Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTO di TRAPANI, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende.
- ricorrente principale -
contro
SIBAUTO S.r.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea Sacchi n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Bonito, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Ciaravino del foro di Trapani in forza di procura speciale del 15.4.2003 per Notaio Dott. Gino Attilio Di Vita, rep. n. 28657.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 424/2000 pubblicata il 25.7.2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29.4.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore della controricorrente e ricorrente incidentale. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30.9.1999, la UT S.r.l. proponeva opposizione davanti al Tribunale di Trapani avverso il decreto emesso il 17.7.1999 dal locale Prefetto per mezzo del quale era stata rigettata l'opposizione amministrativa al sequestro del 1^.
7.1999 relativo all'autovettura Land Rover Freelander, nuova di fabbrica, mai immatricolata.
Lamentava la ricorrente l'illegittimità dei provvedimento impugnato, siccome adottato nella forma appunto del decreto e non dell'ordinanza, sostenendo l'infondatezza di tutte le violazioni contestate.
Si costituiva mediante funzionario designato l'Autorità opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione in ragione della sua infondatezza.
Con successivo ricorso del 25.10.1999, L'anzidetta società UT e ST CI proponevano opposizione davanti allo stesso giudice avverso l'ordinanza di ingiunzione e confisca emessa il 13.9.1999 dal medesimo Prefetto in esito al rigetto del ricorso amministrativo esperito nei confronti del verbale di contestazione in data 1^.7.1999.
Deducevano a quest'ultimo riguardo gli opponenti la nullità del sopra indicato verbale, nonché la nullità dell'impugnata ordinanza e la carenza dei presupposti necessari per la legittima contestazione delle violazioni ascritte loro.
Resisteva del pari l'Autorità opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Riuniti i ricorsi, il giudice adito, in composizione monocratica, con sentenza del 13/25.7.2000, accoglieva entrambe le opposizioni, assumendo:
a) quanto alla prima, che la decisione sull'opposizione al sequestro fosse stata invalidamente assunta nella forma del decreto, anziché in quella dell'ordinanza, senza che, del resto, siffatto decreto potesse venire considerato alla stregua di un'ordinanza, risultando comunque privo della relativa motivazione;
b) quanto alla seconda, che fosse invalida l'impugnata ordinanza a causa della nullità del verbale di contestazione per omessa notifica dell'originale o della copia conforme dello stesso, nel senso che al legale rappresentante della società UT era stato notificato l'anzidetto verbale mediante consegna di copia non conforme all'originale, così come, contestualmente all'accertamento della violazione, era stata notificata al CI copia non conforme del medesimo verbale.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per Cassazione il Prefetto di Trapani, deducendo un solo motivo di gravame cui resiste con controricorso la UT S.r.l., la quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale affidato a sei motivi, illustrando l'uno e l'altro con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.
Con l'unico motivo di gravame, lamenta il ricorrente principale violazione e falsa applicazione dell'art. 385 del regolamento di esecuzione del codice stradale, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., denunziando:
a) che la notificazione delle infrazioni nei confronti di AZ RS, in veste di proprietario del veicolo e titolare della Concessionaria UT S.r.l. di Trapani, è avvenuta mediante l'utilizzo del "Processo verbale di notifica", consegnato in originale al RS medesimo ed al quale è stata allegata copia del verbale di accertamento del 1^.7.1999, su cui è stato apposto il timbro "per copia conforme";
b) che le modalità imposte dall'art. 385 sopra richiamato vigono solamente nei casi di impossibilità della contestazione immediata delle infrazioni ai sensi del precedente art. 384 e non certo allorché la contestazione sia regolarmente avvenuta, come nella specie, ex artt. 200 cod. strad. e 383 reg. esec. cod. strad., mediante consegna del verbale al trasgressore materiale (ST CI ), compiutamente identificato, il quale lo ha letto, confermato e sottoscritto;
c) che il modello con cui è stato notificato al RS quanto già contestato al CI fa parte di un modulario standard utilizzato da tutti gli uffici dipendenti dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, redatto con tutte le indicazioni imposte dalla normativa vigente per consentire agli eventuali obbligati di avere una perfetta cognizione delle violazioni loro ascritte;
d) che al suddetto modello, il quale già racchiude tutti i dati utili al destinatario per tutelare al meglio i propri interessi, viene di solito allegata, a fini di mero tuziorismo, copia informale del verbale di contestazione, così da consentire all'interessato di avere una panoramica completa dell'infrazione commessa e delle relative circostanze oggettive e soggettive.
Il motivo non è fondato.
Circa, infatti, le doglianze sopra illustrate alla lettera a), si osserva come l'impugnata sentenza rechi, sul punto, un apprezzamento di segno esattamente contrario (là dove, in particolare, si assume la "nullità del verbale di contravvenzione per omessa notifica dell'originale o della copia conforme dello stesso", sul rilievo che al RS, con processo verbale di notifica ex art. 201 cod. strad., sia stato notificato "il p. v. dell'1.7.99, consegnandone solo copia non conforme all'originale"), senza che, peraltro, un simile apprezzamento di fatto, di per sè incensurabile se non sotto il profilo del vizio di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., risulti specificatamente contestato, in questi termini,
dall'odierno ricorrente principale.
Per quanto, poi, attiene alle doglianze di cui alla superiore lettera b), vale notare che, alla stregua delle norme contenute nel codice stradale in vigore dal 1^.1.1993 (artt. 200 e 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e nel relativo regolamento (artt.
384 e 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), qualora nelle ipotesi previste dall'art. 384 di tale regolamento, tra cui rientra il caso dell'accertamento della violazione in assenza del trasgressore "e" (non già "o") del proprietario del veicolo (art. 384, lettera "f"), non sia stata eseguita la contestazione immediata dell'infrazione, l'organo accertatore, ai sensi dell'art. 385 del regolamento stesso, compila un unico verbale, là dove inserisce gli elementi di tempo di luogo e di fatto che abbia potuto acquisire, specificando i motivi per i quali non ha potuto procedere alla contestazione immediata e lo trasmette quindi al comando da cui dipende, che procede all'invio di uno degli originali dell'atto medesimo (se redatto in più originali), ovvero di una copia autenticata di questo, ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi della violazione (Cass. 7 maggio 1999, n. 4567; Cass. 9 maggio 2002, n. 6634), onde appare palese, in riferimento tanto alla disposizione di cui al già citato art. 384, lettera "f", reg. esec. cod. strad., quanto alla disposizione di cui all'art. 200, terzo comma, cod. strad. ("Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido"), che, indipendentemente dal fatto che la violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore munito di targa sia stata immediatamente contestata all'effettivo trasgressore, ove una tale contestazione non sia potuta avvenire altresì nei riguardi del proprietario del veicolo (ovvero di uno degli altri soggetti indicati nell'art. 196 cod. strad., quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento), nei confronti di quest'ultimo debba trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 201 cod. strad. e 385 reg. esec. cod. strad., così che "il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata" (art. 201, primo comma, cod. strad.), redatto dall'organo accertatore, va notificato al proprietario anzidetto in originale o copia autenticata (art. 385, terzo comma, reg. esec. cod. strad.).
Del tutto correttamente, quindi, venendo infine all'esame delle doglianze sopra illustrate alle lettere c) e d), il giudice di merito ha ritenuto affetta da nullità la notificazione eseguita, come nella specie, giusta l'incensurato apprezzamento di fatto dello stesso giudice, mediante consegna al contravventore solo di "copia non conforme all'originale" del verbale di accertamento della violazione in oggetto (Cass. 3 marzo 1998, n. 2341; Cass. 4567/1999, cit.), ovvero senza l'osservanza della disposizione normativa da ultimo richiamata, a nulla rilevando le ulteriori, ed in questo senso ininfluenti, circostanze dedotte dal ricorrente principale, il cui ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Per quanto, poi, concerne il ricorso incidentale, ne va dichiarata l'inammissibilità.
I primi cinque motivi di esso, infatti, pur essendo stati espressamente proposti per la "denegata ipotesi di accoglimento del motivo di ricorso fatto valere dal Prefetto di Trapani", ovvero in via manifestamente subordinata, attengono a censure con le quali si lamenta che "Il Giudice di primo grado,... avendo attribuito rilievo assorbente alle doglianze dell'attore dirette a far valere vizi di forma dei provvedimenti oggetto del giudizio di cognizione, ha ritenuto "inutile l'esame di tutti gli altri motivi di opposizione", omettendo di pronunciarsi rispetto ad essi ...".
Occorre, quindi, fare applicazione del principio secondo cui presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato legata al rigetto del ricorso principale è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo, nel senso esattamente che tale dichiarazione, la quale consegue all'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale (condizionante), comporta pur sempre un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, che, a sua volta, implica l'ammissibilità di questa e la subordinazione dell'interesse ad impugnare del ricorrente incidentale alla riconosciuta fondatezza del ricorso principale, laddove, se il ricorso incidentale è a priori inammissibile, come accade esattamente nel caso in cui la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale, la subordinazione dell'interesse ad impugnare all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non vale ad impedire alla Corte di Cassazione l'esercizio del suo potere-dovere di accertarne e dichiararne l'inammissibilità, indipendentemente da qualunque eccezione sollevata dalle parti (Cass. 26 giugno 2001, n. 8732; Cass. 16 luglio 2001, n. 9637; Cass. 8 ottobre 2002, n. 14382).
Con il sesto motivo di impugnazione, invece, lamenta la ricorrente incidentale violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma secondo, c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto di sancire la compensazione delle spese di lite illegittimamente e senza la necessaria motivazione.
In realtà, dalla lettura della sentenza impugnata si evince come detto giudice abbia ritenuto di compensare interamente fra le parti le spese del giudizio in ragione del fatto che "sussistono giusti motivi", onde, malgrado questi ultimi non siano stati specificatamente indicati, deve trovare applicazione il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulle pronunce dei giudici di merito con le quali sia stata disposta la compensazione, parziale o totale, delle spese giudiziali è limitato, fermo rimanendo il divieto di condanna alle spese della parte interamente vittoriosa, all'accertamento dell'avvenuto richiamo, ad opera dei giudici stessi, dei giusti motivi richiesti dall'art. 92 c.p.c. o di analoghe ragioni, non necessitando il provvedimento di compensazione di specifica motivazione ove a tale lata previsione normativa venga fatto esplicito riferimento con una statuizione assistita da una presunzione di conformità a diritto, nel senso che, in relazione ad un simile provvedimento adottato per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi, non opera il principio, sancito dall'art. 111 Cost., secondo cui ogni provvedimento deve essere motivato, atteso che l'esistenza di ragioni che giustificano la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, laddove, soltanto qualora i giusti motivi, oltre che enunziati, siano stati anche sviluppati formando oggetto di specifiche argomentazioni, il sindacato di legittimità deve estendersi alla verifica dell'idoneità in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronuncia e dell'adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo (Cass. 15 novembre 2002, n. 16057; Cass. 17 gennaio 2003, n. 633). La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara l'inammissibilità del ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004