Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 2
Nel ricorso per cassazione, l'omessa, e, " a fortiori ", la erronea individuazione delle norme di diritto di cui si denuncia la violazione, pur determinando una non precisa formulazione dei motivi di impugnazione, non comporta la inammissibilità del ricorso stesso quando, attraverso le ragioni addotte dal ricorrente,sia possibile identificare il principio di diritto che si assume violato.
Alla stregua del vigente codice della strada, e del relativo regolamento (d.P.R. n. 495 del 1992),deve ritenersi affetta da nullità la notifica al contravventore a mezzo del servizio postale di una copia del verbale di accertamento di infrazione allo stesso codice, priva della sottoscrizione dell'agente accertatore,e ciò in quanto il predetto regolamento, all'art. 305, comma terzo, stabilisce che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o del comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata - dalla quale, quindi, deve risultare la sottoscrizione dell' accertatore - a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando. La predetta disciplina del sistema di notificazione, entrata in vigore il 1 gennaio 1993, si diversifica da quella applicabile nella vigenza del precedente codice della strada, e relativo regolamento (d.P.R. n. 420 del 1959), il cui art. 604 stabiliva che, in caso di impossibilità di contestare l'infrazione all'atto del suo accertamento, l'accertatore compilasse il verbale con gli elementi acquisiti, e lo trasmettesse all'ufficio o comando da cui dipendeva, che curava la integrazione dell'accertamento e disponeva la notifica al contravventore degli estremi della infrazione,cioè una forma di contestazione che non richiedeva anche la firma autografa dell'accertatore, necessaria solo con riferimento all'originale del processo verbale. Ne consegue la esclusione, nelle vicende soggette alla previgente normativa, della nullità della notifica degli estremi della infrazione in assenza della predetta sottoscrizione.
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- 2. E' nullo il verbale elevato per sanzionare una infrazione al CdS se non è riportata sullo stesso la sottoscrizione autentica dell'agente accertatoreMatranga Alfredo · https://www.diritto.it/ · 18 febbraio 2010
E' questo il principio con cui il Giudice di Pace di Lecce (Avv. **************) ha accolto il ricorso annullando il verbale impugnato. Nel caso in esame, a seguito di ricorso, proposto da un automobilista avverso un verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce, quest'ultima aveva depositato quale originale del verbale notificato mediante copia meccanografica, altra ed identica copia meccanografica dello stesso che presentava firme riproduttive mediante scanner del dirigente comandante della Polizia locale e del responsabile del procedimento che ne attestava la conformità all'originale e la notifica. Con la sentenza in rassegna n° 8190, depositata il 18/1/2010, che si …
Leggi di più… - 3. Norme urbanistiche efficaci soltanto dopo l'affisione nell'albo pretorioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DE L'AQUILA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LI ON;
- intimata -
avverso la sentenza n. 136/95 della Pretura de L'AQUILA, depositata il 21/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'11 novembre 1995 la signora ON LI propose opposizione contro l'ordinanza ingiunzione emessa il 4 ottobre 1995 dal prefetto della provincia dell'Aquila, con la quale le veniva intimato di pagare lire 463.700 per aver violato l'art. 103 del codice della strada, in quanto il 18 gennaio 1992, percorrendo con la propria vettura la via Antica Arischia, aveva superato di oltre dieci chilometri il limite di velocità consentito su quella strada (50 km.).
La ricorrente sostenne che il detto giorno stava percorrendo con la propria auto via Antica Arischia ad una velocità di circa 62 km. orari perché si stava recando al capezzale del padre, residente a Montereale, invalido al 100% e non deambulante, in crisi di insufficienza respiratoria.
Eccepì, inoltre, che il verbale notificato era privo della firma del verbalizzante o di altro addetto al servizio e che sulla strada non c'era ne' il messo comunale ne' l'addetto al controllo dell'autovelox.
La P.A., costituitasi in giudizio, dedusse che il processo verbale di accertamento era regolare e che mancavano elementi idonei a dimostrare lo "stato di necessità" invocato dall'opponente. Chiese perciò il rigetto dell'opposizione.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta l'adito pretore di L'Aquila, con sentenza n. 136/96, depositata il 21 marzo 1996, annullò l'ordinanza ingiunzione, considerando:
Che il verbale di accertamento della violazione, non immediatamente contestato ma notificato alla LI il 4 marzo 1992, era privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale verbalizzante, requisito formale indispensabile per la validità dell'atto medesimo;
Che il processo verbale di accertamento non è atto amministrativo avente rilevanza interna all'apparato da cui proviene, ma è funzionalmente diretto a far conoscere a terzi la violazione di una norma dai medesimi commessa ed il suo contenuto è la contestazione della violazione al trasgressore, con rilevanza esterna connessa alla funzione comunicativa assolta, come confermato anche dall'art.. 14 della legge n. 689 del 1981, alla stregua del quale la violazione va immediatamente contestata al trasgressore o, in mancanza, devono essergli notificati gli estremi della stessa;
Che, pertanto, la sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale accertatore è requisito formale indispensabile ai fini della validità del processo verbale notificato, perché soltanto con la firma autografa egli fa proprie le dichiarazioni e il contenuto del verbale, attestandone la veridicità e la provenienza;
Che la sottoscrizione svolge, quindi, l'irrinunciabile funzione d'individuare l'autore della contestazione attestando la paternità dell'atto;
Che, conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione era da qualificare illegittima ed andava annullata per violazione di legge, siccome emanata sulla base di un atto di accertamento nullo.
Contro la suddetta sentenza la prefettura di l'Aquila ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l'unico mezzo l'amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 102, comma 3, codice della strada, in relazione agli artt. 360, n. 3 e 5, c.p.c.
La sentenza impugnata sarebbe basata su tre punti: il primo riguarderebbe il difetto di sottoscrizione del verbale di contestazione notificato nei termini all'opponente. Tale punto sarebbe infondato, perché la notificazione al contravventore degli estremi della violazione del codice stradale, per il caso di mancata contestazione immediata, costituirebbe una semplice operazione amministrativa, ossia un'attività materiale coordinata al compimento di provvedimenti, priva di requisiti formali, e non un'autonoma attività di vera e propria contestazione, da consacrare in un documento sottoscritto dal pubblico ufficiale. Pertanto, il difetto di sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale sul documento contenente tutti gli estremi della contravvenzione stradale non impedirebbe alla sua notificazione di produrre gli effetti di cui alle norme del codice della strada. Richiamato il disposto dell'art. 385 comma 3^ del regolamento di esecuzione del c.d.s., la ricorrente sostiene che il sistema meccanizzato ivi previsto per la redazione dei verbali non contemplerebbe la sottoscrizione dell'agente accertatore, dovendosi considerare indispensabile l'indicazione del nominativo dell'agente stesso, allo scopo di risalire all'identità di costui. La mancanza di firma non inficierebbe la validità del verbale come atto pubblico facente fede fino a querela di falso, potendosi rinviare la successiva verifica della corrispondenza tra il nominativo indicato nel verbale e l'agente autore dell'accertamento al momento In cui se ne determinasse la necessità.
La seconda censura riguarderebbe l'idoneità del mezzo postale per la notifica del verbale de quo, ed il rilievo risulterebbe privo di pregio alla stregua dell'art. 102 comma 3 del nuovo codice della strada, già in vigore al momento della contestata infrazione, che espressamente prevede tale facoltà.
L'ultimo punto sarebbe attinente al difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, e tale motivazione ben potrebbe essere data per relationem, con riferimento agli atti del procedimento e, in particolare, al verbale di contestazione.
Il ricorso va accolto, nel sensi in prosieguo indicati. Si deve, in primo luogo, osservare che la sentenza impugnata si basa su un unico argomento, cioè sul difetto di sottoscrizione del verbale di accertamento della violazione, non immediatamente contestato ma notificato alla LI in data 4 marzo 1992. Non vi è cenno ne' all'idoneità del mezzo postale per la notifica del detto verbale, ne' alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione. Ne deriva che le censure al riguardo proposte nel ricorso per cassazione sono inammissibili, perché investono punti non trattati dal giudice di merito. Non è pertinente, poi, il richiamo all'art. 102 comma 3^ del nuovo codice della strada, sia perché detta norma non riguarda le modalità di notifica delle violazioni, sia perché il nuovo codice stradale, entrato in vigore il I^ gennaio 1993, non si applica alla violazione per cui è causa, compiuta il 18 gennaio 1992 e notificata il 4 marzo 1992, come risulta dalla sentenza impugnata (v. l'art. 237, comma secondo, del D.L.g.s. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni). Per la stessa ragione non è pertinente il richiamo all'art. 385 comma terzo del regolamento di esecuzione (deve intendersi riferito al nuovo codice della strada, ossia al D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, a sua volta in vigore dal I^ gennaio 1993).
Ad onta di tali inesattezze nell'indicazione delle norme giuridiche che si dicono violate il ricorso per cassazione va considerato ammissibile, perché, come questa corte ha più volte affermato, l'omessa (e perciò, a fortiori l'errata) individuazione delle norme di diritto, pur determinando una non precisa formulazione dei motivi d'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del suddetto ricorso quando, attraverso le ragioni addotte dal ricorrente, sia possibile identificare il principio di diritto che si assume violato (cfr.Cass., 8 novembre 1996, n. 9774; 16 aprile 1988, n. 2989; 17 febbraio 1987, n. 1692). Nel caso in esame, il principio di diritto di cui si denunzia la violazione si traduce nell'assunto che il verbale di accertamento notificato al contravventore, costituendo una semplice operazione amministrativa, "ossia una attività materiale coordinata al compimento di provvedimenti, priva di requisiti formali, e non un'attività di vera e propria contestazione", non richiederebbe la sottoscrizione del pubblico ufficiale verbalizzante. Ciò chiarito, si deve ancora aggiungere che il quesito sul quale la corte è chiamata a pronunciarsi riguarda, per l'appunto, la "copia", del suddetto verbale notificata al contravventore e non l'originale di esso. Invero, ciò si evince sia dall'esposizione in fatto sia dal motivi della decisione impugnata.
Nella prima si richiama l'eccezione dell'opponente, secondo cui"il verbale notificato era senza firma del verbalizzante o di altro, addetto al servizio";
nei secondi, il riferimento è al verbale di accertamento della violazione, non immediatamente contestato ma notificato alla LI in data 4 marzo 1992. Per tanto, anche se il percorso argomentativo del provvedimento impugnato presenta sul punto qualche ambiguità in taluni passaggi, l'incidenza della sottoscrizione come requisito formale indispensabile va verificata "ai fini della validità del processo verbale notificato", come del resto si legge nella pronuncia del giudice di merito.
Orbene, nella specie il parametro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 603 e 604 del DPR 30 giugno 1959 n. 420, recante il regolamento di esecuzione del (precedente) codice della strada ed applicabile nel caso in esame (anche in forza del richiamo contenuto nell'art. 14, comma 4^, prima proposizione, della legge n.689 del 1981) per quanto sopra detto circa l'epoca della violazione.
La prima di dette norme riguarda la contestazione delle contravvenzioni e le modalità per formare il sommario processo verbale (in originale), del quale senza dubbio è parte essenziale la sottoscrizione del verbalizzante (trattandosi di atto pubblico). La seconda norma stabilisce che, quando non sia stato possibile contestare l'infrazione all'atto del suo accertamento, l'accertatore compila il sommario processo verbale con gli elementi che ha potuto acquisire e lo trasmette all'ufficio o comando dal quale dipende. Questo cura l'Integrazione dell'accertamento e dispone la notifica degli estremi dell'infrazione al contravventore oppure, quando quest'ultimo sia rimasto non identificato, e si tratti di contravvenzione commessa di conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del veicolo stesso. Come si vede, la norma prevede "la notifica degli estremi dell'infrazione al contravventore" e nel novero di tali estremi rientra anche l'indicazione del nominativo del verbalizzante, necessaria per controllarne la provenienza.
Scopo della disposizione, invero, è quello di consentire al soggetto, cui l'infrazione è ascritta, di prendere tempestiva conoscenza dell'infrazione mossagli, di effettuare le sue verifiche, di formulare eventuali osservazioni e di avvalersi dell'oblazione, quando sia consentita. Non è, invece, prevista, ne' può ritenersi necessaria nel quadro della citata norma, la sottoscrizione dell'atto (che non è l'originale del verbale redatto dall'organo accertatore), essendo sufficienti per la contestazione gli elementi sopra indicati, i quali mettono l'interessato in condizione di prendere conoscenza del verbale in originale e di svolgere al riguardo ogni verifica e rilievo.
Non può, perciò, condividersi la tesi della sentenza impugnata, laddove afferma che "la sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale accertatore è requisito formale indispensabile ai fini della validità del processo verbale notificato, poiché è solo con la firma autografa che egli fa proprie le dichiarazioni e il contenuto del verbale, attestandone con certezza la veridicità e la provenienza".
Questa tesi, senz'altro esatta se riferita all'originale del processo verbale, non appare, invece, coerente con il disposto del citato art. 604 che, come si è notato, prevede la notifica degli estremi dell'infrazione, cioè una forma di contestazione non richiedente anche la firma autografa dell'accertatore per quanto sopra si è esposto.
Il collegio non ignora che, con sentenza 3 marzo 1998 n. 2341, questa corte è giunta a conclusioni diverse. Ma la controversia in cui è stata emessa quella pronuncia riguardava una vicenda soggetta alla normativa del vigente codice della strada, e del relativo regolamento (DPR n. 495 del 1992) il cui art. 385, nel terzo comma, stabilisce che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti, ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, mentre i verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti. Il sistema di contestazione, dunque, è diverso in quanto contempla l'invio di uno degli "originali" del verbale redatto dall'organo accertatore, oppure di copia autenticata, dalla quale deve, dunque, risultare (ancorché come meramente riprodotta nella copia medesima) la sottoscrizione dell'agente accertatore. Non altrettanto può dirsi, per le considerazioni sopra esposte, in ordine alla previsione dell'art. 604 del D.P.R. 30 giugno 1959 n. 420, applicabile nella fattispecie in esame.
Alla stregua di tali considerazioni la sentenza impugnata, in accoglimento (nei sensi predetti) del ricorso deve essere cassata e la causa va rinviata alla Pretura circondariale di L'Aquila, che si uniformerà al principio sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Pretura circondariale di L'Aquila, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 2 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999