Art. 6.
E' soppressa la gestione stralcio della Cassa integrazione salariale per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituita con decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1362 .
Le rimanenze attive e passive della gestione di cui al precedente comma sono devolute alle gestioni del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari rispettivamente in proporzione alle percentuali del 72,40 per cento, del 13,80 per cento e del 13,80 per cento.
E' soppressa la gestione stralcio della Cassa integrazione salariale per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituita con decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1362 .
Le rimanenze attive e passive della gestione di cui al precedente comma sono devolute alle gestioni del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari rispettivamente in proporzione alle percentuali del 72,40 per cento, del 13,80 per cento e del 13,80 per cento.