Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2013, n. 30701
CASS
Sentenza 12 aprile 2013

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La parte che eccepisce la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza degli stessi, ma deve documentare, concretamente, di quali atti si lamenti la mancata trasmissione. (Fattispecie in cui il P.M. si era limitato a trasmettere il solo indice degli atti, evidenziando come gli stessi fossero stati già inviati a seguito di precedente richiesta di riesame avanzata dai coimputati e gli atti, quindi, erano tutti a disposizione del difensore nella cancelleria del riesame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2013, n. 30701
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30701
    Data del deposito : 12 aprile 2013

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