Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 633
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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Il sindacato di legittimità sulle pronunce dei giudici del merito con le quali sia stata disposta la compensazione, parziale o totale, delle spese giudiziali è limitato - fermo rimanendo il divieto di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa - all'accertamento dell'avvenuto richiamo, da parte dei giudici stessi, dei giusti motivi richiesti dall'art. 92 cod. proc. civ. o di analoghe ragioni, non necessitando il provvedimento di compensazione di specifica motivazione ove a tale lata previsione normativa venga fatto esplicito riferimento. Qualora, invece, i giusti motivi, oltre che enunziati, siano stati anche sviluppati formando oggetto di specifiche argomentazioni, il sindacato di legittimità deve estendersi alla verifica dell'idoneità in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronuncia e dell'adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo. Nessuna violazione della normativa, inoltre, può ravvisarsi nel fatto che il giudice di merito, pur disponendo l'integrale compensazione delle spese, abbia lasciato quelle di consulenza tecnica a carico della parte che le aveva anticipate, atteso che ciò che è potenziale oggetto di condanna è necessariamente anche, in non minor misura, potenziale oggetto di esclusione della condanna attraverso la compensazione.

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  • 1Soccombenza delle spese nel processo tributario
    Avv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 novembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 633
Data del deposito : 17 gennaio 2003

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