Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2005, n. 36066
CASS
Sentenza 23 settembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Quando il datore di lavoro si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile il reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (qualora dal fatto derivi una evasione contributiva per un importo mensile superiore a L. 5.000.000) e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2005, n. 36066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36066
    Data del deposito : 23 settembre 2005

    Testo completo