Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2003, n. 11629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11629 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
E 6 8 N 9 248 O 1 I / Z . 4 / A N о A 6 R I - 2 T . R S B I R REPUBBLICA ITALIANA . . A G P L . T E L D R U A L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . B E I A B D R A D I T T S A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N I 1 E T Oggetto 3 S R 1 N I E E 1 1 62 9 /03 . A TributariaSEZI E TRIBUT CIA S T N E A M Composta dagli Ill.mi Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 9784/99 Cron.25504 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Ud.10/02/03 Rel. Consigliere - Dott. Guido Consigliere RAIMONDI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64248 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 5672 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IMPIANTI INDUSTRIALI SPA;
intimato avversO la sentenza n. 95/99 della Corte d'Appello di 2003 TRIESTE, depositata il 18/02/99; 382 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/02/03 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 13.10.1994, la società Impianti Industriali spa adiva il Tribunale di Trieste per ottenere il pagamento della somma di Lire 51.000.000 quale rimborso delle somme pagate per gli anni 1988/91, relative alla tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese. Con sentenza n. 1103/96 il Tribunale di Trieste accoglieva parzialmente la domanda e condannava il Ministero delle Finanze a pagare alla contribuente la somma di £. 50.500.000, oltre gli interessi e le spese di causa. Proponeva appello il Ministero delle Finanze, deducendo: 1)l'improponibilità della domanda ex art. 12 DPR 64 1/72 e la decadenza l'infondatezza nel merito della ex art 13 stesso decreto;
2) domanda. La Corte d'Appello respingeva l'appello avendo altresì rilevato l'avvenuto rispetto dei termini per la richiesta di rimborso con il conseguente mancato verificarsi della decadenza triennale ex art. 13 d.p.r. 64 1/72 . Ricorre per cassazione l'amministrazione finanziaria dello stato sulla base di un unico motivo. La contribuente non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione finanziaria deduce l'operatività dello jus superveniens di cui all'art. 11 della legge 448/98 per chiedere che dalla somma complessiva da rimborsare vengano detratte lire 500 mila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e lire 750 mila per l'iscrizione degli altri atti sociali in ragione di lire 750 mila per anno oltre interessi. Inoltre l'amministrazione deduce l'applicabilità del citato articolo 11 della legge 448/98 per quanto concerne la misura degli interessi da determinare in ragione del 2.5% annuo. Per quanto concerne la prima deduzione del motivo in esame, relativa al riconoscimento della detrazione di lire 500 mila per l'iscrizione dell'atto costitutivo, la stessa non può trovare accoglimento. E' ben vero che, secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 448/98,di interpretazione autentica dell'art. 61 della legge 331/93, la somma predetta deve ritenersi dovuta in conseguenza di una prestazione effettuata dall' ufficio competente e, come tale, giustificata ai sensi della normativa comunitaria (Cass 15081/01); nel caso di specie ,tuttavia, l'amministrazione ricorrente avrebbe dovuto dedurre e documentare,non essendo ciò desumibile dalla sentenza impugnata, che il primo anno in relazione al quale il contribuente chiede il rimborso sia quello in cui sia avvenuta l'iscrizione dell'atto costitutivo. In assenza di tale dimostrazione la domanda non può trovare accoglimento. La richiesta di applicazione dello jus superveniens non può trovare accoglimento neppure in riferimento alle misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali. Tale disposizione infatti , come recentemente ritenuto dalla Corte di giustizia con la sentenza 10.9.02 nei procedimenti riuniti C-216/99 e C- 222/99, non risulta conforme alla normativa comunitaria qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali le tasse annuali retroattive vengono riscosse "abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano avere sostituito ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati". Nel caso della tassa forfettaria annuale a carattere retroattivo per l'iscrizione degli atti sociali prevista dall'art. 11 della citata legge 448/98, questa Corte ha già avuto modo di osservare che tale tassa si verrebbe in realtà a cumulare con le somme da già corrisposte a titolo di diritti di cancelleria per l'iscrizione ed il deposito degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo dando luogo così ad una ingiustificata duplicazione priva di ogni giustificazione che finirebbe con l'istituire nuovamente una tassa annuale senza che a fronte di essa corrisponda alcuna effettiva prestazione di servizi da parte dell' Ufficio. Ciò si presenta ancor più evidente nel caso in cui a fronte della necessità di pagamento della tassa annuale in esame la società non abbia provveduto ad iscrivere o depositare. nell'anno cui essa si riferisce alcun atto . Tale tassa si pone quindi in contrasto con la normativa comunitaria e va ,come tale, disapplicata (Cass 7176/99;Cass 5354/99;Cass 14064/01;Cass 15081/01). Infondata è altresì l'ulteriore richiesta relativa agli interessi. L'applicazione degli interessi nella misura del 2,50% come stabilito dall'art. 11 della legge 448/98 si pone infatti in contrasto con la normativa comunitaria e va pertanto disapplicato. 66il giudice nazionale A tale proposito va preliminarmente ricordato che deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso della corte di giustizia della Comunità Economica Europea, nell'esercizio dei compiti istituzionali che ad essa sono attribuiti dagli art. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957 “(Cass 1271/97). Alla luce di tale principio rileva la Corte che la sentenza 15.9.98 della Corte di Giustizia nel procedimento C-260/96 ha stabilito quanto segue. “In mancanza di disposizioni comunitarie in materia di restituzione di canoni indebitamente versati in base a regolamenti comunitari, spetta alle autorità nazionali risolvere tutte le questioni accessorie a applicando le norme interne relative al tasso e alla decorrenza degli stessi.. Occorre inoltre ricordare che, in due sentenze pronunciate in data odierna (Edis, punto 35 e Spac, punto 20, citate), la Corte ha dichiarato che una modalità di rimborso nazionale rispetta il principio di equivalenza qualora si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sulla inosservanza del diritto interno. Viceversa, questo principio non può essere interpretato nel senso che obblighi uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o canoni riscossi in violazione del diritto comunitario la sua disciplina interna più favorevole in materia di rimborso. Ne discende che il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno stato membro preveda in materia di interessi, per la restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati, purché le modalità di cui trattasi si applichino indifferentemente alle azioni fondate sul diritto interno e a quelle fondate sul diritto comunitario..>> . Alla luce del dianzi esposto principio stabilito dalla Corte di Giustizia va osservato che nel caso di specie la riduzione degli interessi al tasso legale del 2,50 previsto dall'art. 11 della legge 448/98 per effetto del richiamo al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c. applicato al momento della entrata in vigore della legge predetta ( nella misura per l'appunto del 2,50% stabilito con decorrenza 1.1.99 dal DM 10.12.98) anziché al tasso più favorevole per il contribuente stabilito dall'art. 1 della legge 29/61 e و successivamente modificato con provvedimenti legislativi, applicabile per il rimborso delle tasse di concessione governativa,si pone in contrasto con la normativa comunitaria(Cass 8651/98). Questo contrasto comporta che sia disapplicato il terzo comma dell'art. 11 della legge 23.12.98 n. 448, in quanto impone per l'indebito tributario dovuto a norme comunitarie il riconoscimento di interessi moratori ad un tasso nettamente inferiore a quello spettante per l'indebito tributario derivante da norme interne. Il ricorso va, pertanto rigettato. Non avendo la società resistente svolto attività difensiva non si procede a liquidazione delle spese di giudizio. Rigetta il ricorso. Roma 10.02.03 Il Cons.est.
PQM
Il Presidente аст DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 2.8 LUG. 2003 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N 6 8 O 9 I 1 Z . / A 4 N / R - A 6 T I 2 B S . I R . R G . L A P L E . T A R D U . L B B A E I A D D T R A I E T I S 1 T N 3 R E 1 N E S E . T I S N A E A M