Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2001, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
구 REPUBBLICA ITALIANA 0 4 6 0 3 0 1 IN NOME DEL ROPOTO ITA 1 LA CORT Oggetto Inden te SEZIONE TERZA CIVILE a to C arviole Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G. N. 5804/99 Cron.9861 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. 1588 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 12/12/00 Dott. Michele LO PIANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTEN Z A dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: _ MAR. 2001 IL CANCELLIERE I.M.I.S.A. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 3000 CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ANCELLERIA dall'avvocato STEFANO FACCINI, giustaJANARI, difeso delega in atti;
ricorrente
contro
RI RG;
CORTE SUP RA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimato Rich esta copia studic da: Sig Sauer avverso la sentenza n. 107/98 della Corte d'Appello di per cirit: 3000 2000 VENEZIA, emessa il 10/11/97 e depositata il 27/01/98 IL CANCELLIERE 2038 (R.G. 515/96); -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
LIRE 2000 CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procurator e Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha conclus o per il rigetto del 2° motivo d il rigetto degli altri. BD220234 €0,52 L.1000 CANCELLERIA AX931530 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con riguardo alla cessazione del rapporto locatizio corrente tra la s.p.a. I.M.I.S.A.. proprietaria di un immobile sito in Venezia, San Marco n. 372, locato a RG RI ad uso commerciale. quest'ultimo chiedeva ed otteneva dal Presidente del locale Tribunale decreto ingiuntivo n. 886 del 30/5/90 (identico ad altro precedente n. 395 del 19/3/90) di L. 30.000.000 per indennità di avviamento commerciale. L'opposizione a tale decreto, proposta dalla I.M.I.S.A. ed alla quale aveva resistito il RI. era rigettata dal Tribunale di Venezia, con sentenza 15 marzo 1995, confermata dalla Corte di Appello veneta, con sentenza 27 gennaio 1998 (ed ulteriore condanna dell'appellante alle spese del grado), ritenendo: che il decreto opposto era stato legittimamente emesso, stante l'inefficacia di quello precedente: che. nel merito, non operava alcuna compensazione, né con il riconosciuto minor credito, né con l'indennità di occupazione, riconosciuta in altro giudizio in prime cure ma negata da essa Corte con sentenza in pari data. Ha proposto ricorso per cassazione l'I.M.I.S.A. affidandolo a quattro motivi. L'intimato non si è costituito in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118, 2° co. disp. att. c.p.c. nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla contestata efficacia esecutiva concessa al decreto opposto mentre ancora sussisteva altro decreto identico ed anch'esso esecutivo, ma non notificato in terminis (art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito). La censura non coglie nel segno. Essa è stata vanificata dalla Corte veneta affermando la legittimità del decreto opposto nel presente giudizio, essendo ormai pacifica e dichiarata l'inefficacia di un precedente analogo decreto, non notificato tempestivamente e nei confronti del quale la stessa I.M.I.S.A .aveva attivato la speciale procedura ex art. 188 disp. att. c.p.c. Né vale replicare come fa la ricorrente - che avverso la prima ingiunzione aveva già proposto istanze riconvenzionali ex art. 1591 c.c., con conseguente compensazione dei due crediti contrapposti. Anche a questo rilievo ha risposto il giudice di appello, rilevando la carenza di interesse della I.M.I.S.A. contrario all'operatività dell'inefficacia di un atto dalla stessa sollecitato. Motivazione sufficiente a respingere la censura e che può nel caso essere completata con il rilievo che l'inefficacia del primo provvedimento monitorio si poneva come preliminare e preclusiva del successivo giudizio di opposizione. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il secondo mezzo la I.M.I.S.A., denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si duole che il decreto opposto sia stato riconosciuto legittimo per l'intero ammontare di 30 milioni anziché per L. 26.897.775. così ridotto per riconosciuta compensazione. La censura è fondata. L'impugnata sentenza così si esprime: "infondato il gravame nel merito. stante che la compensazione operata dal creditore in executivis, con perfetta buona fede negoziale non è, ex se, riconoscimento di minor credito, da lui, pertanto, legittimamente e fondatamente azionato per l'intero, pari a L. 30.000.000, anche dopo la precettazione per importo inferiore. dovuta solo all'esistenza di un diverso controcredito da portare, comunque. in parziale compensazione". Ora questa motivazione è giuridicamente logicamente contraddittoria, in quanto il erronea e "controcredito" era stato formalmente riconosciuto dal RI che, infatti, in ambedue le procedure monitorie, pur ribadendo la richiesta di 30 milioni, aveva precettato per un importo inferiore (L. 26.897.775). Eppertanto appare fuori luogo la dichiarata "perfetta buona fede negoziale" del RI e l'apprezzamento del mancato riconoscimento, da parte di costui, di un credito della I.M.I.S.A. Ma. soprattutto, è decisivo il rilievo che il giudice dell'appello. a fronte di una fondata eccezione in compensazione, non avrebbe potuto ignorarla (demandandola ai conteggi effettuati nella fase esecutiva), ma avrebbe dovuto procedere alla revoca del decreto opposto ed alla condanna dell I.M.I.S.A. al pagamento della minor somma risultante dalla compensazione. Né alla correttezza di questa conclusione può opporsi che, comunque. il RI aveva onestamente precettato per la minor somma, perché un'eventuale conferma della sentenza impugnata (e, quindi, dell'ingiunzione per 30 milioni). potrebbe legittimare una precettazione per quell'intero ammontare. Il secondo motivo va, pertanto, accolto. Resta assorbito il terzo motivo che riguarda la decorrenza degli interessi sulla somma ingiunta (interessi riconosciuti dall' 11/1/90 anziché dal 30/4/90, data di notifica del primo decreto ingiuntivo), poiché la relativa valutazione spetta al giudice di rinvio, incaricato di esaminare l'eccezione di compensazione. Va invece scrutinato il quarto motivo con cui la ricorrente denuncia un'ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., anche sotto il profilo del vizio della motivazione, sul punto decisivo della controversia relativo all'eccepita estinzione del credito per indennità vantato dal RI a fronte del maggior credito di essa I.M.I.S.A. a titolo risarcitorio ex art. 1591 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La censura non ha pregio. Essa è già stata neutralizzata dal giudice di appello rilevando. A da un lato, la non esigibilità del preteso credito risarcitorio per essere all'epoca ancora pendente il giudizio al riguardo ed, anzi, avendo lo stesso giudice rigettato in un giudizio parallelo la pretesa dell'I.M.I.S.A. Motivazione giuridicamente e logicamente corretta ed. in questa sede. confortata dal rigetto del ricorso per cassazione (n. 5800/99 definito tra le stesse parti in pari data) proposto dall'I.M.I.S.A. avverso tale sentenza. E sufficiente, pertanto, rinviare alla motivazione adottata da questo stesso Collegio e fondata sulla recente composizione del contrasto in ordine all interpretazione del combinato disposto degli artt. 1591 c.c. e 69 L. n. 392 del 1978 da parte delle S.U. (sentenza n. 1177/2000). Concludendo, va accolto il secondo motivo, assorbito il terzo e rigettati gli altri, con correlata cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa ad altra Sezione della stessa Corte a qua. Ai sensi dell'art. 385, 3° co. c.p.c.. appare opportuno provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, che giusti motivi inducono a compensare.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo e rigetta il primo ed il quarto;
cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia ad una diversa Sezione della Corte di Appello di Venezia, compensando le spese di questo grado. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLEIRE ESTENSORE Scheworn Depositato in Cancelleria 29 MAR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA OGGI, (Concetta Ammendola) IL CAL 01 Concetta Ammendola h0oo0 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 21389 8 MAG 2001 Serie 4 Registrato, versate £. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA ..) p. Il Dirigente Area Servizi (lire (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servidio A Giudiziari (CLM. PACCHINI) 001