Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12692 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
AULA B 12 692 /0 3 : REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 14461/2001 Mileo - Presidente Dott. Vincenzo 66 Alberto Spanò - Consigliere Rep. 66 Michele De Luca t Cron. 26574 Attilio Celentano 66 Pasquale Picone Relatore Ud. 12.3.2003 ha pronunziato la seguente SENTENZA 1511 sul ricorso proposto da SOCIETA' A RESPONSABILITà LIMITATA "PAPANDREA", in persona dell'amministratore unico NC ER elettivamente domiciliata in Roma, via Fogliano, n. 35, presso l'avv. Alessandra Errighi (studio Lucarini), difesa dall'avv. Giacomo Saccomanno con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA, in persona del direttore in carica, legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la difende;
-resistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palmi sezione distaccata di Cinquefrondi - n. 258 in data 28 novembre 2000 (R.G. 20/99); sentiti, nella pubblica udienza del 12.3.2003: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Saccomanno;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Pietro Abritti che ha concluso per - l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto. Svolgimento del processo in composizioneIl Tribunale di Palmi sezione distaccata di Cinquefrondi -, - monocratica, ha rigettato l'opposizione proposta da DO RA nella qualità di amministratore della S.r.l. PA, contro l'ordinanza n. 603/1998 della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, che gli ingiungeva il pagamento di sanzioni pecuniarie per violazioni amministrative concernenti la disciplina del collocamento dei lavoratori subordinati e gli obblighi relativi alle denuncie da effettuarsi agli enti previdenziali e alle registrazioni nei libri paga e matricola. : Il Tribunale ha giudicato infondata l'opposizione perché non si riscontravano vizi formali dell'ordinanza e i fatti addebitati erano comprovati dagli accertamenti eseguiti in sede di ispezione, in particolare raccogliendo le dichiarazioni dei lavoratori cui le violazioni si riferivano. 2 La cassazione della sentenza è domandata, con ricorso per cinque motivi, dalla società r.l. PA, in persona dell'amministratore unico NC CE;
che ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso l'amministrazione. Motivi della decisione La Corte rileva in via pregiudiziale che il ricorso per cassazione è stato proposto da soggetto che non è stato parte del giudizio di merito e va pertanto dichiarato inammissibile, restando precluso l'esame dei motivi. Risulta dagli atti (e viene riferito anche nello stesso ricorso) che l'ordinanza ingiunzione venne notificata unicamente a DO PA, non alla società, e soltanto il primo propose opposizione, con l'indicazione della qualità (all'epoca rivestita) di amministratore della società, qualità che costituiva il titolo dell'addebito delle violazioni. L'art. 6, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, statuisce testualmente che "se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta". La giurisprudenza della Corte non dubita che la previsione della responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica, ovvero dell'imprenditore per illecito commesso dal rappresentante o dal suo dipendente, è stabilita in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta da parte dell'autore della violazione, valendo inoltre a sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere solidalmente del fatto altrui. Ed ha anche 3 evidenziato come non possa escludersi che, nei casi previsti dal comma terzo del citato art. 6, la solidarietà svolga anche la funzione di individuare il responsabile della violazione ogni volta che, per la complessità dell'organizzazione imprenditoriale, risulti problematico stabilire a quale persona fisica sia imputabile la violazione stessa. Consegue che, risultando le persone giuridiche coobbligate solidali con l'autore materiale della violazione, possono anch'esse risultare destinatarie immediate dell'ordinanza ingiunzione, da sole o unitamente all'autore materiale della trasgressione. Esse però, come anche gli autori materiali, sono legittimate a proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 1. 689/1981 avverso l'ordinanza ingiunzione solo quando il pagamento sia stata loro richiesto dall'amministrazione. In altri termini, il vincolo intercorrente tra le persone giuridiche e gli autori materiali consente, in base alle regole generali della solidarietà, all'amministrazione di agire, a sua discrezione, o contro ambedue i coobbligati, o contro l'uno o l'altro di questi, e sempre che il soggetto in concreto chiamato a rispondere si sia visto contestare e notificare la violazione (art. 14 1. n. 689/1981) ed abbia potuto far pervenire all'autorità competente scritti a sua difesa (art. 18 1. n. 689/1981). In una siffatta differenziazione tra la posizione della persona giuridica e quella dell'autore della violazione, trova la sua logica l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la legittimazione a proporre opposizione contro l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa derivi non già dall'interesse di fatto che il soggetto ricorrente può avere alla rimozione del provvedimento (per sottrarsi, ad esempio, all'esercizio dell'eventuale azione di regresso), bensì dall'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale egli sia 4 destinatario, con la conseguenza che il vincolo di solidarietà, che esiste tra la persona giuridica e il suo legale rappresentante, non comporta che essa possa considerarsi interessata, ai sensi dell'art. 22, 1 comma, 1. n. 689/1981, a proporre opposizione contro l'ordinanza ingiunzione emessa a carico del solo legale rappresentante in proprio, attesa l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, e l'insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali (cfr.. al riguardo, Cass. Cass. 21 dicembre 2001, n. 16154; Cass. 21 novembre 2001, n. 14635; 4 febbraio 1998, n. 1144; Cass. 22 luglio 1996 n. 6573; Cass. 11 gennaio 1995 n. 254; Cass. 6 febbraio 1992 n. 6549). È evidente allora che la legittimazione a proporre opposizione al giudice del luogo 다 dove è stata commessa la violazione va riconosciuta solo al soggetto che, dopo l'immediata contestazione o notificazione della violazione addebitatagli, risulti destinatario dell'ordinanza-ingiunzione, emanata a suo carico dall'autorità competente, dovendosi identificare il legittimato a detta opposizione nel destinatario dell'ordinanza. Orbene, nel caso di specie, per essere stata l'ordinanza-ingiunzione emessa a carico di DO PA, quale amministratore unico della società r.l. PA, l'opposizione all, ordinanza non poteva che essere proposta, come in realtà è stata proposta, dal medesimo nella stessa qualità e non certo dalla società. Ne discende che il ricorso per cassazione è stato proposto da una parte nei cui confronti la sentenza non pronuncia, essendo rimasto estraneo al relativo giudizio, del quale non era parte necessaria (cfr. Cass. 13 luglio 2002, n. 10208; Cass. 23 luglio 1994, n. 6886). 5 1 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, determinati nella misura di cui in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in € 10,00 // e degli onorari in € 1500 per il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Miles стілет IL CANCELLIERE Depositato in Conceller ia Doggi, 600, 2003 IL CANCELLIERE 21 60