Art. 1.
Con effetto dal 1 luglio 1959 le misure degli assegni familiari e del relativo contributo per il settore del credito della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella D di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797 , delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504 , sono sostituite da quelle stabilite nella tabella allegata alla presente legge.
Con effetto dal 1 luglio 1959 le misure degli assegni familiari e del relativo contributo per il settore del credito della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella D di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797 , delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504 , sono sostituite da quelle stabilite nella tabella allegata alla presente legge.