Sentenza 3 maggio 2005
Massime • 1
Non rientra fra i certificati, attestanti fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, di cui all'art 481 cod. pen., la relazione tecnica allegata alla comunicazione prevista dall'art. 26 Legge 28 febbraio 1985 n. 47, atteso che la sua funzione è quella di rendere nota alla P.A. l'intenzione di realizzare le opere in essa descritta, al momento ancora inesistenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2005, n. 24562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24562 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 03/05/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1029
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 041054/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ LB N. IL 08/10/1950;
avverso SENTENZA del 12/07/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentito il S. Proc. Gen. Dr. G. Veneziano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e l'avv. ROCCA A., per, il ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento.
OSSERVA
La Corte: In Fatto.
Con la sentenza di cui in epigrafe, in conferma, sul punto, di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Prato l'8 luglio 2002, la Corte d'appello di Firenze ritenne ON TO responsabile del reato di cui all'art. 481 c.p. per avere, quale progettista e direttore dei lavori per opere edilizie da eseguirsi per conto di AC AL, fornito, nella relazione tecnica allegata alla comunicazione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, una descrizione di dette opere non conforme a quanto successivamente realizzato.
Ritenne la corte territoriale a sostegno di tale decisione, che, contrariamente a quanto opinato dalla difesa, il reato "de quo" fosse giuridicamente configurabile anche in fattispecie come quella in discorso (oltre che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di false attestazioni circa lo stato dei luoghi, contenute in planimetrie allegate a pratiche edilizie), sulla base, in sintesi, dell'osservazione che l'asseverazione, da parte di un tecnico qualificato, delle opere da compiersi, quale richiesta dall'art. 26 della legge n. 47 del 1985, assolverebbe alla funzione di garantire che dette opere saranno conformi a quelle descritte nella relazione, così mettendo la pubblica amministrazione nella condizione di dar luogo ad una procedura semplificata rispetto a quella prevista per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione;
ragion per cui la falsità della suddetta asseverazione, inserendosi con determinante apporto causale nel procedimento amministrativo, non caratterizzato dalla esplicazione di alcuna ulteriore attività o da interazioni di sorta tra il privato e l'amministrazione, avrebbe l'effetto di trarre quest'ultima in errore, con danno per l'interesse pubblico;
interpretazione, questa, che - si osserva ancora - troverebbe conferma anche in una decisione di questa Corte (sez. 5^, 3 dicembre 1987 n. 12108) secondo cui la falsità nella relazione prevista dall'art. 26 della legge n. 47/1985 darebbe addirittura luogo al più grave reato di cui all'art. 483 c.p.. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge sull'assunto, in sintesi, che l'asseverazione in questione, siccome avente ad oggetto non fatti presenti o passati (come nel caso delle planimetrie attestanti lo stato dei luoghi), ma fatti futuri, non potrebbe in alcun modo rientrare nel novero delle "certificazioni" la cui falsità è prevista come reato dall'art. 481 c.p., ne' d'altra parte essa escluderebbe, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, la possibilità di effettuazione di controlli da parte dell'amministrazione, non chiamata, peraltro, ad adottare alcun provvedimento formale che possa, in quanto tale, risultare inficiato nelle sue premesse dalla falsa descrizione delle opere da eseguire;
e ciò non senza considerare, in aggiunta, che, non essendo il tecnico autore della relazione descrittiva delle opere da eseguire gravato di alcun obbligo di successivo controllo circa la loro conformità al progetto, non sarebbe possibile ritenerlo investito di una funzione di garanzia che nel concreto dovrebbe invece implicare proprio l'effettuazione di continui e costanti controlli.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Come questa stessa Sezione ha già avuto modo, recentemente, di affermare (ud. 26 aprile 2005, in proc. a carico di OR EL ed altri), in linea, del resto, con un sia pur remoto precedente (Cass. 5^, 28 giugno - 2 ottobre 1978 n. 11565, Ortenzi), la riscontrata difformità tra opere eseguite ed opere descritte nella relazione prevista (fin quando è stato vigente) dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non può dar luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 481 cod. pen.. Il "certificato", infatti, cui si riferisce la norma incriminatrice, non può, per sua natura, che avere ad oggetto fatti o situazioni materiali, suscettibili, come tali, di essere verificati nella loro oggettiva esistenza, presente o passata, dovendosi, per converso, escludere che possano essere oggetto di certificazione fatti o situazioni futuri, la cui realizzazione o meno dipenda dalla volontà dell'agente; ipotesi, quest'ultima, che è appunto quella che si verifica nel caso della relazione in questione, atteso che questa esaurisce la sua funzione con il rendere nota alla pubblica amministrazione l'intenzione di realizzare solo le opere in essa descritte, al momento ancora inesistenti, nulla rilevando che, "ex post", possa, più o meno fondatamente, ritenersi che l'intenzione era invece, fin dall'inizio, quella di realizzare opere diverse. Nè la conclusione può cambiare sol perché l'art. 26 della legge n. 47/1985 richiede che, nella relazione, il professionista abilitato
"asseveri" la opere da compiersi. Anche ad ammettere, infatti, che siffatta "asseverazione" implichi garanzia che le opere saranno conformi a quelle descritte, ciò non significa affatto che essa sia assimilabile ad un "certificato", mancando comunque la sua riferibilità a dati certi ed obiettivamente verificabili, almeno potenzialmente, nell'immediato, quali mai possono essere quelli che attengono alle intenzioni. La riscontrata difformità di quanto realizzato, rispetto al progetto, potrà quindi soltanto rilevare (a parte, ovviamente, l'eventuale responsabilità, esclusiva o a titolo di concorso con altri, nell'illecito amministrativo o penale configurabile in base alla normativa edilizia), come inadempimento della suddetta "garanzia", di per sè non suscettibile di costituire, in difetto di specifica previsione, un illecito penale. E ciò non senza considerare che, d'altra parte, come giustamente osservato nel ricorso, difficilmente l'attribuzione di un ruolo di garanzia può conciliarsi con la mancata previsione di obblighi e poteri funzionali alla sua effettiva attuazione. Ne sembra poter giovare, a sostegno della tesi affermata nella decisione impugnata, il richiamo da questa operato alla sentenza di questa Corte, sez. 5^, 9 luglio - 3 dicembre 1987 n. 12108, Maggisano, RV 177156, riferendosi tale pronuncia essenzialmente alla "perizia giurata" che, introdotta, come istituto, nel nostro ordinamento dall'art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922 n. 1366, era espressamente prevista dall'art. 35 della legge n. 47/1985, con riguardo alle opere già compiute, per la quali si chiedesse la concessione in sanatoria, secondo le previsioni del c.d. "condono edilizio"; situazione, questa, nella quale ben a ragione si è quindi ritenuto che la falsità di quanto attestato in detta perizia desse luogo alla configurabilità di un illecito penale, ravvisato, peraltro, non nel reato di cui all'art. 481, ma in quello, più grave, di cui all'art. 483 c.p., atteso che il contenuto della falsa perizia era destinato ad essere riprodotto nella concessione in sanatoria. Vero è che nella stessa pronuncia, ed agli stessi effetti, alla "perizia giurata" sembra assimilarsi anche la "relazione" prevista dall'art. 26 della legge n. 47/1985. Ma una tale assimilazione, oltre a non poter comunque valere ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 481 c.p. (del quale, nella specie, esclusivamente si tratta e la cui oggetti vita è del tutto diversa da quella dell'illecito previsto dall'art. 483), postulerebbe l'accertata destinazione del contenuto della relazione (di per sè non certo qualificabile come "atto pubblico"), ad essere quanto meno riprodotto anch'esso in un atto pubblico. Cosa che non sembra, invece, potersi dire, dal momento che, a differenza di quanto si verifica nel caso previsto dall'art. 35 della legge n. 47/1985 (e da altre analoghe disposizioni successive), la presentazione della relazione non comporta affatto, di per se (come messo in luce, sia pure con diversa finalità, tanto nell'impugnata sentenza quanto nel ricorso), l'esplicazione di una successiva attività della pubblica amministrazione che dia luogo alla formazione ed emanazione di provvedimenti che da quella relazione traggano origine e fondamento. La pubblica amministrazione, infatti, nella procedura di cui all'art. 26 della legge n. 47/1985, si limitava a prendere atto di quanto comunicato con la relazione descrittiva delle opere da eseguire, salvo, naturalmente, il suo potere d'intervento ove avesse riscontrato la non riconducibilità di tali opere, per come descritte, alle previsioni della citata disposizione normativa, e salvo, come pure appare ovvio, il potere di effettuare in ogni tempo i controlli eventualmente ritenuti opportuni. Sostanzialmente analoga appare poi anche la disciplina dettata, attualmente, dagli artt. 22 e 23 del T.U. sull'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 180, a proposito della quale vi è peraltro da osservare che mentre l'art. 26, comma secondo, della legge n. 47/1985 prevedeva che la relazione asseverasse genericamente "le opere da compiersi", oltre che "il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico sanitarie vigenti, l'art. 23, comma 1, del vigente T.U. stabilisce invece che la relazione asseveri "la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi vigenti" (fermo restando anche il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico - sanitarie). Il che significa che l'asseverazione, nella nuova disciplina, viene ad avere ad oggetto non più un'intenzione, espressa mediante la semplice descrizione delle opere da realizzare, ma un fatto, tale dovendosi ritenere la verificabile, attuale conformità delle opere progettate (in quanto tali) agli strumenti urbanistici. E ciò potrebbe quindi, a differenza del passato, rendere possibile la configurabilità del reato di cui all'art. 481 c.p., da intendersi, peraltro, come non riconducibile, tuttora, al solo fatto in sè della eventuale difformità tra opere realizzate e opere descritte in progetto, ma piuttosto all'eventualità di una accertata inesistenza della suddetta conformità tra queste ultime e gli strumenti urbanistici, costituendo tale conformità, in base al testuale tenore della norma vigente, l'oggetto proprio ed esclusivo (per quanto qui interessa) dell'asseverazione. La difformità tra opere progettate ed opere realizzate potrà invece valere a rendere configurabile il reato di cui all'art. 481 c.p. con riguardo all'attestazione di conformità prevista, a conclusione dei lavori, dal comma 7 del citato art. 23 del vigente T.U..
In definitiva, quindi, non apparendo la condotta ascritta al ricorrente, alla stregua della normativa all'epoca vigente, inquadrabile nella contestata fattispecie di reato, e neppure in altre ipoteticamente ravvisabili, non può che pervenirsi ad annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto, inteso come fatto oggettivamente qualificabile come reato, non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2005