Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4567
CASS
Sentenza 7 maggio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel ricorso per cassazione, l'omessa, e, " a fortiori ", la erronea individuazione delle norme di diritto di cui si denuncia la violazione, pur determinando una non precisa formulazione dei motivi di impugnazione, non comporta la inammissibilità del ricorso stesso quando, attraverso le ragioni addotte dal ricorrente,sia possibile identificare il principio di diritto che si assume violato.

Alla stregua del vigente codice della strada, e del relativo regolamento (d.P.R. n. 495 del 1992),deve ritenersi affetta da nullità la notifica al contravventore a mezzo del servizio postale di una copia del verbale di accertamento di infrazione allo stesso codice, priva della sottoscrizione dell'agente accertatore,e ciò in quanto il predetto regolamento, all'art. 305, comma terzo, stabilisce che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o del comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata - dalla quale, quindi, deve risultare la sottoscrizione dell' accertatore - a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando. La predetta disciplina del sistema di notificazione, entrata in vigore il 1 gennaio 1993, si diversifica da quella applicabile nella vigenza del precedente codice della strada, e relativo regolamento (d.P.R. n. 420 del 1959), il cui art. 604 stabiliva che, in caso di impossibilità di contestare l'infrazione all'atto del suo accertamento, l'accertatore compilasse il verbale con gli elementi acquisiti, e lo trasmettesse all'ufficio o comando da cui dipendeva, che curava la integrazione dell'accertamento e disponeva la notifica al contravventore degli estremi della infrazione,cioè una forma di contestazione che non richiedeva anche la firma autografa dell'accertatore, necessaria solo con riferimento all'originale del processo verbale. Ne consegue la esclusione, nelle vicende soggette alla previgente normativa, della nullità della notifica degli estremi della infrazione in assenza della predetta sottoscrizione.

Commentari3

  • 1Il “tutor sicve” tra illegittimità costituzionale del sistema e nullità del relativo verbale “chi controlla il controllore?”
    Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011

  • 2E' nullo il verbale elevato per sanzionare una infrazione al CdS se non è riportata sullo stesso la sottoscrizione autentica dell'agente accertatore
    Matranga Alfredo · https://www.diritto.it/ · 18 febbraio 2010

    E' questo il principio con cui il Giudice di Pace di Lecce (Avv. **************) ha accolto il ricorso annullando il verbale impugnato. Nel caso in esame, a seguito di ricorso, proposto da un automobilista avverso un verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce, quest'ultima aveva depositato quale originale del verbale notificato mediante copia meccanografica, altra ed identica copia meccanografica dello stesso che presentava firme riproduttive mediante scanner del dirigente comandante della Polizia locale e del responsabile del procedimento che ne attestava la conformità all'originale e la notifica. Con la sentenza in rassegna n° 8190, depositata il 18/1/2010, che si …

     Leggi di più…

  • 3Norme urbanistiche efficaci soltanto dopo l'affisione nell'albo pretorioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4567
Data del deposito : 7 maggio 1999

Testo completo