Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14731
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Sentenza 17 ottobre 2002

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In virtù della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 1-bis, D.Lgs. n. 502 del 1992 (comma introdotto dall'art. 9 D.Lgs. n. 517 del 1993), così come esattamente attuata dal Ministero della Sanità con Circolare 24 marzo 1994, la proroga degli incarichi di guardia medica già assegnati in convenzione ai "medici addetti" a tale attività alla data del 31 dicembre 1993 (in deroga al "blocco" di nuove convenzioni esterne sancito dal primo comma del citato art. 8) riguarda coloro che erano già titolari di un incarico attribuito con provvedimento esecutivo entro la data predetta e non è applicabile, pertanto, ai vincitori di relativi concorsi per il conferimento di convenzione non ancora formalmente nominati alla medesima data.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14731
    Data del deposito : 17 ottobre 2002

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