Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 46169
CASS
Sentenza 18 luglio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il termine di tre mesi per corrispondere l'importo dovuto ai fini della integrazione della causa di non punibilità del reato decorre dal momento in cui l'indagato o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilità di ottenere l'esecuzione della pena, ma la consapevolezza di tale facoltà può essere acquisita in qualunque forma, non presupponendo la comunicazione di un avviso formale in ordine ai benefici conseguibili per effetto del pagamento nel trimestre. (Fattispecie in cui è stata affermata la consapevolezza dell'imputato di poter fruire della causa di non punibilità alla luce del contenuto dei motivi di appello proposti dal medesimo avverso la sentenza di primo grado).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 46169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46169
    Data del deposito : 18 luglio 2014

    Testo completo