Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2176 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Oggi 20/03/2025 innanzi al giudice Antonio Gesumunno sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Marra per la parte convenuta dott. Ciuffreda
Il Giudice prende atto della mancata costituzione dell' Controparte_1
e ne dichiara la contumacia. L' di
[...] Controparte_2
, evocato in giudizio nominativamente dalla parte ricorrente è CP_3 soltanto un'articolazione territoriale del , già costituito in giudizio. CP_4
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti. L'avv. Marra rileva che la tesi di parte convenuta è stata superata dalla più recente giurisprudenza. La graduatoria ha natura concorsuale sia pure per titoli e quindi deve essere applicata la disciplina del
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 20/03/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2176 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 08/10/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARRA ANTONINO
Contro
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_1
Controparte_6
con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'avv. Lo Guarro
(C.F. Controparte_1
), contumace P.IVA_2
Motivi della decisione
Il ricorrente ha convenuto in giudizio le amministrazioni scolastiche in epigrafe esponendo di avere presentato domanda di ammissione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA
valide per il triennio 2024/2027 con indicazione dell'istituto scolastico capofila: di;
di avere Controparte_1 CP_1 CP_3
indicato nella domanda, tra gli altri, il titolo di servizio costituito dal servizio
1 civile prestato dal 30/04/2021 al 29/04/2022 presso la UILDM sede di
Mazara del Vallo;
che tale servizio non era stato adeguatamente riconosciuto ai fini del punteggio nelle graduatorie provvisorie essendosi posizionato il ricorrente al n. 756 con totale punteggio di 14,25 quale assistente amministrativo nonché al n. 1196 quale collaboratore scolastico con punteggio di 10,42; di essere stato collocato invece al n. 751 quale assistente amministrativo e n. 1192 collaboratore scolastico nelle graduatorie definitive;
che il ricorrente lamentava l'errato punteggio per il servizio civile prestato e cioè rivendicando l'attribuzione di n. 6 punti invece che 0,6 per anno;
che inoltre non era stata riconosciuta la riserva del 15% dei posti prevista dalla legge in favore di coloro che avevano prestato tale servizio.
Il ricorrente richiamava la normativa che disciplinava criteri di attribuzione dei punteggi nei concorsi pubblici per coloro i quali avevano svolto servizio militare ovvero servizio civile equiparato, contestando il criterio seguito dalla pubblica amministrazione secondo la quale il punteggio di 6 poteva essere attribuito soltanto a coloro i quali avevano svolto tale servizio in costanza di rapporto di impiego. Il ricorrente richiamava la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria che invece sosteneva la tesi di parte ricorrente, secondo la quale non è possibile distinguere i punteggi a seconda che il servizio si svolga in costanza o meno del rapporto di pubblico impiego.
Per quanto riguarda invece la riserva di posti del 15% il ricorrente invocava la previsione del decreto legge 22/04/2023 n. 44 convertito dalla legge 21/06/2023 n. 74 (art. 1 comma 9 bis) la quale aveva introdotto una riserva di posti pari al 15% a favore degli operatori volontari che avevano concluso il servizio civile universale senza demerito. Tale norma
2 prevedeva la riserva del 15% dei posti in tutti concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla pubblica amministrazione ovvero dalle aziende speciali e dagli enti locali.
Il ricorrente pertanto svolgeva le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti sei,
per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe indicato,
valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli:
punti 19,65 nella graduatoria per il profilo di assistente amministrativo ,
nonché il punti 15,82 nella graduatoria per il profilo collaboratore scolastico e adeguato punteggio nella graduatoria per assistente tecnico.
attribuire comunque quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-riconoscere inoltre il diritto a partecipare alla riserva dei posti del 15%
quale soggetto che ha prestato il servizio civile universale;
-per l'effetto condannare il e Controparte_5
comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.
t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie
III fascia di circolo e di istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2024, applicando anche i punteggi alla riserva dei posti del
15% in favore del ricorrente;
-Con vittoria di spese e competenze di lite.
Il ricorrente chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nell'apposito spazio del sito Internet del Ministero.
3 Si costituiva in giudizio il contestando Controparte_5
la pretesa di parte ricorrente sul presupposto che il servizio civile prestato non in costanza di nomina doveva essere considerato quale servizio reso le dipendenze delle amministrazioni statali, per il quale venivano attribuite punti 0, 60 per ogni anno, sulla base di quanto previsto dal Dm 89/2024
Per quanto riguarda la domanda di riconoscimento della riserva del 15%
richiamava l'art. 1 comma 5 del decreto ministeriale 89/2024 CP_4
secondo il quale nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera alcuna riserva nei riguardi le categorie beneficiari delle disposizioni che prevedono riserve di posti per particolari categorie nei concorsi pubblici.
All'odierna udienza veniva dichiarata la contumacia dell'
[...]
e non essendovi attività istruttorie da Controparte_7
svolgere le parti concludevano come in atti il giudice si ritirava in camera di consiglio pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
***
Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate integralmente
1. Punteggio per il servizio civile (equiparato al servizio militare)
Le domande di parte ricorrente devono essere disattese sulla base dell'orientamento costante di questo Tribunale e della Corte di Appello di
Venezia, la quale si è nuovamente pronunciata sulla questione con sentenza 95/2025 del 26/2/2025 di cui si riportano le motivazioni, che contengono il richiamo di recente giurisprudenza di legittimità :
6.La Corte d'appello di Venezia si è già pronunciata sulla legittimità della differenziazione, ai fini del punteggio per l'inserimento/aggiornamento
4 delle graduatorie, tra il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio svolto presso enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, da considerarsi come effettivo servizio svolto alle dipendenze della stessa amministrazione (v. CdA Venezia sub
RG 69/2023; RG 60/2023; RG 332/22).
Recentemente sul punto è intervenuta, in senso confermativo dell'orientamento già adottato dalla CdA Venezia, anche Cass.
22432/2024, con orientamento, per quanto precede, condiviso anche da questo Collegio ex art. 118 disp. att. c.p.c. e rispetto al quale, in questa sede, non sono stati addotti argomenti tali da indurre a discostarsene.
Così la Suprema Corte: “3. I precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo
2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n.
41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e
Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla
5 scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della
Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma
1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto
(comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però
diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione dal punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così
l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021 che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
6 Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A,
primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A,
punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella
allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione
7 superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
«con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo -
non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli “ a tutti gli effetti” con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è
8 irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto,
altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima
9 esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A
conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022,
11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento
Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica in cui, a fini comparativi, non è però in sé
necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da
ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con
10 quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto. ………. …………. 11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021,
riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
Le argomentazioni sopra riportate sono pienamente condivisibili e pertanto deve ritenersi legittimo il decreto ministeriale richiamato dal
(DM 89/2024) nella parte in cui prevede un punteggio inferiore CP_4
per il servizio militare (e quindi anche per il servizio civile) prestato non in costanza di rapporto di impiego pubblico.
2: Riserva del 15%
La parte ricorrente sostiene di avere diritto alla riserva del 15% dei posti a concorso.
L'art. 1, co. 9 bis, D.L. 44/2023 stabilisce quanto segue: “4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
11 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”.
L'amministrazione sostiene invece che la riserva del 15% non si applichi allo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, alla luce della previsione ostativa contenuta nell'art. 1 comma 5 del DM
89/2024, che regola attualmente la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia: L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68, e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie è
interamente soddisfatto in sede di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello
scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto,
alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
12 La parte ricorrente non ha evidenziato profili di illegittimità del decreto ministeriale per contrasto con la normativa primaria sopra evidenziata tenuto conto della natura meramente residuale delle graduatorie in esame rispetto alle graduatorie provinciali permanenti ed a esaurimento, nelle quali invece il beneficio della riserva viene riconosciuto dall'amministrazione scolastica.
3. Le domande di parte ricorrente devono essere pertanto integralmente rigettate
4. La novità della questione relativa al riconoscimento della riserva del
15% e i difformi orientamenti in materia di punteggio per il servizio militare giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate
Verona, 20.3.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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