Sentenza 23 aprile 2008
Massime • 1
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare disposta dal giudice il quale si sia nel contempo dichiarato incompetente anche quando, entro il termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen., il giudice competente abbia emesso altra analoga ordinanza, atteso che l'eventuale annullamento della prima ordinanza, del tutto autonoma rispetto alla seconda, potrebbe presentare utilità ai fini di una eventuale futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2008, n. 19718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19718 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 23/04/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 656
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 007140/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CACCAVALE GENNARO, N. IL 12/10/1947;
avverso ORDINANZA del 28/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Febbraio Giuseppe che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con decreto del 13.12.2007 il P.M. distrettuale presso il Tribunale di Napoli disponeva il fermo di AV NA in relazione al capo unico dell'imputazione provvisoria di estorsione tentata in concorso aggravata anche dal metodo mafioso, sollevata nei confronti del predetto per avere, in concorso con OC LO e OV DO, mediante minaccia, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere da parte di LI LO e LI AN, titolari di un istituto di vigilanza privata, l'assunzione del predetto OV, sebbene questi non potesse svolgere le relative mansioni essendo privo del porto d'armi, facendo leva sulla fama criminale della famiglia OC. Con ordinanza del 15.12.2007 il GIP del Tribunale di Nola, competente in ragione del luogo ove era stato eseguito il fermo, non convalidava il suddetto provvedimento per carenza del concreto ed attuale pericolo di fuga, ma applicava all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere, e contestualmente dichiarava la propria incompetenza in favore del GIP distrettuale.
Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame in data 17.12.2007 il su indicato AV NA contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto. Con ordinanza del 28.12.2007 il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza rilevando che in data 21.12.2007 il GIP del Tribunale di Napoli aveva emesso nuova ordinanza di custodia cautelare ex art. 27 c.p.p. di talché tale titolo costituiva nuovo ed autonomo atto suscettibile di impugnazione, mentre l'ordinanza emessa in via interinale del giudice incompetente aveva perso efficacia nel momento stesso della emissione del nuovo titolo cautelare.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto AV NA lamentando violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. a) in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
In particolare rileva la difesa che erroneamente il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame "per sopravvenuta carenza di interesse" a seguito della emissione da parte del GIP competente di una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ciò in quanto l'indagato aveva tutto l'interesse ad ottenere una decisione in ordine alla sua impugnazione, nella prospettiva che potesse essere favorevole, sia al fine di acquisire validi elementi onde contestare la seconda ordinanza, sia al fine di conseguire i necessari presupposti per una azione di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2, in considerazione dell'ingiusta carcerazione subita. E rileva altresì che erroneamente, oltre che immotivatamente, il Tribunale del riesame aveva respinto la richiesta di riunione delle due procedure, onde pervenire ad una decisione nel più breve tempo possibile.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p. con riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento fra indagato colpito da misura cautelare detentiva emessa dal giudice competente, e quello colpito dalla stessa misura emessa dal giudice incompetente, atteso che mentre il primo ha la prospettiva di ottenere un provvedimento, eventualmente favorevole, nel termine previsto dalla specifica normativa, il secondo è costretto o ad attendere nel termine di venti giorni il provvedimento del giudice competente per impugnare l'eventuale provvedimento negativo, oppure, impugnando la misura emessa dal giudice incompetente, corre il rischio concreto di non ottenere nei termini di legge una decisione subendo l'ingiusto provvedimento della detenzione preventiva. Il ricorso è fondato.
Osserva innanzi tutto il Collegio che il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP che contestualmente si dichiari incompetente risulta a tutti gli effetti sostituito dall'ordinanza di custodia cautelare pronunciata dal GIP del Tribunale territorialmente competente entro i venti giorni indicati nell'art. 27 c.p.p.. Ne deriva che un'eventuale decisione del Tribunale del riesame avente ad oggetto l'ordinanza del GIP dichiaratosi incompetente non è destinata ad avere alcuna incidenza sullo status libertatis dell'indagato che trova ormai la propria regolamentazione nel provvedimento pronunciato dal giudice territorialmente competente. Tuttavia, quando la misura cautelare sia stata applicata dal giudice incompetente e gli atti sono stati tempestivamente trasmessi, siccome verificatosi nel caso in esame, all'ufficio del PM presso il giudice competente ai sensi dell'art. 27 c.p.p., non può fondatamente dubitarsi che il Tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del primo giudice debba comunque pronunciarsi sulla istanza di riesame tempestivamente proposta dall'indagato, anche nel caso che il giudice territorialmente competente abbia emesso nel predetto termine di venti giorni un secondo provvedimento restrittivo. E ciò sia perché il provvedimento col quale il giudice incompetente dispone una misura cautelare a norma dell'art. 27 c.p.p. è completamente autonomo rispetto al successivo ed eventuale provvedimento disposto dal giudice indicato come territorialmente competente, che non può quindi essere definito di conferma o di reiterazione di esso (Cass. sez. 6^, 16.5.1997 n. 1972; Cass. sez. 6^, 23.5.1995 n. 2016); sia perché in tema di misure cautelari personali sussiste sempre un interesse da parte dell'indagato ad ottenere una immediata pronuncia da parte del giudice dell'impugnazione, anche sotto il profilo della utilità conseguibile con l'accertamento dei presupposti per l'ottenimento della riparazione per l'ingiusta detenzione. Alla stregua di quanto sopra deve escludersi la ritenuta carenza di interesse in capo all'istante, e pertanto va disposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008