Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
La parte che eccepisce la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza degli stessi, ma deve documentare, concretamente, di quali atti si lamenti la mancata trasmissione. (Fattispecie in cui il P.M. si era limitato a trasmettere il solo indice degli atti, evidenziando come gli stessi fossero stati già inviati a seguito di precedente richiesta di riesame avanzata dai coimputati e gli atti, quindi, erano tutti a disposizione del difensore nella cancelleria del riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2013, n. 30701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30701 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 12/04/2012
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 886
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 50217/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT SA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, sez. Riesame in data 2 ottobre 2012;
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AT SA ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, sez. Riesame in data 2 ottobre 2012 con la quale è stata confermata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip del Tribunale di Torino in data 3 luglio 2011 in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 e 628 c.p. e altro. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Inosservanza dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. Il ricorrente lamenta il Gip abbia trasmesso al TDL esclusivamente la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere datata 20 luglio 2012, con esclusione degli infici degli atti relativi ad altri procedimenti collegati.
b) Mancanza ed apparenza della motivazione sui ritenuti gravi indizi di colpevolezza quanto ai fatti di cui ai capi d'accusa sub b) e c). Il ricorrente censura la laconicità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento ai capi di imputazione relativa alla rapina in danno di CI e alle relative lesioni allo stesso cagionate;
c) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sui ritenuti gravi indizi di colpevolezza quanto ai fatti di cui al capo d'accusa sub d).
Il ricorrente lamenta, con riferimento alla tentata rapina in danno della gioielleria "L'Isola del Tesoro" la Carenza, la contraddittorietà della motivazione rispetto alle conclusioni tratte dall'esame dei fotogrammi e dalla testimonianza della teste RI, se confrontate con la diversa statura dei due rapinatori e l'erroneità di quella attribuita alla persona del ricorrente stesso. Sottolinea l'erroneità delle deduzioni tratte dalla tipologia del vestiario e dal contenuto delle intercettazioni, in cui soltanto in una parla con un altro coimputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso rileva la Corte che esso è assolutamente generico;
non vengono indicati gli atti che dovevano essere trasmessi a parere del ricorrete, e non sarebbero stati trasmessi, e la loro rilevanza ai fini della decisione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la parte, che eccepisca la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare (art. 309 c.p.p., comma 5), non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza dei detti atti ma deve documentare, concretamente, di quali atti si lamenti la mancata trasmissione. Ciò premesso la Corte ha precisato che, nei procedimenti con più imputati, la disposizione relativa all'obbligo di trasmissione deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale, a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati. (Sez. 2, n. 13503 del 13/03/2008 - dep. 31/03/2008, Amodeo, Rv. 240175; Sez. 6, n. 24145 del 09/05/2001 - dep. 13/06/2001, Romeo T, Rv. 219103 ). Peraltro il TDL ha risposto in maniera esaustiva sul punto sottolineando come tutti gli atti dell'indagine in cui è coinvolto il ricorrente erano stati trasmessi all'organo del riesame in relazione alla posizione di altri coindagati e quindi erano presenti nella cancelleria del Tribunale e perfettamente consumabili. E della circostanza è stato dato espressamente atto nell'indice trasmesso alla cancelleria del TDL per il riesame della posizione del AT.
3. Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure, se non in modo generico e relative ad elementi di fatto, tese a sminuire l'attendibilità della ricostruzione del quadro indiziario operato dal TDL;
non esiste peraltro una versione alternativa fornita dal ricorrente;
il ragionamento dei giudici del riesame fa riferimento invece ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza e ribaditi dal TDL. Sotto quest'ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche, proprio perché valorizza una analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame ed in particolare alla confessione della RI (v. pagg. 4,5, 6 dell'OCC), alle riprese delle videocamere e alle logiche spiegazioni in ordine alle presunte contraddizioni della RI, alle modalità di organizzazione della rapina riferita dalla RI, alla presenza del AT sul luogo della rapina del 25 maggio;
analoghe considerazioni vanno fatte per la ricostruzione operata dalla RI per l'episodio del 30 maggio, alla circostanza, sempre riferita dalla RI, che i due rapinatori indossavano, in entrambe le occasioni, lo stesso abbigliamento, come è stato accertato. Inoltre la scelta della misura, oltre ad essere spiegata in modo coerente, è valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, quale emerge dalla intrinseca gravità del fatto, dai precedenti penali e giudiziari.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013