Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
Quando il datore di lavoro si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile il reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (qualora dal fatto derivi una evasione contributiva per un importo mensile superiore a L. 5.000.000) e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2005, n. 36066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36066 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 23/09/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 1010
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 008918/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OZ IN AS, N. IL 15/10/1954;
avverso SENTENZA del 23/12/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMU GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. DE SANDRO A.M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. NO NE LE impugna la sentenza della Corte di appello confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di truffa aggravata in danno dell'INPS perché, con artifici e raggiri consistiti nell'avere falsamente indicato nei modelli DM/10/M fra le somme a credito l'indennità di malattia asseritamente corrisposta ad una dipendente e quindi compensato un pari importo a conguaglio dei contributi da versare, indotto in errore il predetto Istituto che non procedeva alla riscossione di questi ultimi, così procurandosi un ingiusto profitto equivalente all'indennità non effettivamente erogata.
2. Con il ricorso denuncia:
2.1 - "mancanza di motivazione per omesso esame delle doglianze in ordine alla ricostruzione alternativa dei fatti sul punto della sussistenza dell'elemento psicologico"; rileva il ricorrente come la Corte di appello abbia omesso di fornire idonea risposta alle censure che prospettavano l'evento contestato quale conseguenza della condotta non anticipatamente rappresentata ne' voluta dall'agente. La doglianza è infondata.
La Corte di appello ha infatti preso in esame le doglianze difensive di cui si denuncia l'omessa considerazione, espressamente fondando il proprio convincimento in ordine alla sussistenza del dolo sulla constatata reiterazione della condotta di falso, che solo con la finalità di usufruire di un'indebita compensazione poteva giustificarsi, ed escludendo la rilevanza di qualsiasi circostanza diversa.
Siffatta conclusione, insieme all'argomentazione che la sorregge, non si mostra carente ne' manifestamente illogica, sicché deve escludersi la sussistenza del denunciato vizio motivazionale. 2.2 - "mancanza di motivazione per omesso esame del motivo sulla riconducibilità dei fatti alla fattispecie di cui all'art. 35 l. 689/81"; "violazione di legge per erronea e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 35 e 37 l. 689/81, 640 ne 15 c.p.";
lamenta il ricorrente che non sia stato esaminato il motivo di appello con il quale si era dedotta la rilevanza nella specie, per effetto del principio di specialità, dell'art. 35 l. 689/81, osservando come, non essendo stata superata la soglia di punibilità prevista dall'art. 37 della medesima legge, il fatto doveva essere inquadrato esclusivamente nell'ambito dell'illecito amministrativo. Le doglianze sono infondate.
Rileva il collegio come la Corte di merito non abbia eluso l'indicata censura di diritto, che ha viceversa disatteso sulla base della considerazione dell'inoperatività nella specie (con conseguente applicabilità della norma comune) dell'invocato art. 37 della legge n. 689 del 1981, stante la sua rilevanza esclusiva nel limitato ambito delle iscrizioni e denunce obbligatorie, diverso quindi da quello in cui si verte, relativo alla facoltativa anticipazione e compensazione dell'indennità di malattia.
Tale argomentazione, che non è oggetto specifico delle doglianze difensive le quali per questo profilo sono caratterizzate da genericità, è conforme peraltro a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza della sez. 3^, 19.10.2000, ric. P.M. in proc. Doti, rv 217657 (correttamente richiamata dalla sentenza gravata), dalla cui affermazione di principio non vi è motivo di discostarsi.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2005