Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
In tema di violazioni al codice della strada, qualora, nelle ipotesi previste dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del predetto codice, non sia stata eseguita la contestazione immediata dell'infrazione, l'organo accertatore non deve compilare due distinti verbali - uno di accertamento ed uno di contestazione dell'illecito -, ma, ai sensi l'art. 385 dello stesso regolamento, compila un unico verbale, nel quale inserisce gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire, specificando i motivi per i quali non ha potuto procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando da cui dipende, il quale procede alla notifica al trasgressore di uno degli originali dello stesso atto (se redatto in più originali), ovvero di una copia autentica. I dati contenuti nel verbale ben possono, nel caso di violazione dei limiti di velocità accertati mediante apparecchiatura automatica (c.d. autovelox), essere desunti dalla fotografia scattata dall'apparecchiatura regolarmente omologata, alla quale, dunque, può dirsi demandato non l'integrale accertamento dell'illecito, bensì il solo rilevamento dei dati da porre a fondamento della contestazione, mentre l'attività amministrativa, consistente nella redazione del verbale(contenente i dati desunti dalla macchina), è eseguita dall'organo accertatore, al quale spetta il compito di posizionare l'apparecchiatura e di vigilare sul suo normale funzionamento.
Commentario • 1
- 1. Autovelox: legittime le multe elevate senza la presenza della polizia stradaleAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6634 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: COMUNE DI BRUSNENGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso l'avvocato PAOLETTI NICOLÒ, che lo rappresenta e difende agli avvocati MONTI PAOLO e GREPPI GIUSEPPE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ER GI EN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 299/98 del Pretore di BIELLA, depositata il 26/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/11/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIROI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il giorno 18.3.1998 alle ore 8.56 un agente del Comando della Polizia municipale del Comune di Brusnengo accertava, mediante autovelox che l'autovettura dell'avv. GI Eugenio Ferla transitava in zona con limite di velocità stabilito in 90 km/h alla velocità di 111 km/h, in violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. Non essendo stata la contravvenzione contestata immediatamente veniva notificato all'avv. Ferla il verbale di contestazione ai sensi dell'art. 201 C.d.S.
Avverso il verbale di contestazione GI Eugenio Ferla proponeva opposizione ai sensi degli artt. 22 L. n 689/1981 e 205 comma 2 C.d.S., chiedendone l'annullamento.
Con sentenza in data 26.10.1998 il vice Pretore di Biella accoglieva l'opposizione.
Per la cassazione della sentenza del Pretore, propone ricorso fondato su due motivi, il Comune di Brusnengo.
Non svolge attività difensiva l'avv. GI Eugenio Ferla. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione comunale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 L. 689/1981. Rileva il ricorrente che se in generale non può dubitarsi che allorché l'accertamente dell'infrazione richieda l'adozione di un procedimento complesso è necessario che sia redatto un verbale di accertamento distinto dal verbale di contestazione dell'infrazione, nell'ipotesi in cui il superamento del limite di velocità sia accertato a mezzo dell'autovelox gli artt. 383,384 e 385 del regolamento di esecuzione del C.d.S. impongono all'organo accertatore di redigere un unico verbale, il cui contenuto varia a secondo che la contestazione sia contestuale o meno all'accertamento, con la conseguenza che nel primo caso dovrà essere redatto un verbale di accertamento contenente oltre ai dati relativi all'infrazione anche le dichiarazioni dell'autore dell'infrazione, mentre nel secondo caso è sufficiente che l'accertatore rediga un unico verbale nel quale siano indicate le circostanze di tempo, di luogo e di fatto che hanno determinato l'infrazione, dando atto dei motivi che hanno determinato l'impossibilità di procedere a contestazione immediata. In particolare nelle ipotesi di accertamento mediante autovelox è sufficiente che tale apparecchio abbia fissato la velocità del veicolo in un dato momento, in modo chiaro ed accertabile;
che l'apparecchiatura sia del tipo omologato dal competente Ministero dei Lavori pubblici;
che sia gestita da un'agente all'uopo abilitato ai sensi dell'art. 12 C.d.S.
Ricorrendo gli indicati requisiti i dati desumibili dall'autovelox costituiscono il nucleo centrale dello accertamento. Il motivo è fondato e va pertanto accolto.
Invero va rilevato che ai sensi dell'art. 385 del regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n 495 qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'art. 384 del regolamento, non sia stata immediatamente effettuata, l'organo accertatore compila un verbale nel quale inserisce gli elementi di tempo, luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non ha potuto procedere alla contestazione immediata e trasmette tale verbale al comando dal quale dipende. Il verbale come su redatto rimane agli atti dell'ufficio mentre ai soggetti autori dell'infrazione o comunque responsabili per il pagamento della sanzione amministrativa è notificato uno degli originali se il verbale di accertamento è redatto in più esemplari o una copia autentica del verbale di accertamento se redatto in unico originale.
Dalla riportata normativa si desume che l'agente accertatore, nell'ipotesi in cui non abbia provveduto alla contestazione immediata dell'infrazione, come nella specie, non deve redigere due verbali uno di accertamento ed uno di contestazione ma un unico verbale i cui dati ben possono essere desunti dalla fotografia scattata dall'autovelox che deve contenere, come avviene per gli autovelox omologati, l'indicazione del giorno e dell'ora dell'infrazione oltre ovviamente all'indicazione della velocità.
Pertanto poiché nella specie risulta dall'impugnata sentenza che l'apparecchio autovelox era azionato da un agente della polizia municipale, mentre non sono stati ne' provati ne' dedotti difetti dell'apparecchiatura o la sua non rispondenza ai tipi omologati, erroneamente il Pretore ha ritenuto che il procedimento amministrativo posto a fondamento della contestazione fosse incompleto o comunque illegittimo in quanto l'attività amministrativa finalizzata all'accertamento dell'illecito era stata delegata in toto ad una macchina.
Va infatti chiarito che nelle ipotesi di accertamento dell'infrazione a mezzo dell'autovelox alla macchina è delegato solo il rilevamento dei dati da porre a fondamento della contestazione dell'illecito mentre l'attività amministrativa, consistente nella redazione del verbale contenente i dati desunti dalla macchina è eseguita dall'organo accertatore al quale è demandato il compito di posizionare l'apparecchiatura e di vigilare sul suo normale funzionamento.
Il primo motivo va quindi accolto.
Con il secondo motivo il Comune di Brusnengo censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del C.d.S. e degli artt. 384 e 385 del regolamento di attuazione. Rileva che arbitrariamente il Pretore, in ordine alle cause che hanno determinato la mancata contestazione immediata dell'infrazione, ha operato una distinzione fra circostanze impeditive esterne e circostanze impeditive interne, concludendo che solo il primo ordine di cause potrebbe giustificare la mancata contestazione immediata. Tale distinzione non trova riscontro nelle vigente normativa sol che si consideri che l'art. 200 del C.d.S. richiede la contestazione immediata dell'infrazione "quando è possibile" mentre l'art. 384 del regolamento di esecuzione ed attuazione alla lettera e) individua nel rilevamento della velocità tramite autovelox una delle ipotesi in cui non è possibile la contestazione immediata.
Il motivo è fondato e va pertanto accolto.
Invero questa Corte suprema ha già precisato che è legittima la contestazione non immediata allorché il rilevamento della velocità sia effettuato a mezzo apparecchio autovelox che richieda lo sviluppo della fotografia, così come espressamente stabilito dall'art. 384 del regolamento di esecuzione ed attuazione al C.d.S. mentre va precisato che non è consentito all'A.G.O. sindacare il tipo di organizzazione che la P.A. ha predisposto per l'accertamento delle infrazioni, rientrando l'organizzazione dei metodi di controllo delle infrazioni al C.d.S. nell'ambito della discrezionalità amministrativa, insindacabile dal giudice, per cui priva di fondamento risulta essere la distinzione fra cause esterne e cause interne effettuata dal Pretore.
Il ricorso va pertanto accolto l'impugnata sentenza va cassata e giudicando nel merito ex art. 384 C.d.S. va respinta la proposta opposizione.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito respinge l'opposizione, compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2002