Sentenza 15 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2002, n. 8634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8634 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2002 |
Testo completo
0 86 34 / 02 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO C L LA CORTE SUPREN D CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G. N. 419/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron..23750 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Ud. 25/03/02 ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI FFSS SPA E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, n. 32, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AP UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO2002 1259 MILONE, VINCENZO SCARDINA, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 377/99 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 25/06/99 R.G. N. 181/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 419/00 Svolgimento del processo Con sentenza del 25 giugno 1999, il Tribunale di Termini Imerese, rigettando l'appello della Ferrovie dello Stato SpA, confermava la decisione del Pretore della stessa sede che aveva condannato la Società a corrispondere al dipendente AP CI le somme relative al cd. * integrativo bis maturate per il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1994, oltre rivalutazione ed interesssi. Avverso détta sentenza la Ferrovie dello Stato SpA ha proposto ricorso per cassazione, cui l'intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione E' pregiudiziale l'esame dell'eccezione di " inesistenza dell'impugnazione per inesistenza della notifica", formulata dal controricorrente in base al rilievo che il ricorso per stato "notificato alla parte presso lo studiocassazione è dell'Avv. Salvatore Sparacino" ove era avvenuta l'elezione di domicilio per il giudizio di merito, mentre l'ufficio di procuratori costituiti in tale giudizio era stato svolto da altri avvocati. L'eccezione è manifestamente infondata alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte (v. sentenza 21 dicembre 2001 n.16145), la quale: a) rimeditando funditus gli ри 3 orientamenti precedentemente espressi, approdata alla risolutiva conclusione (del resto non estranea ad una parte degli indirizzi pù remoti, a riprova dei quali v. Cass. S.U. 3 aprile 1980 n.2512) per cui nell'ipotesi d'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza, ovvero nell'ipotesi (ricorrente nella specie, come dimostrato dalla relata di notificazione compilata in calce alla sentenza impugnata) di omissione della dichiarazione di residenza 0 dell'elezione di domicilio al momento di tale notificazione, l'impugnazione stessa va notificata alla parte (che ne è la destinataria, atteso che la rappresentanza processuale del difensore è limitata a ciascun grado di giudizio) in uno dei luoghi indicati dall'art. 330 cod. proc. civ. (presso il procuratore costituito 0 nella residenza dichiarata 0 nel domiclio eletto per il giudizio), dovendo peraltro ritenersi che i suddetti lunghi non siano indicati dalla norma secondo un ordine tassativo e che pertanto la notificazione possa essere effettuata indifferentemente in uno di essi, poiché tale opzione interpretativa è quella che garantisce la maggiore possibilità di effettuare la notificazione e, perciò, in defintiva, il più agevole esercizio del diritto di azione (nella specie, di impugnazione) costituzionalmente garantito;
b) sotto altro aspetto, ha chiarito che, in ogni caso, qualora il Fry 4 ricorso per cassazione sia notificato non al procuratore costituito ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo, la notifica non potrebbe mai ritenersi effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto e, pertanto, a tutto concedere, dovrebbe essere non inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario, con la conseguenza della sanabilità del vizio 0 col rimedio della rinnovazione dell'atto oppure per effetto di costituzione dell'intimato, che abbia svolto, con la notifica del controricorso, la propria attività difensiva, ancorché al fine di far valere la nullità (Cass. 16 giugno 2001 n.8166, 26 febbraio 2001 n.2756, 5 giugno 2001 n.7609, 22 novembre 2000 n.15082, 5 novembre 1998 n.11111). Ciò premesso, è però da rilevare che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse. Ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. (che concerne, appunto, il deposito di atti e documenti riguardanti, in particolare, l'ammissibilità del ricorso per cassazione), la Rete Ferroviaria Italiana SpA (attuale denominazione della Ferrovie dello Stato SpA) ha depositato, dandone notifica alla controparte costituita, copia di "atto di rinuncia" in data 8 febbraio 2002, con cui il lavoratore Fle 5 T S controricorrente, AP CI, premesso di aver "raggiunto un'intesa con la società datrice per la risoluzione del rapporto di lavoro, con cd. esodo incentivato,..." dichiara (in particolare) di rinunciare agli effetti delle sentenze di primo e di secondo grado (a lui favorevoli) aventi ad oggetto il cd. integrativo bis e di rinunciare, inoltre, a "coltivare il giudizio promosso dalla Società FS innanzi alla Corte di cassazione" con la proposizione del ricorso avverso la sentenza di appello. Dall'atto suindicato -che risulta sottoscritto pure dai difensori del lavoratore (avvocati Mario Milone e Vincenza Scardina) per rinuncia alla solidarietà ex art. 68 Legge professionale ed il cui deposito (come già rilevato) è stato cod. proc. notificato, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, civ., al controricorrente, che nulla ha osservato al riguardo e non è comparso all'udienza odierna- emerge che tra le parti è cessata la materia del contendere, in virtù dell'intesa menzionata nell'atto sottoscritto dal lavoratore transattiva (che ha rinunciato ad avvalersi delle sentenze di primo e secondo grado) e confermata dal deposito della copia di tale atto eseguito dalla Società ricorrente. Pertanto, il ricorso, essendo venuto meno l'interesse di entrambe le parti ad una pronuncia sul merito Felf dell'impugnazione (v. Cass. S.U 28 settembre 2000 n.1048 e 18 maggio 2000 n.368, nonché Cass. 25 gennaio 1993 n.808), dev'essere dichiarato inammissibile per tale causa. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse, essendo cessata la materia del contendere, e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 25 marzo 2002 Florinol elfice:dicallo Il Presidente Il Cons. est. - I A D 0 S 3 , 1 S 3 . O A 5 L T T L R , . O A A ' B N S L I E L 3 P D E 7 S zauco - I D A IL CANCELLIERE, 8 T I N - S S 1 G Depositato in Cancelleria O N 1 O P E S A M 15 GIU. 2002 E I I D G oggi, A E A G , D O E O T E L R IL CANCELLIERE T T T I S N A I R zauco I E L G S D L E E E R O D 7