Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2002, n. 489
CASS
Sentenza 17 gennaio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 362 cod. proc. civ., è proponibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che abbia affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché la stessa non abbia statuito nel merito, ed abbia invece rimesso gli atti al primo giudice (che aveva deciso in senso contrario) per la prosecuzione del giudizio, atteso che tale rinvio, conseguente alla pronuncia sulla giurisdizione, non vale a sottrarre detta declaratoria all'impugnazione per essa prevista.

La controversia promossa da ex dipendenti di una società del gruppo Banco di Napoli in liquidazione (Isveimer) diretta a far valere la lesione dei loro diritti pensionistici derivante dal piano di liquidazione del fondo di previdenza aziendale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo di diritto soggettivo l'intrinseca consistenza della posizione giuridica addotta. Nè è di ostacolo il fatto che la doglianza sia formalmente diretta, "sub specie" di asserito difetto di vigilanza, contro l'atto di controllo positivo del suddetto piano adottato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del D.L. 24 settembre 1996, n. 497 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1996, n. 588), atteso che, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione della parte, bensì il c.d. "petitum" sostanziale, il quale va identificato in funzione non tanto della statuizione richiesta al giudice, quanto soprattutto della "causa petendi", ossia della effettiva natura della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo.

Nell'ambito della nozione di pubblico servizio afferente alla vigilanza sul credito - materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - non rientra l'approvazione, ad opera della Banca d'Italia, del piano di liquidazione del fondo di previdenza aziendale Isveimer, essendo detto atto di controllo - previsto dal decreto - legge 24 settembre 1996, n. 497 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1996, n. 588) allo scopo di verificare la compatibilità del piano medesimo con l'esigenza di delimitare l'onere a carico della finanza pubblica - privo di diretta attinenza con l'attività propria degli enti creditizi, e come tale non riferibile ne' alla normativa bancaria, ne' alla funzione di vigilanza sui fondi pensione interni bancari. Nè la suddetta approvazione può essere considerata espressione di un pubblico servizio, difettando l'elemento funzionale caratterizzante, costituito dall'attitudine al soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Commentario1

  • 1Cass. SS.UU. n. 21710 del 2004
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 dicembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2002, n. 489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 489
Data del deposito : 17 gennaio 2002

Testo completo