Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte nei cui confronti si sia verificata, nel corso del processo di secondo grado, la perdita della capacità processuale, che travolge anche la procura conferita al difensore; infatti, il principio dell' ultrattività della procura opera, in favore della controparte che incolpevolmente ignora l'evento interruttivo, consentendo di ritenere valida l'impugnazione o la notifica della sentenza eseguita nei confronti della parte cui l'evento si riferisce, ma non è applicabile quando l'impugnazione è proposta dalla parte cui l'evento si riferisce e che non può ragionevolmente ignorarlo (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai genitori, legali rappresentanti del minore, il quale era divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di secondo grado e avrebbe dovuto, pertanto, proporre in proprio il ricorso, rilasciando ai suoi difensori nuovo mandato alle liti, essendo estinto quello rilasciato dai genitori).
Commentario • 1
- 1. Errore medico, risarcimento, danno biologico e morale, danno esistenzialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9387 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL AL, NA IA NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell'avvocato DEMARTINO ROBERTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato AUTELITANO LEONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 979/98 del Tribunale di POTENZA, depositata il 08/10/98 R.G.N. 1774/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 24 ottobre 1986, AT LV e OM NA, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore RG LV, cieco assoluto dalla nascita, convenivano in giudizio il Ministero dell'interno sull'assunto che il figlio, titolare della pensione di reversibilità avesse diritto a percepire quale cieco assoluto, con decorrenza dalla data di concessione di tale pensione, anche l'indennità di accompagnamento, in base al combinato disposto degli artt. 4 legge n. 382 del 1970, dell'art. 14 septies l. 28 febbraio 1980 n. 33 e dell'art. 2 l. 30 marzo 1971 n. 118.
Dopo la costituzione del convenuto Ministero il Pretore di Locri accoglieva la domanda.
Sull'appello del Ministero, che ribadiva l'assunto secondo cui l'indennità richiesta non poteva ritenersi estesa ai minorati della vista di età inferiore ai diciotto anni, il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 30 aprile 1988 confermava la decisione pretorile. A seguito di ricorso da parte del Ministero, questa Corte di Cassazione con sentenza del 26 aprile 1990 annullava il provvedimento impugnato e disponeva ex art. 383 c.p.c. il rinvio della causa al Tribunale di Potenza, che a sua volta con sentenza dell'8 ottobre 1998 accoglieva l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Pretore di Locri, rigettando così la domanda del LV e della NA.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale di Potenza osservava preliminarmente che l'efficacia del principio formulato dalla Suprema Corte nella sua decisione con la quale cassava la sentenza del giudice d'appello, imponeva al giudice di rinvio di uniformarsi a detto principio, anche se la norma da applicare era stata nel frattempo espunta dall'ordinamento a seguito di declaratoria di incostituzionalità.
Più specificamente non poteva trovare applicazione la decisione del 15 marzo 1993 n. 88 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 38 comma 3 e 4 Cost., l'art. 1 della legge 28 marzo 1968 n. 406, nella parte con cui non prevedeva la corresponsione dell'indennità di accompagnamento a ciechi assoluti minori di anni diciotto.
Ne conseguiva che - conformemente al principio fissato dalla sentenza di annullamento della decisione del Tribunale di Catanzaro - pur avendo la legge 10 febbraio 1962 n. 68 introdotto nell'ordinamento il diritto alla pensione non reversibile per tutti i ciechi (assoluti o con visus ridotto a non più di un ventesimo per ogni occhio) di età superiore al diciottesimo anno di età ed in stato di bisogno, e pur avendo l'art. 14 septies della legge del 1980 n. 33 attribuito la pensione ai minori di anni diciotto, tutto ciò non poteva significare però l'attribuzione al LV RG dell'indennità di accompagnamento. Ed invero dall'assetto ordinamentale non poteva evincersi in alcun modo che vi fosse un inscindibile collegamento tra titolarità della pensione e diritto all'indennità. Detto beneficio non poteva, in altri termini, derivare se non da una espressa previsione di legge o da elementi idonei a far desumere con certezza una volontà legislativa in tali sensi.
Avverso tale sentenza LV AT e NA MA propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo esaminata l'eccezione sollevata nel controricorso dal Ministero dell'Interno, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legittimazione processuale dei ricorrenti AT LV e OM NA. Costoro, infatti, hanno proposto originariamente il giudizio non in proprio ma nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore LV RG, che nato il [...], era divenuto maggiorenne nel corso del giudizio stesso e cioè il 14 aprile 1996. Da qui l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
L'eccezione è fondata.
Nel caso in esame deve ritenersi, sulla base di quanto dedotto nel controricorso dall'Avvocatura dello Stato, che il LV RG, titolare del beneficio di cui si controverte sia nato il [...] e, quindi, sia divenuto maggiorenne il 14 aprile 1996 (così rettificandosi la data del 14 aprile 1976 indicata in controricorso per effetto di evidente errore materiale), e cioè in epoca precedente alla sentenza di appello del Tribunale di Potenza. Ne consegue che i genitori del LV RG alla data della presentazione del ricorso per cassazione non avevano più la rappresentanza processuale del figlio che, per essere unico titolare del diritto oggetto della presente controversia, doveva proporre ricorso in proprio, rilasciando ai suoi difensori nuovo mandato alle liti, dovendo reputarsi ormai estinto quello rilasciato dai suoi genitori nella qualità.
È principio ormai consolidato che il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce l'interruzione del procedimento solo se il procuratore della parte cui si riferisce l'evento interruttivo lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, operando in mancanza il principio della ultrattività della procura ad litem. Tale principio però opera soltanto nell'ambito della stessa fase processuale attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio (cfr. Cass. 27 febbraio 1997 n. 1744; Cass. 21 dicembre 1995 n. 13041). Questa Corte non ignora neanche l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo a mezzo del suo legale rappresentante, se non dichiarato o notificato formalmente dal difensore a norma dell'art. 300 c.p.c., resta privo di incidenza nel corso del processo che può
senz'altro proseguire regolarmente nei confronti del rappresentante al quale, pertanto, ben vengono notificate le impugnazioni avverso le sentenze pronunziate nelle diverse fasi del giudizio, sicché il processo continua tra le parti originarie sulla base di una stabilizzazione della posizione giuridica originaria (cfr. al riguardo Cass. 18 febbraio 1995 n. 1814; Cass. 8 novembre 1994 n. 9277). Come è stato osservato però tali statuizioni, che si inseriscono in un vasto indirizzo giurisprudenziale, fanno riferimento alle fattispecie in cui si è in presenza di una controparte che incolpevolmente ignora l'evento interruttivo, perché in tali casi deve evitarsi che il suddetto evento possa pregiudicare la parte che non ne sia a conoscenza. Ciò appunto giustifica il principio della ultrattività della procura "ad litem" anche nelle successive fasi processuali, considerandosi valida l'impugnazione o la notifica della sentenza eseguita nei confronti della parte cui tali eventi si riferiscono. Si tratta di un temperamento dei principi generali in materia di mandato alle liti e di capacità processuale a tutela dell'esercizio dei diritti della difesa e dell'affidamento incolpevole che è ragionevole riporre sulla persistenza della capacità processuale dell'altra parte.
Del resto un siffatta conclusione costituisce il riflesso sul piano processuale di quanto in diritto sostanziale è stabilito dall'art. 1396 c.c., che in base al principio dell'affidamento dei terzi,
statuisce che le causa di estinzione della procura "non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate" (comma 2). Tutte queste ragioni non ricorrono, evidentemente, in quei casi, come quello in oggetto, in cui il ricorso è proposto dalle stesse parti nei cui confronti si è verificata la perdita della capacità processuale, come nell'ipotesi dei rappresentanti del figlio in ragione dell'avvenuto conseguimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, circostanza che detti rappresentanti non potevano ragionevolmente ignorare (cfr. in tali sensi Cass. 7 maggio 1991 n. 5032 cui adde in argomento, in epoca più prossima, Cass. 20 giugno 2000 n. 8380). L'inammissibilità del ricorso impedisce l'esame del contenuto dello stesso, con il quale si denunzia violazione del disposto dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968 così come risultante a seguito della pronunzia del 15 marzo 1993 n. 88 della Corte Costituzionale. Stante la natura della controversia nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio di cassazione non essendo la pretesa azionata manifestamente infondata o temeraria (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001