Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
Il sindacato di legittimità sulle pronunce dei giudici del merito con le quali sia stata disposta la compensazione, parziale o totale, delle spese giudiziali è limitato - fermo rimanendo il divieto di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa - all'accertamento dell'avvenuto richiamo, da parte dei giudici stessi, dei giusti motivi richiesti dall'art. 92 cod. proc. civ. o di analoghe ragioni, non necessitando il provvedimento di compensazione di specifica motivazione ove a tale lata previsione normativa venga fatto esplicito riferimento. Qualora, invece, i giusti motivi, oltre che enunziati, siano stati anche sviluppati formando oggetto di specifiche argomentazioni, il sindacato di legittimità deve estendersi alla verifica dell'idoneità in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronuncia e dell'adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo. Nessuna violazione della normativa, inoltre, può ravvisarsi nel fatto che il giudice di merito, pur disponendo l'integrale compensazione delle spese, abbia lasciato quelle di consulenza tecnica a carico della parte che le aveva anticipate, atteso che ciò che è potenziale oggetto di condanna è necessariamente anche, in non minor misura, potenziale oggetto di esclusione della condanna attraverso la compensazione.
Commentario • 1
- 1. Soccombenza delle spese nel processo tributarioAvv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'LI ON, AD GE, DILI IN, AT IN, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato FRANCESCO MAGLIONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LE BI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ALBISINNI, difeso dall'avvocato MICHELE SPAGNA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 18/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 8.10.98, AN D'EL, AN EO, PI D'EL, AR ZI, convenivano innanzi al tribunale di Napoli AG AC chiedendone la condanna all'arretramento d'un suo fabbricato, la cui realizzazione assumevano quegli avesse intrapresa senza rispettare le distanze tra costruzioni imposte dall'art. 9 del DM 2.4.68 n. 1444, sino alla distanza di dieci metri dal frontistante fabbricato di loro proprietà ed al risarcimento dei danni.
Costituendosi, il AC chiedeva il rigetto della domanda deducendo che, per scrittura 6.12.85, il D'EL e la EO avevano con lui concordato, dietro compenso, le modalità costruttive dell'erigendo fabbricato e che questo era stato realizzato in conformità di quanto pattuito e della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Nola nonché del vigente piano regolatore. Con sentenza 12.11.96, il tribunale di Nola, cui a seguito della sua istituzione la causa era stata trasmessa per competenza, accoglieva la domanda condannando il convenuto all'arretramento del proprio edificio sino alla distanza di dieci metri da quello degli attori ed al risarcimento dei danni in favore di questi ultimi da liquidarsi in separata sede.
Avverso tale decisione il soccombente proponeva gravame chiedendo la reiezione dell'avversa domanda od, in subordine, dichiararsi legittima la costruzione sino alla distanza di m. 8 in quanto prevista dal locale regolamento edilizio;
resisteva la controparte chiedendo il rigetto del gravame od, in subordine, l'applicazione del regolamento edilizio limitando in conformità la riforma ex adverso richiesta.
Con sentenza 12.1.00, la corte d'appello di Napoli - ritenuto che la vigenza sin dal 1962 nel Comune di Nola d'un regolamento edilizio, vigente all'epoca in cui aveva avuto luogo la realizzazione del fabbricato in discussione, impedisse l'applicazione del successivo DM 2.4.68 n. 1444, le cui disposizioni comportano l'illegittimità delle difformi disposizioni degli strumenti urbanistici solo ove approvati successivamente;
che, pertanto, la condanna alla demolizione dovesse essere limitata agli 8 m. previsti in materia dalla pertinente norma regolamentare;
che a tale condanna non potesse essere utilmente opposta la scrittura inter partes 6.12.85, non nulla ex art. 1418 CC per violazione di norma imperativa ma, per altro verso, improduttiva d'effetti ai fini del decidere, in quanto sottoscritta da alcuni soltanto dei comproprietari dell'edificio frontistante alla nuova costruzione irregolarmente realizzata;
che la condanna al risarcimento dei danni conseguisse automaticamente all'accertato abuso - in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava l'appellante ad arretrare la costruzione de qua sino alla distanza di m. 8 dall'edificio degli appellati compensando interamente le spese d'entrambi i gradi e lasciando a carico degli appellati antistatari quelle di consulenza.
Avverso tale decisione AN D'EL, AN EO, PI D'EL, AR ZI proponevano ricorso per cassazione con due motivi.
Resisteva AG AC con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti - denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, 15 prel., 5 L 2248/1865 all. E, 873 CC, 41 quinquies L 1150/42 e vizio di motivazione - si dolgono che la corte territoriale non abbia ritenuto doversi disapplicare l'art. 20 del regolamento edilizio del Comune di Nola, nel quale è prescritta una distanza tra costruzioni di m. 8, nonostante sia in contrasto con l'invocato vigente art. 41 quinquies L 1150/42, come introdotto dall'art. 17 L 765/67 e dall'art. 9 DM 1444/68, nel quale è prevista la maggior distanza di m. 10.
Il motivo non merita accoglimento.
Devesi, infatti, rilevare come la corte territoriale - dopo aver operato un adeguato accertamento dell'epoca di realizzazione e della consistenza dell'opera edilizia de qua, capo di decisione sul quale non c'è contestazione - abbia, poi, correttamente applicato la normativa in materia, sia statuale sia locale, in conformità ad un ormai consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità formatosi a seguito della composizione, con la sentenza 1.7.97 n. 5889 delle sezioni unite di questa Corte, d'un contrasto in precedenza determinatosi nelle decisioni delle sezioni semplici.
Sulla base d'una compiuta esegesi di tutta la pertinente normativa in materia, anche successiva alla fondamentale legge-ponte ed alle norme di essa attuative quindi con valenza confermativa della ritenuta ratio delle stesse, è stato evidenziato il diverso ambito soggettivo d'operatività del primo comma rispetto a quello dell'ottavo e del nono comma dell'art. 41 quinquies della L 17.8.42 n. 1150, quale introdotto dall'art. 17 della L 6.8.67 n. 765,
ravvisato, per l'uno, nella generalità dei consociati e, per l'altro, esclusivamente nelle amministrazioni comunali, logicamente desumendosene un consequenziale differente ambito oggettivo e temporale d'applicabilità.
Per il che le prescrizioni poste con il primo comma dell'art. 41 quinquies sono da considerare immediatamente applicabili sia nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, andandosi in tal caso a colmare con esse una lacuna della quale non è ammesso il protrarsi, sia in quelli dotatine, determinandosi in tal caso la disapplicazione delle norme regolamentari difformi e la sostituzione di queste per inserzione automatica di esse ex lege;
per converso, le prescrizioni dell'ottavo comma dello stesso art. 41 quinquies, quali risultanti dalle disposizioni attuative di cui al D.M.
2.4.68 n. 1444 emanato in ottemperanza alla delega conferita con il successivo nono comma, nell'imporre l'osservanza di determinati parametri edilizi ed urbanistici, hanno effetti di tipo indiretto, nel senso che costituiscono norme di azione indirizzate ai Comuni, ai quali è inderogabilmente imposto di non discostarsi, nel creare uno strumento urbanistico o nel revisionarne uno preesistente, dai parametri nelle stesse stabiliti, onde non sono, di conseguenza, immediatamente operative tra privati, dai quali, pertanto, non devono essere osservate se non in quanto siano state inserite negli strumenti urbanistici all'atto della loro creazione o della revisione di altri preesistenti.
In altri termini, a differenza dalle prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 41 quinquies della L 17.8.42 n. 1150, le distanze minori rispetto a quelle indicate dal citato decreto ministeriale integrativo dell'ottavo comma dello stesso art. 41 quinquies sono da considerare illegittime - e vanno, quindi, anch'esse disapplicate e sostituite, per inserzione automatica ex lege, con quelle della detta normativa statuale - solo ove vengano previste in sede di creazione ex novo d'uno strumento urbanistico locale ovvero in sede di riforma d'altro preesistente, mentre le surrichiamate disposizioni statuali non sono immediatamente applicabili ai rapporti tra privati per il periodo in cui gli strumenti stessi non siano stati ancora adottati o modificati.
Lo stesso legislatore pertanto, nel differenziare gli ambiti e le modalità d'applicazione delle prescrizioni di cui all'ottavo comma rispetto a quelle di cui al primo comma, ravvisando in ordine alle prime una minore esigenza d'immediata conformazione delle normative regolamentari locali che non in ordine alle seconde, espressamente posterga la generale applicazione delle prescrizioni di cui all'ottavo comma alla loro inserzione nelle dette normative ad opera dei comuni, onde rimane escluso, in forza di norma primaria consapevolmente e motivatamente derogatoria del generale principio di gerarchia delle fonti, l'inserimento automatico delle prescrizioni stesse nelle previgenti normative locali eventualmente difformi che restano, dunque, nonostante tale difformità, operative ed insuscettibili di disapplicazione sino alla loro modificazione. Tale interpretazione data dalle sezioni unite ha trovato, in seguito, costante applicazione nelle decisioni di questa Corte (e pluribus Cass.
4.12.98 n. 12292, 14.1.99 n. 314, 29.1.99 n. 811, 2.10.00 n. 13011, 15.3.01 n. 3771) contrariamente a quanto assume parte ricorrente;
la quale, d'altronde, non solo cita come opinione difforme quella di Cass. 13.4.99 n. 3624 (evidentemente sulla base della sola massima, in effetti non rispondente al senso della motivazione dacché il caso sub iudice atteneva a distanze da determinarsi in relazione all'altezza del fabbricato e ciò comportava, dunque, l'applicazione del primo comma dell'art. 41 quinquies, norma, come s'è visto, essa sì d'immediata applicazione anche tra privati ed anche in sostituzione di preesistenti norme regolamentari locali difformi e quindi suscettibili di disapplicazione), pronunzia che difforme non è ed ove lo fosse sarebbe comunque una pronunzia isolata, ma tale interpretazione censura apoditticamente, senza portare alcun argomento in diritto idoneo a supportare la tesi ed a motivatamente contrastare quella recepita nell'ormai univoca giurisprudenza di legittimità. Ond'è che, già per tale evidente difetto di specificità il motivo, prima ancora che infondato, va considerato inammissibile, in quanto il vizio della sentenza impugnata ex art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intelligibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente come determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata - od, ove questa siasi limitata, come nella specie, ad adeguarsi alla giurisprudenza di legittimità, quelle di quest'ultima - risultino in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con un'interpretazione delle stesse più aderente alla ratio legis od ai principi dell'ordinamento se del caso anche supportata da accreditate opinioni dottrinarie, diversamente la Corte regolatrice non è posta in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Ond'è che, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame in relazione al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, risulta inidoneamente formulata - come nella specie - la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo i ricorrenti - denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 CPC - si dolgono che la corte territoriale abbia compensato le spese d'entrambi i gradi del giudizio, accollando loro altresì per intero quelle di consulenza a suo tempo anticipate, nonostante essi non risultassero soccombenti, sia per non avere controparte formulato domande nei loro confronti sia per essere state comunque accolte entrambe le loro domande di arretramento e di danni, ed omettendo di fornire adeguata ragione degli addotti giusti motivi dell'operata compensazione. Il motivo non merita accoglimento.
Devesi preliminarmente considerare che gli odierni ricorrenti non risultano affatto totalmente vittoriosi nel giudizio di merito, tant'è che la loro domanda principale è stata accolta solo parzialmente, e che per ritenere totalmente o parzialmente vittorioso il convenuto non è affatto necessario avesse questi proposto a sua volta una domanda rimasta accolta in tutto od in parte e neppure che la reiezione della domanda di parte attrice abbia avuto luogo in ragione dell'accoglimento di sue eccezioni, bensì solo aver questi affrontato il giudizio ed esserne uscito in tutto od in parte assolto dalle avverse pretese.
Ciò posto, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui la liquidazione delle spese di giudizio costituisce estrinsecazione d'un potere ampiamente discrezionale del giudice del merito che incontra il solo limite del divieto di condanna alle spese nei confronti della parte totalmente vittoriosa, giacché, nel caso di soccombenza reciproca, ovvero ove si adduca dal giudice stesso la sussistenza di "giusti motivi" o delle analoghe "ragioni di equità", è rimesso unicamente al detto giudice, che solo può conseguire un'approfondita conoscenza di tutti gli atti processuali e del comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, l'apprezzamento dell'opportunità di compensare le spese e di determinare la misura dell'eventuale compensazione;
tale apprezzamento - che attiene in primis alla valutazione della ricorrenza o meno di circostanze tali da giustificare l'esercizio del potere de quo - poiché si sostanzia in una valutazione esclusivamente di fatto, non è censurabile in sede di legittimità. Anche al di fuori dei casi particolari d'impugnazione ex art. 111 Cost. e ferma l'esclusione dalla condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito con le quali sia stata disposta la compensazione delle spese giudiziali, parziale od anche totale, è, dunque, limitato all'accertamento dell'avvenuto richiamo, da parte dei giudici stessi, dei giusti motivi richiesti dall'art. 92 CPC o di analoghe ragioni, il provvedimento di compensazione non necessitando di specifica motivazione ove a tale lata previsione normativa, ampiamente derogatoria del principio generale posto dal precedente art. 91 CPC, venga effettuato esplicito riferimento nell'esercizio del discrezionale potere dei detti giudici di valutare, in relazione a tutte le vicende processuali prese in considerazione, l'opportunità d'una pronunzia in tal senso (da ultimo Cass. 12.3.99 n. 2216, 19.5.98 n. 4997, 6.5.98 n. 4575, 21.2.98 n. 1887, 8.10.97 n. 9762, 23.6.97 n. 5607). Il sindacato di legittimità può estendersi all'esame della motivazione solo ove i giusti motivi previsti dall'art. 92 CPC, oltre che enunziati, siano stati anche sviluppati formando oggetto di specifiche argomentazioni, in tal caso essendovi luogo a verificare così l'idoneità in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronunzia come la logicità ed adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo, giacché vizi in tal senso sarebbero indicativi d'un erroneo processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, mentre resta comunque escluso l'accertamento in concreto di detti motivi, quaestio facti la cui valutazione si sottrae al sindacato medesimo (cfr. le pronunzie sopra citate).
Nel caso di specie, avendo il giudice del merito fatto esclusivo richiamo al criterio della ricorrenza dei giusti motivi, stante la richiamata costante interpretazione giurisprudenziale in materia la pronunzia non necessitava di motivazione ulteriore al riguardo. Nè violazione alcuna della normativa in materia può ravvisarsi nell'avere il giudice del merito. pur disponendo l'integrale compensazione delle spese tra le parti, lasciato quelle di consulenza tecnica a carico degli odierni ricorrenti dai quali erano state anticipate.
In vero, laddove per la reciproca soccombenza o per altri giusti motivi il giudice del merito ritenga che fra le posizioni delle parti sussista un equilibrio che esiga l'annullamento dei simmetrici oneri processuali, a tale annullamento consegue l'esclusione del rimborso previsto nella diversa ipotesi della condanna ed esclusione siffatta, disposta con la compensazione, coinvolge anche le spese anticipate per la consulenza tecnica d'ufficio.
La compensazione è, infatti, estrinsecazione del potere attribuito al giudice dall'art. 92 CPC di negare la condanna al rimborso delle spese e, quindi, di escludere la ricorrenza del correlativo diritto riconosciuto dal precedente art. 91 CPC, esclusione che non v'è ragione non possa essere estesa anche alle spese anticipate per la consulenza tecnica, in quanto ciò che è potenziale oggetto di condanna è necessariamente anche, in non minore misura, potenziale oggetto di esclusione della condanna attraverso la compensazione (Cass. 25.3.99 n. 2858, 23.4.01 n. 5976). Principio che è stato, d'altronde, motivatamente affermato persino nel caso di compensazione nei confronti di parte totalmente vittoriosa, dacché su un piano logico la compensazione, quale reciproco annullamento di posizioni equivalenti e conseguente esclusione del rimborso, non può essere equiparata ad una condanna, inibita nei confronti di detta parte, ed, in particolare, come non costituisce condanna la compensazione delle spese anticipate per ogni altro atto processuale e per gli stessi onorari di difesa, in egual modo non costituisce condanna la compensazione delle spese dalla stessa parte anticipate per consulenza tecnica di ufficio. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessivi euro 1.700,00 dei quali euro 1.500/00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003