Sentenza 7 maggio 2008
Massime • 2
L'interesse dell'indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza applicativa di misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen. e divenuta inefficace per intervenuto decorso del termine di venti giorni, sussiste solo ai fini di una eventuale futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, essendo detta ordinanza priva di ogni altra incidenza.
L'interesse dell'indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, agli effetti di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, l'ordinanza applicativa di misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen. e divenuta inefficace per intervenuto decorso del termine di venti giorni, non può presumersi ma deve essere dedotto dall'indagato in termini positivi ed univoci.
Commentario • 1
- 1. interesse al ricorsoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 maggio 2026
Quando persiste l'interesse a impugnare in caso di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace? In materia consigliamo la guida “I nuovi reati stradali – Dalla guida in stato di ebbrezza al reato di fuga pericolosa – Aggiornato alla conversione del decreto Sicurezza”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. 1. Ricorso de …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2008, n. 25201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25201 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 07/05/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 543
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 09161/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE IH, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 11.02.2008 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza in data 24 dicembre 2007 con cui il GIP del Tribunale di Varese 2007, applicatale la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 56 c.p. e L. n. 75 del 1958, art.3, si era dichiarato incompetente disponendo, contestualmente la trasmissione degli atti al competente Tribunale di Busto Arsizio;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Izzo Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 11.02.2008 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta da TE IH, indagata dei reati di cui all'art. 56 c.p. e L. n. 75 del 1958, art.3, avverso l'ordinanza in data 24 dicembre 2007 con cui il GIP del
Tribunale di Varese, applicatale la misura cautelare della custodia in carcere, si era dichiarato incompetente disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio.
Rilevava il Tribunale che l'indagata, col ricorso di riesame, aveva genericamente contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari chiedendo la rimessione in libertà e, in subordine, la sostituzione della misura. All'udienza camerale, acquisita in data 10.02.2008 l'ordinanza emessa il 30.01.2008 a carico della stessa indagata e per gli stessi fatti, ex art. 27 c.p.p., dal competente GIP del Tribunale di Busto Arsizio, la difesa aveva insistito nel ricorso facendo rilevare che l'ordinanza impugnata era illegittima, per mancanza del requisito dell'urgenza, essendo stata emessa a distanza di un anno dalla richiesta del P.M..
Tanto premesso, osservava il Tribunale che il titolo per il quale la TE era ristretta in carcere non era più costituito dall'ordinanza impugnata emessa il 24.12.2007 dal giudice dichiaratosi incompetente per territorio ormai divenuta inefficace, ma dalla nuova e autonoma ordinanza emessa in data 30.01.2008 dal Tribunale di Busto Arsizio, sicché l'unico interesse al ricorso di riesame avverso l'ordinanza cautelare emessa provvisoriamente dal giudice territorialmente incompetente avrebbe potuto essere costituito dal conseguimento di una pronuncia rilevante ex art. 314 c.p.p., comma 2. Tale specifico interesse, nella specie, non era stato neppure enunciato nelle censure del ricorso e nelle conclusioni orali, donde l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Proponeva ricorso per Cassazione l'indagata denunciando violazione degli art. 309, 291 e 591 c.p.p. per avere il Tribunale omesso di considerare l'insussistenza delle ragioni d'urgenza che avrebbero giustificato da parte del GIP di Varese l'emissione, in data 24.12.2007, della misura cautelare a distanza di un anno dalla richiesta del P.M..
Inoltre, la misura era stata eseguita in data 24.01.2008, oltre il termine perentorio di 20 giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti al giudice competente stabilito dall'art. 27 c.p.p. senza che nello stesso termine fosse intervenuta altra ordinanza applicativa della misura cautelare da parte del giudice competente, che l'aveva emessa il 30 gennaio 2008.
Ciò la legittimava a impugnare l'ordinanza 24.12.2007 anche ai fini di un'eventuale successiva richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Va, anzitutto, puntualizzato che:
- in data 24.12.2007 il GIP del Tribunale di Varese, emessa, ex art.291 c.p.p., comma 2, ordinanza di custodia cautela in carcere nei confronti della ricorrente, si è dichiarato incompetente per territorio e ha disposto la trasmissione degli atti al competente Tribunale di Busto Arsizio;
- la misura cautelare è stata eseguita il 24.01.2008;
- in data 30.01.2008 il GIP del Tribunale di Busto Arsizio ha emesso autonoma ordinanza applicativa di analoga misura nei confronti della ricorrente, oltre il termine di 20 giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti emessa dal GIP di Varese;
- avverso l'imposizione della misura da parte di quest'ultimo GIP l'indagata ha proposto istanza di riesame contestando genericamente la gravità indiziaria ed eccependone, in sede di conclusioni orali, l'illegittimità per mancanza del requisito dell'urgenza per essere stata la misura disposta a quasi un anno di distanza dalla richiesta del P.M..
Tanto premesso, va osservato, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Cassazione S.U. n. 15/1993, Silvano e altro, RV. 194315 che il termine di venti giorni, posto dall'art. 27 c.p.p., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere-dovere del giudice competente a emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura che è completamente autonomo rispetto al precedente a effetti interinali perché emesso da altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti.
Quindi, trasmessi gli atti al giudice ritenuto competente, è possibile, ex art. 27 c.p.p., che la misura sia nuovamente adottata da quest'ultimo entro il termine di venti giorni e lo status libertatis dell'indagato trova la propria regolamentazione nel secondo titolo, ovvero che la misura non sia nuovamente e tempestivamente disposta e, in tal caso, quella originaria perde efficacia.
L'inutile decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 27 c.p.p. determina l'inefficacia del provvedimento emesso dal giudice incompetente, ma non influisce sulla legittimità dell'ordinanza con cui è stata applicata autonomamente la nuova misura sulla base degli stessi elementi con successivo intervento del giudice competente nel rispetto della normativa prevista dagli artt. 273 e 274 c.p.p.. In tal caso, per il periodo di privazione della libertà personale tra lo spirare di quel termine e l'emissione della seconda ordinanza coercitiva, può essere attivata dalla persona sottoposta alla custodia cautelare, per il periodo intercorso tra la cessazione d'efficacia della prima misura e l'emissione della seconda, la procedura stabilita dall'art. 314 c.p.p. ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione (Cassazione Sezione 1, n. 3810/2001, Munnia, RV. 218167).
Anche, a tal fine, è impugnabile l'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto una misura cautelare perché, trattandosi di un potere di carattere eccezionale, il suo esercizio è legittimo solo se sussiste l'improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari, sicché il sindacato sul corretto esercizio di tale eccezionale potere deve riguardare i presupposti che lo hanno attivato, e cioè l'incompetenza del giudice e l'urgenza del provvedimento assunto (Cassazione S.U. n. 19/1994, De Lorenzo, RV. 199393).
Ne deriva che, in entrambi i casi, l'indagato ha interesse a impugnare l'ordinanza originaria soltanto ai fini della previsione di cui all'art. 314 c.p.p. (riparazione per l'ingiusta detenzione), mentre ogni altra censura è preclusa, essendo ormai priva d'incidenza la pregressa ordinanza.
Però, l'eventuale interesse dell'indagato a ottenere una pronunzia, in sede di riesame o di appello, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato la misura cautelare, anche se diretta a precostituirsi il titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2, non può presumersi, ma deve essere dedotto dall'indagato in termini positivi e univoci (Cassazione n. 9943/2007 RV. 235886). Alla luce di tali principi è, quindi, incensurabile la decisione del Tribunale del riesame (avente a oggetto l'ordinanza del giudice incompetente, priva d'alcuna incidenza sullo status libertatis dell'imputata, ormai regolamento nel provvedimento pronunciato dal giudice competente) che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato perché esclusivamente basato sulla generica contestazione della sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari e sulla mancanza del requisito dell'urgenza (con la conseguente richiesta di rimessione in libertà, e, in subordine, di sostituzione della misura) senza alcun accenno alla precostituzione del titolo ex art. 314 c.p.p., essendo stata quest'ultima censura sollevata dopo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008