Sentenza 14 dicembre 2010
Massime • 1
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ha natura di reato omissivo istantaneo, per il quale il momento consumativo coincide con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento ed attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2010, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2010 |
Testo completo
6 15 /1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione terza penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Registro Generale N. 24671/2010 Sentenza n..2016Dott.ssa Claudia SQUASSONI Presidente Dott. Mario GENTILE Consigliere Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere Dott. Luca RAMACCI Consigliere Pubblica Udienza del Dott. Elisabetta ROSI Consigliere 14 dicembre 2010
SAZION AS C 1 0 DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente
SENTE il 1 2 GEN. 2011 sul ricorso proposto da: ns.
IL CANCALLIERE 1. IA AO nato a [...] il [...] Luare Martant
2. IA NO nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 14/12/2009 dalla Corte d'Appello di FIRENZE
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Fausto DE SANTIS che ha concluso per l'annullamento senza rinvio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA OL e IA TA proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 14 dicembre 2009 dalla Corte d'Appello di Firenze e con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
1
W
Prato in data 8 maggio 2008, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati loro ascritti, ad eccezione del reato di cui all'articolo 2 Legge 638\83 commesso nel 2002, per il quale rideterminava la pena.
I ricorrenti lamentavano, in primo luogo, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'articolo 2 Legge 638\83 da parte dei giudici del gravame laddove ritenevano provata la penale responsabilità degli appellanti sulla base del solo omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti quando, invece, il presupposto del reato contestato sarebbe l'effettivo esborso delle somme a titolo di retribuzione in ordine al quale non risultava alcuna prova.
Rilevavano, infine, che il reato per il quale erano stati condannati risultava prescritto nelle more del deposito della sentenza della Corte
d'Appello e della decorrenza del termine di impugnazione, essendo spirato il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei in data 1 gennaio
2010
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
Va premesso che il ricorso si limita a riproporre a questa Corte questioni già sollevate innanzi alla Corte d'Appello e da questa ritenute infondate, senza formulare alcuna specifica censura sulle motivazioni espresse dai giudici del gravame.
Tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v.
Sez. II n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti), determina la mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l'impugnazione.
Invero, la Corte d'Appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali riteneva di condividere le conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, non solo richiamando legittimamente le argomentazioni da questi sviluppate, ma anche specificando i motivi per i quali l'appello proposto era stato rigettato.
In particolare, osservavano come, anche sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, correttamente fosse stata ritenuta, in assenza di elementi contrari, una valenza probatoria decisiva ai "modelli M10" e quale rilevanza assumessero le dichiarazioni del teste escusso.
Nessuna violazione di legge è pertanto individuabile nella decisione oggetto di ricorso.
a 2 Per quanto riguarda, invece, la prescrizione del reato in contestazione deve osservarsi, in primo luogo, che l'individuazione del termine massimo non è corretta.
Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende aderire, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ha natura di reato omissivo istantaneo per il quale il momento consumativo coincide con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento ed attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (v., da ultimo, Sez. III n. 20251, 14 maggio 2009)
Da ciò consegue che il termine massimo di prescrizione va collocato al
16 aprile 2010 (riferendosi l'imputazione a ritenute del giugno 2002 da versare, quindi, entro il 16 luglio dello stesso anno e considerata la sospensione di cui all'articolo 2, comma 1 quater Legge 638/83) e non anche all'1 gennaio 2010.
Tale termine, inoltre, è spirato comunque in data successiva alla decisione d'appello, emessa il 14 dicembre 2009 e depositata il 17 dicembre 2009.
Ciò posto, deve osservarsi che, nella fattispecie, deve trovare applicazione il principio affermato dalle SS. UU. di questa Corte in base al quale, in presenza di un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, non viene a formarsi un valido rapporto di impugnazione ed è pertanto preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 C.P.P. quale, nella fattispecie, la prescrizione del reato
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro
1000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che
"la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".(Corte Cost. 186/2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2010
(Dot. Luca RAMACCI) fulIl Presidente Il Consigliere Estensore
(Dott. Claudia SQUASSONI)
3