Sentenza 13 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2026, n. 17290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17290 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17290/2026 Roma, li, 13/06/2026
UC TO
- Presidente -
NR RI IS RL
LE OM
Sent. n. sez. 237/2026 CC 06/02/2026 R.G.N. 40393/2025
UC VA
MA EL LE
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RI TO nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 11/11/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI MILANO
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria a firma dell'avv. Andrea Mingione, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11 novembre 2025, il Tribunale di Milano, in sede di riesame, ha dichiarato inammissibile il ricorso per riesame presentato da ON IA avverso il decreto di ispezione e sequestro emesso in data 17 ottobre 2025 dal Pubblico ministero nei suoi confronti ed avente ad oggetto i telefoni cellulari in suo possesso. Tale provvedimento era disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 479-476, comma 2, 609 e 624-bis cod. pen., emersi a seguito della denuncia presentata da
Firmato Da: MA EL LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4644b41d5a7537c4-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d Firmato Da: UC TO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015F
Matteo di ZI, dalla quale emergeva che talune circostanze indicate nel verbale di arresto cui egli era stato sottoposto non corrispondevano al vero.
2. Avverso tale ordinanza, ON IA ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura con il quale denuncia violazione di legge. Osserva il ricorrente che l'estrazione della copia forense del telefono cellulare disposta dal pubblico ministero ed effettuata dalla polizia giudiziaria violerebbe il principio di proporzionalità che regola la materia. A differenza di quanto affermato dal Tribunale, il decreto di perquisizione e sequestro non conteneva alcuna indicazione circa gli accertamenti da svolgere sulla copia forense, non indicando le ragioni per cui si doveva procedere al sequestro onnicomprensivo del materiale presente nel telefono, né le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale archiviato e neppure la perimetrazione temporale.
3. Con successiva memoria, il ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Firmato Da: MA EL LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4644b41d5a7537c4- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d Firmato Da: UC TO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
2. La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che nel caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamente anche i telefoni cellulari capaci di conservare un'enorme mole di dati riservati, il decreto del pubblico ministero che intenda accedere al vaglio del suo contenuto e non limitarsi alla mera acquisizione dell'apparecchio telefonico quale strumento di comunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, [...], Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, [...], Rv. 264092). Ciò invero è indispensabile al fine di rispettare il principio di proporzionalità espressamente sancito, oltre che dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della
2
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali. Il rispetto di tale principio impone l'obbligo di una motivazione rigorosa del provvedimento, che dia conto delle ragioni per le quali si renda necessaria ed imprescindibile per le indagini in corso la integrale verifica dell'intera massa dei dati conservati nell'archivio del dispositivo informatico da sequestrare, oppure, ove tale necessità non ricorra, di indicare secondo specifici criteri di selezione i dati rilevanti per le indagini, con riferimento ai soggetti coinvolti, ai tempi, alla tipologia ed ai contenuti dei dati da ricercare. Questa Corte regolatrice ha affermato che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, [...], Rv. 288139-01).
3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Milano ha correttamente valutato la conformità del decreto di sequestro ai parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità. L'ordinanza impugnata ha invero evidenziato che il provvedimento del pubblico ministero aveva disposto che l'ispezione informatica dei dispositivi fosse preceduta dagli avvisi delle facoltà difensive;
aveva indicato analiticamente le parole chiave con cui doveva essere condotta l'ispezione e l'oggetto della stessa, circoscrivendola a documenti, video e conversazioni costituenti corpo del reato o cose pertinenti al reato, analiticamente delimitando in tal modo l'intrusione nei dati presenti sul telefono cellulare dell'indagato; aveva altresì specificato che, nel caso di rinvenimento di supporti informativi protetti da codici, ove i codici di sblocco fossero stati disponibili, si doveva procedere alla estrazione di copia forense e all'analisi sul posto dei dispositivi. Il Tribunale ha altresì dato conto del fatto che, in concreto, l'estrazione di detta copia è stata disposta dal pubblico ministero e operata allorché l'ispezione,
3
Firmato Da: MA EL LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4644b41d5a7537c4- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d Firmato Da: UC TO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
eseguita attraverso l'utilizzo delle parole chiave indicate nel decreto, aveva dato esito positivo, ma era emersa una mole dei dati ingente, secondo quanto specificato nel verbale di esecuzione del decreto. Pertanto, l'accesso al materiale presente sul telefono dell'indagato e il suo sequestro sono stati accuratamente circoscritti dal decreto di perquisizione e sequestro in conformità al principio di proporzionalità che deve presiedere a tali attività.
4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/02/2026
Il Consigliere estensore Maria Elena Mele
Il Presidente
CA LL
Firmato Da: MA EL LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4644b41d5a7537c4- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d
Firmato Da: UC TO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015F