Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
L'indulto non si applica all'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto dal giudice con la sentenza di condanna poichè, quale causa estintiva della pena, non determina il venir meno degli effetti sanzionatori amministrativi conseguenti alla condanna.
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Nei casi in cui il reato si prescrive, il giudice penale deve dichiarare estinto il reato, ma può disporre la demolizione o la confisca anche in assenza di una condanna penale. Decisione: Sentenza n. 9949/2016 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale Parole chiave: abusi edilizi – opere abusive – ordine di demolizione – natura amministrativa – prescrizione Il caso. Il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca o annullamento dell'ingiunzione a demolire un manufatto in pendenza di sanatoria relativamente all'uso agricolo, ma trasformato in civile abitazione successivamente e quindi non suscettibile di sanatoria. Il tribunale rilevava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2010, n. 7228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7228 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/12/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1830
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 16746/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'NO TI, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 2.2.2010 del tribunale di Napoli;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con istanza depositata il 6 luglio 2009 D'NO TI ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione disposto con sentenza 12 dicembre 2007 del tribunale di Napoli, con la quale la stessa, a seguito di definizione del processo con rito abbreviato, veniva condannata per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), nonché del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71, 65 e 72, D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95, alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda, pena sospesa subordinata alla eliminazione dell'opera, abusivamente realizzata nel termine di un anno dalla irrevocabilità della sentenza.
Con ordinanza del 2.2.2010 il tribunale di Napoli rigettava l'istanza.
2. Avverso questa pronuncia l'originaria ricorrente propone ricorso per cassazione con un motivo.
Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in un solo motivo, è inammissibile per manifesta infondatezza.
Correttamente il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non elimina gli altri effetti della condanna, quale l'ordine di demolizione. In proposito questa Corte ha già affermato - e qui ribadisce - che l'ordine di demolizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 7 (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31) è emesso in via sostitutiva della mancata esecuzione della demolizione da parte dell'autorità amministrativa, ed a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo, ed ha quindi natura di provvedimento amministrativo. Non costituendo, pertanto, detto ordine un'imposizione di sanzione penale, adesso sono inapplicabili sia l'istituto dell'amnistia che quello dell'indulto (Cass., sez. fer., 30 agosto 1990-9 novembre 1990, n. 14665; Cass., sez. 3^, 1 aprile 1994-3 giugno 1994, n. 6579;
cfr. anche Cass., sez. 3^, 6 giugno 1995 - 19 luglio 1995, n. 2144).
2. D'altra parte correttamente il tribunale ha ritenuto che l'impedimento allegato dalla ricorrente (emissione da parte del Comune di Napoli dell'ordinanza sindacale di demolizione) non era dirimente, non sussistendo, nella specie, una comprovata impossibilità assoluta all'adempimento dell'obbligo ripristinatorio contenuto nell'ordine di demolizione delle opere abusive. In proposito questa Corte (Cass., sez. 3^, 28 novembre 2007 - 31 gennaio 2008, n. 4962) ha affermato che il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, automaticamente conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione, non costituisce impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che l'autorità comunale abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011