Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice per le indagini preliminari che, contestualmente, si dichiari incompetente viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, cioè entro i venti giorni previsti dall'art. 27 cod.proc.pen.. Ne consegue che la decisione del tribunale del riesame, avente ad oggetto l'ordinanza del giudice incompetente, non ha effetto sullo "status libertatis" dell'imputato, il cui unico titolo è costituito dal provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talchè alla prima ordinanza non può essere riconosciuta alcuna efficacia preclusiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2007, n. 28563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28563 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/06/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1030
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 012315/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA TO, N. IL 05/11/1975;
2) TO IU, N. IL 06/01/1946;
3) VE IU, N. IL 21/07/1962;
4) OV AN, N. IL 22/07/1978;
5) DE LL SO, N. IL 25/08/1963;
6) CA RT, N. IL 08/09/1975;
7) DI FA, N. IL 21/11/1980;
avverso ORDINANZA del 04/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti ARICÒ NN, per TO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Avv. RAUCCI Angelo, (per VA, LO, LI, DE AL) che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DE DECISIONE
Con ordinanza del 1 dicembre 2006 il G.i.p. del RI di S. Maria Capua Vetere, all'esito dell'udienza di convalida di fermo, pur non convalidando il provvedimento cautelare, ha applicato - tra gli altri - a LO RE, TO EP, LU EP, VA NN, LI RA, DE AL MA e a LI RT la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per i reati di cui agli artt. 529 e 56, 629 c.p. aggravati ex L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 565 del 1975, art. 7, così come ascritti agli indagati ai capi B) e C)
dell'imputazione preliminare. Contestualmente il G.I.P. ha dichiarato la propria incompetenza funzionale disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il successivo inoltro al P.M. presso la D.D.A. di Napoli per l'adozione del provvedimento ex art. 27 c.p.p.. A seguito di istanza di riesame proposta dai difensori degli indagati, il RI di Napoli - sezione per il riesame - con provvedimento del 15 dicembre 2006, ha annullato l'ordinanza impugnata per tutti i predetti indagati limitatamente al capo B) dell'imputazione nonché per il solo VA anche in relazione al reato di cui al capo C), confermando nel resto l'ordinanza cautelare, previa esclusione dell'aggravante del ruolo di promotore per DE AL.
Con ordinanza in data 18 dicembre 2006 il G.i.p. del RI di Napoli ha emesso ai sensi dell'art. 27 c.p.p. la misura cautelare della custodia in carcere ai predetti indagati (e ad altri non ricorrenti) per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per i reati di cui agli artt. 529 e 56, 629 c.p. aggravati ex L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 565 del 1975, art. 7", così come ascritti agli indagati ai capi B) e C) dell'originaria imputazione preliminare. Il RI di Napoli, con ordinanza del 4 gennaio 2007, ha respinto l'istanza di riesame proposta da LO RE, TO EP, LU EP, VA NN, LI RA, DE AL MA e LI RT.
Contro il predetto provvedimento tutti i menzionati indagati hanno proposto ricorso per Cassazione.
2. Motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso (motivi a. 1, b. 1, c. 1, d. 1, e. 1, f. 1, g. 1, comuni ai ricorrenti) tutti i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 649 c.p.p. e relativo vizio di motivazione e deducono che in relazione al reato di cui al capo B) dell'imputazione - e il solo VA anche per il reato di cui al capo C) - con l'ordinanza impugnata sarebbe stato violato il giudicato cautelare formatosi per effetto dell'annullamento disposto dal RI per il riesame dell'originaria ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. di S. Maria Capua Vetere.
Sull'eccezione il RI non avrebbe motivato. Peraltro, secondo il difensore del TO, la motivazione dell'ordinanza cautelare sarebbe inesistente perché per relationem a provvedimento annullato. A) Inoltre, LU EP denuncia: a. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del quadro indiziario. Deduce che nonostante l'esito positivo della consulenza fonica dalle conversazioni ambientali non emergerebbe alcun elemento in ordine al reato di cui al capo C. Il collaboratore CE era coinvolto nelle vicende criminali di La Torre, c.d.g. al quale era stato revocato il programma di protezione e che avrebbe dovuto riorganizzare il clan. Non sarebbe stata superata la soglia del tentativo punibile, a. 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro indiziario in relazione al reato di cui al capo A): il riscontro individualizzante per i reati fine - secondo il RI - sarebbe costituito dall'appartenenza all'associazione. Deduce che è incerta l'appartenenza del LU al clan.
B) DE AL MA denuncia: b. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del quadro indiziario. Mancano i riscontri alle dichiarazioni del CE, il cui racconto è lacunoso. Non è stata superata la soglia del tentativo punibile perché dall'attenta lettura dell'intercettazione ambientale non emerge alcuna richiesta estorsiva fatta dal CE per conto degli indagati. La partecipazione del DE AL all'associazione non è provata per l'inesistenza di riscontri, b. 3) Con motivi aggiunti, poi, il difensore del DE AL deduce che il presunto coinvolgimento nell'associazione non può costituire riscontro individualizzante in ordine ai reati di cui ai capi B) e C). Il RI ha travisato le dichiarazioni del c.d.g. che non gli ha attribuito un ruolo nelle estorsioni, b. 4) Il c.d.g. De NO non apparteneva al clan di RA e le sue dichiarazioni non sono riscontate, inoltre possono essere state mutuate da notizie giornalistiche.
C) TO EP denuncia: c 1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e dell'art. 629 c.p. Deduce che sull'episodio di estorsione consumata la ricostruzione operata dal RI (somma versata di tasca propria dal CE) contrasterebbe con quella risultante dall'imputazione preliminare, nella quale il CE compare come tramite dell'estorsione in danno del condominio.
c. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli altri capi di imputazione perché l'annullamento in ordine al capo B) travolgerebbe anche le residue imputazioni. Contesta l'esistenza di un clan camorristico che non riesce ad estorcere nulla. Il clan LA RE ha scritto ben altre vicende c. 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle condizioni di salute del TO. Deduce che il RI - pur avendo correttamente escluso la possibilità di disporre una perizia in sede di riesame - non poteva decidere rifacendosi ad una relazione interna senza citare neppure l'approfondita consulenza difensiva sulle condizioni di salute del ricorrente, con esiti di pregresso trapianto di fegato, affetto da complicanze post-operatorie. Produce copia di documentazione sanitaria.
D) LO RE denuncia: d. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio. Deduce che vi è stato travisamento della prova perché il CE non ha fatto riferimento al LO nelle sue dichiarazioni in merito alle richieste estorsive (prospetta una diversa lettura delle dichiarazioni del c.d.g.). Deduce che mancano i riscontri individualizzanti, ne' questi possono consistere nella presunta appartenenza del ricorrente al clan di RA perché il contenuto delle conversazioni oggetto dell'intercettazione ambientale non deporrebbero nel senso di tale appartenenza. In ogni caso da tale intercettazione si evincerebbe un ruolo del LO nel campo dello spaccio di sostanze stupefacenti e non delle estorsioni. È illogica la motivazione perché con gli stessi elementi il G.i.p. ha rigettato per il capo B) la richiesta di o.c.c. per altro coindagato. d.3) violazione di legge e relativo vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro indiziario quanto al reato associativo di cui al capo A. Deduce che il RI ha desunto la sussistenza dei gravi indizi dalle conversazioni intercettate senza considerare che i collaboratori di giustizia non avevano indicato il LO come partecipe. Le conversazioni telefoniche intercettate non offrono alcun elemento ne' è sufficiente la sola ambientale del 23.1.2006 che introduce solo elementi dubbi. Posizione analoga al TU per il quale è intervenuto annullamento.
E) VA NN denuncia: e. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al quadro probatorio in relazione ai capi B) e C). Deduce che il RI ha omesso di considerare che i risultati della consulenza fonica non sono certi (produce copia della consulenza). La presenza del VA mentre altra persona chiedeva al CE di incontrare gli amministratori non prova la sua consapevolezza dell'oggetto del richiesto incontro. In relazione al capo C) deduce che non risulta superata la soglia del tentativo punibile: peraltro non risulta confermata l'identità degli interlocutori del CE nell'ambientale ne' risulta che abbiano ricevuto la richiesta estorsiva (diversa lettura della conversazione intercettata). E.3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai riscontri individualizzanti perché è incerta la partecipazione del VA all'associazione criminosa e le dichiarazioni del c.d.g. De NO sono generiche e "inconferenti" sono quelle degli altri c.d.g..
F) LI RT denuncia:
f.2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio in relazione ai capi B) e C) dell'imputazione. Deduce che il RI ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni del CE dal contenuto delle intercettazioni ambientali ma il LI è presente solo nell'ambientale del 10.1.2006 dalla quale risulta che si è limitato a chiedere un'informazione circa un alloggio allontanandosi prima della richiesta di denaro da parte del TO. Si tratta di presenza neutra. Non è stato presente all'incontro del 21.12.2005 durante il quale emerge l'illiceità della richiesta di incontro con gli amministratori. In ogni caso il riscontro non può riferirsi all'episodio di cui al capo B), antecedente rispetto al tentativo. Nell'episodio di cui al capo C) non risulta superata la soglia del tentativo punibile: peraltro non risulta confermata l'identità degli interlocutori del CE nell'ambientale ne' risulta che abbiano ricevuto la richiesta estorsiva (diversa lettura della conversazione intercettata).
f.3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai riscontri individualizzanti perché è incerta la partecipazione del VA all'associazione criminosa e le dichiarazioni del c.d.g. De NO sono generiche e "inconferenti" sono quelle degli altri c.d.g. (motivo sovrapponibile a quello e. 3).
G) LI RA denuncia: g.2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio in relazione ai capi B) e C) dell'imputazione. Deduce che il RI avrebbe dovuto tenere conto della diversa lettura suggerita dalla difesa secondo cui oggetto della richiesta estorsiva non era il CE. L'obiettivo del "clan" erano gli amministratori del Condominio Parco Pineta Prisconte di cui CE era custode e in tale qualità era stato convocato. CE è mediatore del clan come risulta dall'ambientale del 10.1.2006. Trascrive brani dell'intercettazione e conclude che al massimo CE può avere anticipato una somma che si riservava di richiedere al condominio. L'ordinanza è viziata perché non motiva in ordine alla lettura alternativa fatta propria dal RI del riesame che ha annullato in relazione al capo B). Deduce che riguardo al capo C) manca un contributo del ricorrente.
g.3) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo ai riscontri individualizzanti in relazione ai capi B) e C). Il CE non ha accusato il LI e dice solo che è un suo dipendente nella guardania. Il RI non ha valutato i rapporti tra il ricorrente e il LU (che ha sposato una cugina del primo) quale chiave di lettura alternativa. Manca la motivazione sul contributo causale nella condotta di cui al capo B).
g.4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato associativo (capo A). Il RI ha ritenuto provata la partecipazione dagli episodi estorsivi e dal contenuto delle intercettazioni ma non ha tenuto conto di ciò che i c.d.g. non hanno indicato il LI come partecipe al clan di RA. È definito dal CE come un buon ragazzo dedito al lavoro. Contesta la lettura del contenuto delle intercettazioni. Manca la motivazione sul suo ruolo nel clan. Gli stessi Carabinieri di RA escludono la sua appartenenza al clan.
3 - Osserva, innanzitutto, la Corte, quanto a primo motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti, che il RI di Napoli - sezione per il riesame - con l'ordinanza del 13 dicembre 2006 ha annullato l'ordinanza emessa dal G.i.p. contestualmente dichiaratosi incompetente, non per l'inesistenza di un grave quadro indiziario riguardo al capo B) dell'imputazione bensì ritenendo che i fatti in esso descritti - "certamente sussistenti nella loro materialità" - dovessero essere qualificati come "antecedente storico" dell'episodio contestato al capo C) della stessa imputazione preliminare. In secondo luogo va rimarcato che l'ordinanza impugnata non ha valutato il medesimo quadro probatorio disponibile al momento della pronuncia della prima ordinanza del RI del riesame, essendo stato evidenziato dal RI che in epoca successiva all'emissione dell'ordinanza cautelare da parte del G.i.p. ritenuto competente era stata acquisita la consulenza fonica la quale aveva contribuito "ad arricchire in maniera elevata il già consistente quadro indiziario ... costituendo una ulteriore conferma dell'attendibilità del CE anche sullo specifico punto relativo ai soggetti dallo stesso indicati come partecipi agli incontri".
Da ultimo, ma non meno importante, va sottolineato il principio per il quale "il provvedimento cautelare emesso dal giudice competente si caratterizza per la completa "autonomia" rispetto al precedente ad effetti interinali e, quindi, non può essere definito di "conferma" o di "reiterazione" di quello precedente, in quanto appunto emesso da altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti" (Sez. U, Sentenza n. 15 del 1993); principio dal quale è stato correttamente tratto il corollario per il quale, poiché, appunto, il provvedimento con il quale il giudice competente dispone in tema di misure cautelari, a norma dell'art. 27 c.p.p., assume completa autonomia rispetto al precedente provvedimento, disposto interinalmente dal giudice incompetente, e non può essere definito di conferma o di reiterazione di esso, essendo un provvedimento emesso da altro giudice sulla base di una autonoma valutazione delle condizioni richieste e di un distinto apprezzamento degli elementi che ne sono a fondamento, suscettibili di verifica in sede di impugnazione, da ciò "consegue che con riferimento a tale provvedimento non opera alcuna preclusione endoprocessuale connessa al c.d. giudicato cautelare formatosi sul primo provvedimento" (Sez. 6^, Sentenza n. 1972 del 1997). Anche di recente, peraltro, si è ribadito che "il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice per le indagini preliminari che, contestualmente, si dichiari incompetente viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, cioè entro i venti giorni previsti dall'art. 27 c.p.p.; pertanto, la decisione del RI del riesame avente ad oggetto l'ordinanza del giudice incompetente, non presenta alcuna incidenza sullo "status libertatis" dell'imputato, che trova ormai la propria regolamentazione nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talché alla prima ordinanza non può essere riconosciuta alcuna efficacia di giudicato, sebbene endoprocedimentale" (Sez. 4^, Sentenza n. 45819 del 2004. Già in precedenza, cfr. in senso conforme sent. n. 1379 del 1994). Il diverso orientamento seguito da Sez. 6^, Sentenza n. 8971 del 2007, peraltro, appare frutto di un contrasto inconsapevole e, proprio per il mancato richiamo e per la mancata confutazione dei principi già enunciati dalle Sezioni unite quanto ad autonomia dei due provvedimenti, non può essere condiviso dal Collegio. Quanto alla censura concernente la motivazione per relationem va ricordato che "l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, con la conseguenza che la motivazione del RI del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del primo giudice. Ne deriva, anche in considerazione dell'effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, che il RI del riesame - cui è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate - può sanare con la propria motivazione le carenze argomentative del provvedimento oggetto di riesame, integrandone la motivazione" (Sez. 5^, Sentenza n. 3255 del 2007) e, nella concreta fattispecie, il provvedimento impugnato ha congruamente giustificato la decisione così colmando le lacune dell'ordinanza cautelare la cui motivazione, peraltro, faceva riferimento alla precedente ordinanza - sebbene in parte annullata nei limiti innanzi precisati - congruamente motivata e conosciuta dagli indagati.
Pertanto, tutti i motivi concernenti la violazione dell'art. 649 c.p.p. e la violazione del giudicato cautelare sono infondati.
4 - Nel resto i motivi di ricorso sono inammissibili - fatta eccezione per quanto concerne le condizioni di salute del TO (v. 5) - per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata, quanto al presupposto probatorio della misura, con riferimento alla accertata esistenza di un'organizzazione camorristica dedita alle estorsioni e alla commissione dei reati di cui ai capi B) e C) dell'imputazione, come desumibile dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia - di cui è stata vagliata con adeguata motivazione l'attendibilità - dalle dichiarazioni del CE, in relazione ai reati estorsivi, e dai riscontri costituiti dal contenuto delle intercettazioni sia ambientali che telefoniche. Va ribadito, invero, che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Ghiado, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Marinino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Principi ancora validi pur dopo la recente modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), (cfr. per tutte Sez. 5^, 22 marzo 2006, Cugliari).
5 - Quanto alla censura relativa allo stato di salute, formulata dal TO, invece, l'ordinanza impugnata pur avendo con congrua motivazione evidenziato la compatibilità delle condizioni del ricorrente con il regime carcerario alla luce della relazione del dirigente della competente struttura chirurgica del "Cardarelli", correttamente rinviando ogni valutazione più completa all'esito di accertamenti tecnici non compatibili (e tale valutazione è condivisa dal ricorrente) con il procedimento incidentale de libertate bensì espletabili a seguito di istanza di revoca ed eventualmente di appello contro il diniego, ha, nondimeno, omesso di vagliare il contenuto della copiosa documentazione prodotta dall'indagato e, in modo particolare, della consulenza di parte prodotta. Talché in relazione a tale punto si impone l'annullamento con rinvio affinché il giudice del riesame fornisca congrua motivazione anche in relazione alla predetta documentazione pretermessa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di TO EP limitatamente alla compatibilità della malattia con il regime carcerario e rinvia al RI di Napoli per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso del nominato TO.
Rigetta i ricorsi degli altri indagati che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007