Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/10/2002, n. 14382
CASS
Sentenza 8 ottobre 2002

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Le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nella disciplina del rapporto del personale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercitanti l'attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico; tale qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in tal senso, non comporta di per sè l'applicazione a tali rapporti dei principi dell'ordinamento del personale ospedaliero pubblico, ivi compreso quello concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso, e non preclude, di conseguenza, l'operatività delle disposizioni dettate dall'art. 2103 cod. civ. in tema di promozione automatica alla qualifica superiore del dipendente per avvenuto esercizio di fatto delle correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla legge.

È inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/10/2002, n. 14382
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14382
Data del deposito : 8 ottobre 2002

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