Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2002, n. 5976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5976 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 5 9 7 6 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 18457/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.17488 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 30/01/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZ A sul ricorso proposto da: NO LU, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BOSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PD ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EX GESTIONE INADEL, in persona del legale rappresentante domiciliato in ROMA VIA pro-tempore, elettivamente CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato 2002 500 MARIA RAVANO MARINI, che lo rappresenta e difende, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 6762/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 18/01/99 R.G. N. 1355/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato RAVANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R. G. 18457/99 Svolgimento del processo Con un unico, complesso, motivo, il ricorrente indicato in epigrafe chiede la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino, pure in epigrafe specificata, che ne ha respinto l'appello avverso la sentenza (del Pretore della stessa città) di rigetto della domanda ex рес volta a conseguire -nei confronti dell'PD (ex)] Gestione INADEL- la liquidazione dell'indennità premio di servizio con il computo, ai sensi dell'art.43 del d.p.r. 28 novembre 1990 n.384, degli aumenti retributivi previsti a scaglioni nell'arco del triennio di vigenza dell'accordo economico collettivo recepito dal citato d.p.r., ancorché maturati dopo il collocamento a riposo (avvenuto durante la vigenza di tale accordo). Il Tribunale che ha richiamato, come precedenti relativi ad analoga problematica, le decisioni di questa Corte 10 dicembre 1991 n.13328 e 19 luglio 1997 n.6655- ha ritenuto che la disposizione del secondo comma dell'art. 43 del citato d.p.r. -secondo cui ניי benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente alle scadenze e sugli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale”- non può essere interpretato come previsione autorizzativa della computabilità, ai fini dell'indennità premio di servizio, di aumenti retributivi non ancora effettivamente maturati alla data del collocamento a riposo. In ogni caso -ha osservato altresì il Tribunale- una siffatta previsione, da parte di un atto di normazione secondaria, troverebbe insuperabile ostacolo nell'art. 4 della legge n.152 del 1968, che esclude la computabilità di miglioramenti economici non erogati nell'anno precedente il collocamento a riposo. Al ricorso per cassazione l'PD ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. La parte ricorrente - denunciando violazione dell'art. 43 del d.p.r. 28 novembre 1990 n.384, dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968 n.152, degli artt. 1 e 3 della legge 29 marzo fice 3 1983 n.23 nonché dell'art. 9 della stessa legge, in una al vizio di omessa e/o insufficiente motivazione sostiene l'erroneità dell'impugnata decisione, alla stregua dei rilievi appresso riassunti: I) l'art. 4 della legge n.152 del 1968 prevede che l'indennità premio di servizio sia calcolata (non sulla retribuzione effettivamente erogata ma) sulla retribuzione “contributiva” degli ultimi dodici mesi. La circostanza che l'ente datore di lavoro, all'atto del collocamento a riposo dei lavoratori con diritto a pensione, non abbia versato all'INADEL i contributi anche sulle retribuzioni teoricamente spettanti sino al 31 dicembre 1990, trattenendo dall'indennità premio di servizio la quota per legge a carico del lavoratore, non esclude che i miglioramenti retributivi, di fatto non erogati ma previsti dal d.p.r. n.348 (recte, 384) del 1990, debbano considerarsi "retribuzione contributiva" ai sensi dell'art. 4 sopra citato;
II) l'art. 43 del d.p.r. 1990/n.384, in particolare il suo secondo comma, ben potrebbe prevalere sul contenuto dell'art. 4 della legge n.152 del 1968, da considerare abrogato o modificato ai sensi dell'art. 15 delle Preleggi. Ed il citato art. 43, secondo comma, del d.p.r. 1990/n.384-contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che al riguardo ha ignorato le deduzioni svolte nel quarto motivo d'appello e nella discussione orale- va interpretato come affermativo della computabilità, a favore dei lavoratori collocati a riposo nel triennio 1988- 1990, pure dei miglioramenti retributivi previsti in tale arco temporale, benché di fatto non erogati, attesa anche la giurisprudenza amministrativa formatasi (in senso favorevole agli ex dipendenti) con riguardo all'analoga previsione dell'art. 5, secondo comma, del d.p.r. 23 agosto 1988 n.399 per i lavoratori del comparto scuola.
2. Il ricorso è infondato, alla stregua delle considerazioni già svolte, in relazione ad identica o analoga problematica, dalle sentenze di questa Corte 4 ottobre 2000 n. 13222 e 23 novembre 2001 n.14883, cui il Collegio presta convinta adesione. Va quindi ribadito che la previsione (in uso da tempo nella regolamentazione collettiva dei рез 4 rapporti di lavoro del settore pubblico) dell'importo complessivo degli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con scaglionamento nel tempo degli aumenti stessi con il riferimento alla diverse date di attribuzione di una parte di essi fino al cd. regime definitivo, configura non una “rateizzazione" in senso tecnico o una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva (se cosi fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi ed il saldo spettante) ma una 66 regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. La giurisprudenza della Corte si è già espressa nel senso che, qualora il dipendente pubblico abbia percepito, prima del collocamento a riposo, solo una parte dei benefici stipendiali previsti complessivamente ma scaglionati nel tempo dal decreto presidenziale emanato in materia, l'indennità premio di servizio, nella cui base di calcolo deve essere assunta la retribuzione effettivamente spettante negli ultimi dodici mesi e per la quale è versata o dovuta la contribuzione, va determinata senza tener conto degli aumenti retributivi cui il pensionato non ha diritto in quanto previsti per scaglioni successivi alla suddetta messa in quiescenza (Cass. 10 dicembre 1991 n.13328). Analogo principio è stato affermato (Cass. 10 giugno 1997 n.5200; 3 ottobre 1998 n.3822; 4 ottobre 2000 n.13222, già citata) con particolare riguardo ai benefici previsti con scaglionamento nel tempo dal d.p.r.. 28 novembre 1990 n.384. Tale orientamento giurisprudenziale va confermato, ribadendosi che, in generale, i contratti collettivi non possono in alcun modo disporre o comunque modificare i rapporti previdenziali, che sono distinti dai rapporti di lavoro, intercorrono fra soggetti diversi sono retti da normative legali inderogabili, salvo che siano abilitati a tanto da unae fee 5 disposizione di legge (come già osservato su analoga questione relativa ai ferrovieri statali: v. Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400). Il che nella fattispecie è sicuramente da escludere, venendo in rilievo il potere regolamentare disciplinato dalla cd. legge-quadro sul pubblico impiego all'epoca vigente (l. 1983/n.23), dal cui oggetto -poiché l'art. 3 di tale legge demanda agli accordi collettivi solo il regime retributivo>> dell'attività dei pubblici dipendenti- esula completamente la materia previdenziale (cui va assegnata, in relazione alla natura della prestazione, la disciplina dell'indennità premio di servizio: cfr. Cass. 3 agosto 2001 n.10753; Id., S.U. 16 novembre 2000 n.1182, 7 novembre 2000 n.1152, 26 ottobre 2000 n.1136). Può aggiungersi che l'estraneità della materia previdenziale all'ambito di operatività del suddetto potere regolamentare è pienamente confermata dalle successive vicende normative che hanno investito il pubblico impiego. Soltanto con la riforma di cui al d. lgs. N.29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato stabilito che < in attesa di nuova regolamentazione contrattuale della materia resta ferma per i dipendenti>> assoggettati alla cosiddetta privatizzazione la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto>> (art. 69, secondo comma, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in questi termini sottraendosi innovativamente (e quindi senza effetti retroattivi, espressamente esclusi dalla conferma degli anteriori assetti normativi, in attesa della conclusione dei contratti collettivi destinati a dettare la nuova disciplina) il trattamento in questione dall'ambito previdenziale per attrarlo in quello retributivo e farne materia negoziabile a livello collettivo. Deve desumersene che, se davvero il d.p.r. del 1990, anteriore alle riferite innovazioni, avesse inteso incidere sulla determinazione dell'indennità premio di servizio in contrasto con la legge che la disciplina in modo conforme al principio generale della non computabilità di compensi non spettanti all'atto dell'estinzione del rapporto il giudice dovrebbe procedere alla sua disapplicazione per violazione dei limiti 6 della potestà normativa secondaria. Ne deriva l'irrilevanza di un approfondimento delle questioni connesse con l'interpretazione delle disposizioni del decreto presidenziale di recepimento dell'accordo collettivo. Né può indurre a mutare indirizzo l'esistenza di pronunciati del giudice amministrativo e pensionistico in senso favorevole alla tesi del ricorrente, giacché il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata con riguardo ciascuno ad una certa data costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale di vigenza dell'accordo sindacale recepito in decreto, non può essere assolutamente condiviso, ostandovi le ragioni già esposte e, in particolare, la sicura inesistenza (anteriormente alle previste scadenze) di un'obbligazione retributiva del datore di lavoro suscettibile di essere assoggettata a contribuzione. Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n.297 del 1992, che pure riconosce qualche spazio d'intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto con l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata legge. In conclusione, in linea con i precedenti sopra richiamati nonché con le affermazioni della sentenza della S.C. n.6655 del 19 luglio 1997 (concernente l'art. 46 del d.p.r. 3 agosto 1990 n.353), il ricorso deve essere rigettato;
senza, peraltro, alcuna statuizione, a carico del ricorrente, in ordine alla spese del giudizio di cassazione, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria (art. 152 disp. att. cod. proc. civ.).
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 30 gennaio 2002 Il Presidente Il Cons. est. bu m Paragman 7 % IL CANCELLIERE D E L L A G L E G - 8 3 1 - 7 1 5 3 E N . 3 o o m Depositato in Cancelleria O I D I ' I 0 R 1 L T N E D L A T E . R S S O I A T oggi, 24 APR. 2002 э R I , E O E N T S A G , I A P S A E S R G O S S D T A т O L I L D , S A T B A D M O I E E D P T E O N I S ог IL CANCELLIERE T R O C