CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20188 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AM IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
il i, rf rifit-drgi, lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20188 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha rigettato, in executivis, la richiesta, avanzata da TO D'RI, intesa alla declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti il 30 marzo 2022 dal locale Procuratore della Repubblica ed alla sua conseguente scarcerazione. 2. TO D'RI propone, con l'assistenza dell'avv. Raffaele Missere, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che egli, alla data di adozione del provvedimento impugnato, si trovava illegittimamente in stato di detenzione domiciliare. Segnala, al riguardo, che la concessione di quarantacinque giorni di liberazione anticipata, disposta dal Magistrato di sorveglianza il 28 gennaio 2022, aveva anticipato il fine pena, con riferimento al titolo già in esecuzione, dal 5 maggio 2022 al 21 marzo 2022, sicché la sopravvenienza di altra condanna irrevocabile avrebbe dovuto tener conto dell'indebito ritardo nell'effettiva scarcerazione, che, per ragioni a lui non imputabili e, presumibilmente, di ordine burocratico, non aveva avuto luogo nell'indicata data del 20 marzo 2022. Il fatto, invero, che egli, al 30 marzo 2022, avrebbe dovuto essere considerato quale soggetto giuridicamente — ancorché non materialmente — libero avrebbe, a suo modo di vedere, imposto al pubblico ministero competente di emettere, sussistendone tutti i presupposti di legge, soggettivi ed oggettivi, un ordine di esecuzione per la carcerazione sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2 2. TO D'RI trascura, infatti, che, dopo la concessione, il 28 gennaio 2022, di quarantacinque giorni di liberazione anticipata e l'anticipazione del fine pena al 21 marzo 2022, egli è stato raggiunto da una ulteriore condanna irrevocabile, che ha determinato il competente Procuratore della Repubblica ad emettere, il 10 febbraio 2002 — ovvero in un frangente in cui egli era ancora legittimamente ristretto in regime di detenzione domiciliare — un autonomo ordine di esecuzione per la carcerazione, per effetto del quale il fine pena, calcolato tenendo conto anche del più recente provvedimento di concessione della liberazione anticipata, è stato spostato al 3 gennaio 2026. Correttamente, il pubblico ministero — muovendosi nel solco di quanto disposto dall'art. 51-bis, primo comma, primo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede che «Quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste» — si è rivolto, in vista della cessazione dell'esecuzione della misura alternativa alla detenzione, al magistrato di sorveglianza, esclusivamente deputato a tale adempimento. Il magistrato di sorveglianza, il 30 marzo 2022 — in ossequio, a sua volta, al tenore letterale dell'art. 51-bis, primo comma, secondo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, ai sensi del quale «Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione;
in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto» — ha accolto la richiesta del pubblico ministero, disposto la cessazione della detenzione domiciliare, medio tempore proseguita, in relazione al nuovo titolo, in attesa della decisione sollecitata dal Procuratore della Repubblica, e la prosecuzione, in ossequio al disposto cumulo, dell'espiazione in regime ordinario. 3. La descritta sequenza degli accadimenti processuali e dei provvedimenti di conseguenza resi dimostra la fallacia dell'obiezione del ricorrente, imperniata sul postulato dell'avvenuta, integrale espiazione della pena inflittagli prima dell'emissione del più recente ordine di carcerazione in data, il 21 marzo 2023, antecedente a quella in cui il pubblico ministero ha proceduto al nuovo cumulo, che egli individua nel 30 marzo 2023, anziché, come chiarito dal giudice dell'esecuzione, nel 10 febbraio 2023. Tangibile si palesa, al riguardo, la genericità del ricorso, che rinunzia a confrontarsi con un argomento, di portata decisiva, adeguatamente esplicitato nell'ordinanza della cui legittimità si discute, la cui considerazione conduce a 3 confermare la conformità al sistema sia della ininterrotta (e, quindi, senza alcuna cesura nell'esecuzione della sanzione detentiva) prosecuzione dell'espiazione in data successiva al 21 marzo 2022 che della cessazione, a far data dal 30 marzo 2022, della detenzione domiciliare, non accompagnata dalla sospensione del nuovo ordine di esecuzione per la carcerazione, stavolta in regime ordinario. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2023.
il i, rf rifit-drgi, lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20188 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha rigettato, in executivis, la richiesta, avanzata da TO D'RI, intesa alla declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti il 30 marzo 2022 dal locale Procuratore della Repubblica ed alla sua conseguente scarcerazione. 2. TO D'RI propone, con l'assistenza dell'avv. Raffaele Missere, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che egli, alla data di adozione del provvedimento impugnato, si trovava illegittimamente in stato di detenzione domiciliare. Segnala, al riguardo, che la concessione di quarantacinque giorni di liberazione anticipata, disposta dal Magistrato di sorveglianza il 28 gennaio 2022, aveva anticipato il fine pena, con riferimento al titolo già in esecuzione, dal 5 maggio 2022 al 21 marzo 2022, sicché la sopravvenienza di altra condanna irrevocabile avrebbe dovuto tener conto dell'indebito ritardo nell'effettiva scarcerazione, che, per ragioni a lui non imputabili e, presumibilmente, di ordine burocratico, non aveva avuto luogo nell'indicata data del 20 marzo 2022. Il fatto, invero, che egli, al 30 marzo 2022, avrebbe dovuto essere considerato quale soggetto giuridicamente — ancorché non materialmente — libero avrebbe, a suo modo di vedere, imposto al pubblico ministero competente di emettere, sussistendone tutti i presupposti di legge, soggettivi ed oggettivi, un ordine di esecuzione per la carcerazione sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2 2. TO D'RI trascura, infatti, che, dopo la concessione, il 28 gennaio 2022, di quarantacinque giorni di liberazione anticipata e l'anticipazione del fine pena al 21 marzo 2022, egli è stato raggiunto da una ulteriore condanna irrevocabile, che ha determinato il competente Procuratore della Repubblica ad emettere, il 10 febbraio 2002 — ovvero in un frangente in cui egli era ancora legittimamente ristretto in regime di detenzione domiciliare — un autonomo ordine di esecuzione per la carcerazione, per effetto del quale il fine pena, calcolato tenendo conto anche del più recente provvedimento di concessione della liberazione anticipata, è stato spostato al 3 gennaio 2026. Correttamente, il pubblico ministero — muovendosi nel solco di quanto disposto dall'art. 51-bis, primo comma, primo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede che «Quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste» — si è rivolto, in vista della cessazione dell'esecuzione della misura alternativa alla detenzione, al magistrato di sorveglianza, esclusivamente deputato a tale adempimento. Il magistrato di sorveglianza, il 30 marzo 2022 — in ossequio, a sua volta, al tenore letterale dell'art. 51-bis, primo comma, secondo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, ai sensi del quale «Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione;
in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto» — ha accolto la richiesta del pubblico ministero, disposto la cessazione della detenzione domiciliare, medio tempore proseguita, in relazione al nuovo titolo, in attesa della decisione sollecitata dal Procuratore della Repubblica, e la prosecuzione, in ossequio al disposto cumulo, dell'espiazione in regime ordinario. 3. La descritta sequenza degli accadimenti processuali e dei provvedimenti di conseguenza resi dimostra la fallacia dell'obiezione del ricorrente, imperniata sul postulato dell'avvenuta, integrale espiazione della pena inflittagli prima dell'emissione del più recente ordine di carcerazione in data, il 21 marzo 2023, antecedente a quella in cui il pubblico ministero ha proceduto al nuovo cumulo, che egli individua nel 30 marzo 2023, anziché, come chiarito dal giudice dell'esecuzione, nel 10 febbraio 2023. Tangibile si palesa, al riguardo, la genericità del ricorso, che rinunzia a confrontarsi con un argomento, di portata decisiva, adeguatamente esplicitato nell'ordinanza della cui legittimità si discute, la cui considerazione conduce a 3 confermare la conformità al sistema sia della ininterrotta (e, quindi, senza alcuna cesura nell'esecuzione della sanzione detentiva) prosecuzione dell'espiazione in data successiva al 21 marzo 2022 che della cessazione, a far data dal 30 marzo 2022, della detenzione domiciliare, non accompagnata dalla sospensione del nuovo ordine di esecuzione per la carcerazione, stavolta in regime ordinario. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2023.