). Inoltre, il giudice del merito evidenzia che LU, volendo dimostrare la sua estraneità ai fatti, rende dichiarazioni molto meno precise rispetto a quelle di PO. Con riferimento a quest'ultimo, i giudici di merito osservano che costui, a causa dell'ora tarda e delle condizioni precarie per la ferita al braccio, poteva anche non aver percepito in maniera chiara il numero di colpi, ma in ogni caso dalle altre risultanze istruttorie (certificati medici e dichiarazioni dei sanitari) risulta univocamente che IM, con una spranga di ferro, inferse alla vittima almeno due colpi, provocandole gravissime lesioni alla zona parietale sinistra della teca cranica e frattura alla mandibola destra. Il giudice del merito ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo, almeno a titolo di dolo eventuale, e ha escluso congruamente la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale sulla base dell'intera piattaforma probatoria (sede delle lesioni, entità e numero dei colpi, arma utilizzata), indipendentemente dalla valutazione dell'espressione "vi ammazzo, vi ammazzo". Inoltre, la sentenza di appello precisa che la tesi sostenuta nell'atto di appello, secondo cui la mandibola della vittima si sarebbe fratturata non per un colpo inferto dall'imputato ma a seguito della sua caduta, è rimasta non provata. Pertanto, si può affermare che la decisione impugnata è corredata, su tutti i punti rilevanti, da motivazione adeguata, completa, priva di alcuna illogicità manifesta, quindi idonea a giustificare le relative valutazioni, insindacabili in questa sede sotto il profilo del merito.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese per la difesa della parte civile, il cui importo - liquidato nella misura indicata nel seguente dispositivo in considerazione dell'attività difensiva svolta deve essere pagato in favore dello Stato, dato che la parte civile è - ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 4
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, LI SI, che liquida nella complessiva somma di euro quattromila per onorario di avvocato oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma il 13 luglio 2018. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Today : Hem inFormagge DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 MAR 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5