Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9387
CASS
Sentenza 11 luglio 2001

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte nei cui confronti si sia verificata, nel corso del processo di secondo grado, la perdita della capacità processuale, che travolge anche la procura conferita al difensore; infatti, il principio dell' ultrattività della procura opera, in favore della controparte che incolpevolmente ignora l'evento interruttivo, consentendo di ritenere valida l'impugnazione o la notifica della sentenza eseguita nei confronti della parte cui l'evento si riferisce, ma non è applicabile quando l'impugnazione è proposta dalla parte cui l'evento si riferisce e che non può ragionevolmente ignorarlo (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai genitori, legali rappresentanti del minore, il quale era divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di secondo grado e avrebbe dovuto, pertanto, proporre in proprio il ricorso, rilasciando ai suoi difensori nuovo mandato alle liti, essendo estinto quello rilasciato dai genitori).

Commentario1

  • 1Errore medico, risarcimento, danno biologico e morale, danno esistenzialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9387
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9387
Data del deposito : 11 luglio 2001

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