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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 370/2023
a seguito di trattazione orale in udienza pubblica del giorno 11/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA CONTESTUALE tra rappresentato e difeso Avv.ti Carlo Guglielmi, Parte_1
LV IZ e BA AN
- Appellante -
e rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzo CP_1
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma sez. lavoro n.
6323/2022 pubblicata il 02/09/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma, sez. lavoro, al fine di:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al I
1 livello CCNL Commercio, o nel diverso livello ritenuto di giustizia, dal 21 febbraio 2014 o dal periodo successivo ritenuta di giustizia;
2) condannare la società la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 40.857,75 (di cui € 10.853,03 a titolo di T.F.R.) per le differenze retributive maturate nel periodo 21 febbraio 2014 al 26 luglio 2018;
3) condannare la società in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di €
2.248,08 o della somma minore o maggiore che si riterrà di giustizia, per ogni mese di demansionamento e/o la dequalificazione che il ricorrente ha subito a partire dal 07/03/2018 (data del trasferimento), o qualsiasi altra somma che sarà ritenuta di giustizia o da epoca successiva”
Il ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di aver svolto attività lavorativa per conto della società odierna appellata dal 20/02/2014 al
26/07/2018, con inquadramento nel livello III CCNL Commercio, ma di aver sempre svolto mansioni corrispondenti al superiore livello I, che include tra le figure professionali ivi previste quella di “gestore o gerente di negozio, di filiale”; di aver svolto la mansione di “Store Manager” presso il punto vendita “Gutteridge” sito in Roma, via LA, occupandosi della gestione di tutti gli aspetti del negozio, divenendo l'unico referente del punto vendita (svolgendo le attività ivi analiticamente indicate ai punti da 7
a 15 – selezione del personale, formazione del personale, coordinamento degli addetti alla vendita, segnalazione ai superiori di eventuali comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, ideazione della esposizione dei capi nelle vetrine, rendicontazione ai referenti di area dell'andamento economico dello store) e relazionandosi per ciò che concerne il negozio con i
“referenti di area Gutteridge” per le zone di Lazio e Toscana;
di essere, quindi, creditore della complessiva somma di e 40.857,75 a titolo di differenze retributive, come da conteggio facente parte integrante del ricorso. 2 Ha dedotto, inoltre, di essere stato trasferito con nota del 07/03/2018 presso il punto vendita “Gutteridge” di Castel Romano, affermando di essere stato demansionato in quanto non più adibito alle mansioni svolte presso il punto vendita di via LA, bensì alla semplice attività di commesso
(essendo ivi presente uno Store Manager ed un suo vice), fino alla data del
26/07/2018, giorno il quale aveva rassegnato le dimissioni.
2.Il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto il ricorso, condannando la società convenuta al pagamento della somma di € 8.485,08, a titolo di 13°,
14° e TFR con accessori (come da busta paga prodotta dalla , CP_2 rigettando, nel resto, il ricorso.
Il Tribunale di Roma, espletata la prova per testi, dopo aver richiamato l'orientamento del supremo organo nomofilattico sul procedimento trifasico di accertamento della corrispondenza tra le mansioni effettivamente svolte e la previsione contrattuale del CCNL di riferimento, e confrontate le previsioni del citato Contratto Collettivo con le mansioni svolte dal ricorrente
– per come emerse all'esito dell'istruttoria - , non ha ritenuto provato lo svolgimento da parte del di mansioni rientranti nel superiore livello I Pt_1 del CCNL Commercio, confermando la correttezza dell'inquadramento del lavoratore nel III livello del CCNL.
Il primo giudice, in particolare, ha preliminarmente evidenziato come le allegazioni in fatto contenute nell'atto introduttivo non consentivano agevolmente di identificare le ragioni dell'inquadramento delle mansioni ivi descritte nel livello posseduto rispetto a quello rivendicato;
che, in ogni caso, la prova testimoniale non aveva confermato le deduzioni di cui al ricorso, con riferimento alla richiesta di inquadramento nel I livello rivendicato, in quanto era emerso che il aveva svolto Pt_1 prevalentemente mansioni di addetto alla vendita (IV livello) e che, quale addetto più anziano con maggiore esperienza e funzione accessoria di coordinamento delle altre tre risorse presenti nel negozio di via LA, era stato correttamente inquadrato nel III livello, tenuto conto che ogni decisione di natura organizzativa, gestionale ed operativa spettava al capo area e, quanto al personale, al responsabile area risorse umane e che il 3 ricorrente non aveva avuto, quindi, poteri di iniziativa o decisionali.
3. ha interposto appello censurando la sentenza di prime Parte_1 cure sulla base di due motivi di gravame, criticando l'interpretazione del
Giudice capitolino delle allegazioni svolte in primo grado – in punto di profili che caratterizzano le attività previste nel I livello rivendicato - , nonché
l'interpretazione data delle risultanze istruttorie a seguito dell'escussione testimoniale svolta, che avrebbe dovuto portare ad accogliere la domanda di accertamento di mansioni superiori svolte o, quantomeno, ad individuare un livello mediano tra quello assegnatogli e quello rivendicato.
4. Si è costituita la società appellata, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
6. L'appello deve essere accolto nei limiti che seguono.
7. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le allegazioni in fatto contenute nell'atto introduttivo non consentivano agevolmente di identificare le ragioni dell'inquadramento delle mansioni ivi descritte nel livello posseduto, rispetto a quello rivendicato.
La censura è fondata, tenuto conto che l'originario ricorrente nel ricorso introduttivo, dopo aver analiticamente descritto le mansioni ritenute svolte, ha anche allegato gli specifici profili di autonomia e di responsabilità che avrebbero connotato dette mansioni e che caratterizzano la figura dei lavoratori inquadrati nel I livello del CCNL Commercio, affermando di aver gestito in autonomia e con responsabilità l'organizzazione e la gestione del punto vendita, occupandosi integralmente dell'organizzazione del negozio
“Gutteridge” di via LA, ove aveva reso le proprie prestazioni lavorative.
4 8.Parzialmente fondata, poi, è la seconda censura, con la quale l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle deposizioni rese dai testi escussi, le quali confermerebbero lo svolgimento da parte del medesimo di mansioni di gerente di negozio (o Store Manager) o, quantomeno, di mansioni rientranti in un livello mediano tra quello assegnatogli e quello rivendicato.
9. Premette il Collegio che, come correttamente operato dal Tribunale, il procedimento logico-giuridico al fine di determinare l'effettivo inquadramento del lavoratore si compone di tre fasi:
“Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. ord. n. 30580/2019, ex multis)
10. Ciò premesso - e delineato l'ambito di indagine - il Collegio ritiene che il
Giudice capitolino, in seguito ad espletamento della prova per testi e analizzando la documentazione di causa, ha condotto un'attenta analisi delle mansioni concretamente svolte dal e individuato come il ricorrente Pt_1 avesse svolto attività non rientranti nella categoria di I livello del CCNL di riferimento (Commercio, distribuzione e servizi – v. doc. 14 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), non avendo il medesimo provato quello specifico grado di autonomia e di responsabilità decisionale che connota le mansioni rientranti in tale livello (e, in particolare, quelle di “gestore” o
“gerente” di negozio).
La teste in particolare, (dipendente della quale addetta Tes_1 CP_1 alle vendite presso il negozio di via LA dal 2016 al 2017) ha confermato la qualità di referente del (il ricorrente era il mio Pt_1 direttore) ma non ha saputo riferire in quali ambiti ed in cosa nello specifico l'appellante avesse autonomia decisionale, precisando che il dava Tes_2 indicazioni agli addetti alle vendite, anche sotto il profilo della formazione, nel senso che ci diceva come piegare la merce, come approcciare il cliente, 5 allestire i tavoli, abbinare i colori .
Il teste (che pure ha lavorato presso il negozio di via LA dal Tes_3 dicembre 2017 al settembre 2018 quale addetto alle vendite) ha anche confermato la qualità di “referente” del senza però essere in grado Pt_1 di specificare (come la teste le effettive decisioni assunte Tes_1 dell'appellante e se le stesse – per come evidenziato dal Tribunale – erano prese in autonomia od erano veicolate dalla società.
Ha riferito, in particolare, l' che il si occupava della vendita ai Tes_3 Tes_2 clienti, di predisporre i turni dei dipendenti - che comunicava all'azienda –, dello scarico della merce che arrivava, delle pulizie del locale, e che comunicava con l'azienda le problematiche del negozio; che, ancora, il gli aveva illustrato (quando era arrivato al negozio) come funzionava Tes_2 la cassa, come si piegavano i capi, come funzionava lo scarico.
Il teste (indotto dalla società e dipendente della stessa dal 2.5.2018 Tes_4 presso la sede di Castel Romano) ha, poi, precisato che l'azienda inviava quotidianamente email relative alla gestione dei punti vendita quali, a titolo esemplificativo, il preavviso di arrivo della merce ovvero la necessità di trasferire la merce altrove, che i turni erano pianificati settimanalmente e inseriti nel sistema da parte del che l'azienda si occupava delle Pt_2 assunzioni e che la gestione delle vetrine non era stata autonoma in capo all'odierno appellante, in quanto gestita esclusivamente dal “servizio visual” della sede centrale della società, mediante invio di foto con le direttive dettagliate.
Il teste ha riferito, infine, quale responsabile delle risorse umane di Tes_5 area della con il precipuo compito di visitare costantemente i punti CP_1 vendita della società e di controllarne l'operato, anche in relazione alle problematiche relative alla gestione del personale nei vari negozi, di aver visitato i negozi “Gutteridge” (LA, Castel Romano e Val Montone) un paio di volte alla settimana;
di svolgere colloqui con gli aspiranti dipendenti e di osservare le prestazioni del punto vendita;
ha, poi, precisato che era prevista un'area manageriale con dipendenti inquadrati al primo livello –
6 figura di “store manager” – soli per i negozi di Valmontone e Castel
Romano, in ragione della maggior grandezza dei due negozi (rispetto a quello sito in via LA, molto più piccolo); che il si occupava Pt_1 delle vendite e dello scarico della merce e che per l'azienda era una figura storica;
che anche gli altri addetti alle vendite svolgevano tali mansioni ma che il ricorrente, che aveva una anzianità maggiore, le svolgeva con maggiore autonomia.
Il Collegio ritiene, all'esito dell'esame del complessivo materiale probatorio, provato che il aveva il ruolo di referente del negozio “Gutteridge” di Tes_2 via LA (per come risultante, altresì, dalle numerose mail prodotte in atti) e che il medesimo, oltre che le mansioni di addetto alle vendita, si occupava anche di coordinamento – quale dipendente più anziano – del personale all'interno del negozio (costituito in tutto da 4 o 5 dipendenti, come dedotto dalla società nei propri scritti).
Non è emerso, per contro, che l'appellante avesse un effettivo potere di gestione del punto vendita, con poteri di autonoma iniziativa e decisionali, tenuto conto che ogni decisione di natura organizzativa e gestionale veniva assunta dal capo area o, per quanto attiene il personale, dal responsabile di area delle risorse umane;
è risultato, infatti, che il Capo Area costantemente visitava il punto vendita, per controllarne l'operato e per verificarne le problematiche (teste , che il comunicava Tes_5 Tes_2 all'azienda ogni problematica insorta nel negozio (teste e che la Tes_3 società inviava quotidianamente mail presso i punti vendita relativamente alla gestione degli stessi (teste . Tes_4
Non è, quindi, emerso che il avesse svolto mansioni o funzioni di Tes_2 alto contenuto professionale, secondo quanto previsto dalla declaratoria contrattuale del I livello invocato del CCNL di categoria (“.. lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate […]”, per come correttamente evidenziato dal primo giudice. 7 Ciò posto evidenzia il Collegio che le attività svolte dal in qualità di Tes_2 referente dell'esercizio commerciale “Gutteridge” di via LA – con le connesse attività di coordinamento degli addetti alle vendite, nonché di controllo dei medesimi (ha specificamente riferito al riguardo il teste Tes_3 che il ricorrente coordinava le nostre attività e che è capitato che Tes_2 abbia ripreso me ed un collega perché avevamo lasciato in giro delle robe)
- ben rientrano, però, tra quelle proprie della declaratoria del II livello del
CCNL Commercio, ricomprendente quei lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo (v. CCNL in atti), della quale fa parte, a titolo esemplificativo, il capo di reparto o di settore.
L'attività di coordinamento e di controllo dei dipendenti del punto vendita
“Gutteridge” di via LA è stata, in particolare, confermata dai testi e , ben a conoscenza dei fatti di causa avendo gli stessi Tes_3 Tes_1 lavorato insieme al presso il punto vendita medesimo ed emerge, Tes_2 altresì, dalle mail prodotte dal (v, in particolare, la mail doc. 8 con la Tes_2 quale l'azienda – scrivendo al referente tuscolana – incaricava proprio l'appellante della consegna ad una dipendente di un provvedimento della società – ER , come comunicato al telefono ti allego il Parte_1 provvedimento da consegnare domanda alla risorsa . Mi rigiri il Tes_6 provvedimento firmato).
Si richiama, sul punto, quanto costantemente affermato dal giudice di legittimità, che ha chiarito che la domanda intesa alla maggiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore (“La domanda intesa al riconoscimento di una qualifica professionale superiore include implicitamente quella di
riconoscimento delle qualifiche che, ancorché inferiori a quella richiesta, siano, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, pur sempre superiori
a quella attribuita al lavoratore dal datore di lavoro” Cass. sent. n. 13740 del 2004; Cass. sent. n. 11557 del 2003) e che non viola il disposto dell'art. 112 c.p.c., di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il
8 decisum del giudice che accordi il riconoscimento di una qualifica intermedia tra quella richiesta in giudizio e quella attribuita dal datore di lavoro, purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica intermedia (“In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica- anche di carattere dirigenziale
- superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia” (Cass. sent. n. 22872 del 2013).
Da tutto quanto sopra esposto consegue – tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2103 del c.c. (nel testo vigente ratione temporis, prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 81 del 15.6.2015: “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, comunque, non superiore a tre mesi”) – la parziale fondatezza dell'appello; in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, deve, quindi, accertarsi e dichiararsi che l'appellante, assunto in data 20.2.2014, ha diritto ad essere inquadrato nel II livello del CCNL Commercio a decorrere dal
21.5.2014, con condanna della al pagamento, in favore dello CP_1 stesso, delle conseguenti differenze retributive, pari alla differenza tra quanto allo stesso spettante in virtù del suddetto inquadramento contrattuale e delle relative tabelle retributive e quanto dal medesimo percepito in forza del livello posseduto (III livello del CCNL Commercio), oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo.
Non può essere accolta, invece, la domanda proposta dal di Tes_2 condanna della risarcimento del danno per il demansionamento CP_1
9 subito dal 7.3.2018 (data del trasferimento presso il punto vendita
“Gutteridge” di Castel Romano, ove era già presente un direttore ed un suo vice, inquadrati rispettivamente nel I e nel II livello del CCNL di categoria – v. comparsa di primo grado della società) al 26.7.2018 (data di cessazione del rapporto di lavoro), tenuto conto che è onere del prestatore di lavoro che chiede il risarcimento del danno subito a causa della lesione del proprio diritto ad eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver patito, nonché provare i pregiudizi in concreto subiti (v. Cass. sent. n. 26666 del 2005).
La Corte di Cassazione è, infatti, costante nell'affermare che “In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo....” (Cass. SS.UU. sent. n.
6572/2006; v. anche Cass. sent. n. 20987/2007, sent. n. 4652/2009).
E, nel caso di specie, manca nel ricorso introduttivo qualsivoglia precisazione di fatti o di circostanza da cui poter concretamente desumere, anche in via presuntiva, la sussistenza dello stesso.
Nulla, invero, il ha allegato in ordine alle caratteristiche ed alla Tes_2 gravità della dedotta dequalificazione o alla eventuale frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, laddove la breve durata della dequalificazione patita rende la stessa scarsamente apprezzabile in punto di pregiudizio alla professionalità eventualmente subito dal lavoratore.
11.Le spese di lite del doppio, liquidate come in dispositivo, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, debbono essere compensate nella misura del 50%, mentre la restante parte segue le regole della soccombenza.
10
P.Q.M.
- In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, accerta e dichiara che l'appellante ha diritto ad essere inquadrato nel II livello del CCNL Commercio a decorrere dal 21.5.2014, con condanna della al pagamento, in favore dello stesso, delle CP_1 conseguenti differenze retributive, pari alla differenza tra quanto allo stesso spettante in virtù del suddetto inquadramento contrattuale e delle relative tabelle retributive e quanto dal medesimo percepito in forza del livello posseduto, oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo;
- Compensa le spese di lite del doppio grado nella misura del 50% e condanna la società appellata alla rifusione della restante parte, spese che si liquidano per l'intero in € 2.800,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.500,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
Roma 11/02/2025
La Consigliera est. La Presidente Maria Vittoria Valente Donatella Casablanca
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 370/2023
a seguito di trattazione orale in udienza pubblica del giorno 11/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA CONTESTUALE tra rappresentato e difeso Avv.ti Carlo Guglielmi, Parte_1
LV IZ e BA AN
- Appellante -
e rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzo CP_1
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma sez. lavoro n.
6323/2022 pubblicata il 02/09/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma, sez. lavoro, al fine di:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al I
1 livello CCNL Commercio, o nel diverso livello ritenuto di giustizia, dal 21 febbraio 2014 o dal periodo successivo ritenuta di giustizia;
2) condannare la società la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 40.857,75 (di cui € 10.853,03 a titolo di T.F.R.) per le differenze retributive maturate nel periodo 21 febbraio 2014 al 26 luglio 2018;
3) condannare la società in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di €
2.248,08 o della somma minore o maggiore che si riterrà di giustizia, per ogni mese di demansionamento e/o la dequalificazione che il ricorrente ha subito a partire dal 07/03/2018 (data del trasferimento), o qualsiasi altra somma che sarà ritenuta di giustizia o da epoca successiva”
Il ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di aver svolto attività lavorativa per conto della società odierna appellata dal 20/02/2014 al
26/07/2018, con inquadramento nel livello III CCNL Commercio, ma di aver sempre svolto mansioni corrispondenti al superiore livello I, che include tra le figure professionali ivi previste quella di “gestore o gerente di negozio, di filiale”; di aver svolto la mansione di “Store Manager” presso il punto vendita “Gutteridge” sito in Roma, via LA, occupandosi della gestione di tutti gli aspetti del negozio, divenendo l'unico referente del punto vendita (svolgendo le attività ivi analiticamente indicate ai punti da 7
a 15 – selezione del personale, formazione del personale, coordinamento degli addetti alla vendita, segnalazione ai superiori di eventuali comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, ideazione della esposizione dei capi nelle vetrine, rendicontazione ai referenti di area dell'andamento economico dello store) e relazionandosi per ciò che concerne il negozio con i
“referenti di area Gutteridge” per le zone di Lazio e Toscana;
di essere, quindi, creditore della complessiva somma di e 40.857,75 a titolo di differenze retributive, come da conteggio facente parte integrante del ricorso. 2 Ha dedotto, inoltre, di essere stato trasferito con nota del 07/03/2018 presso il punto vendita “Gutteridge” di Castel Romano, affermando di essere stato demansionato in quanto non più adibito alle mansioni svolte presso il punto vendita di via LA, bensì alla semplice attività di commesso
(essendo ivi presente uno Store Manager ed un suo vice), fino alla data del
26/07/2018, giorno il quale aveva rassegnato le dimissioni.
2.Il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto il ricorso, condannando la società convenuta al pagamento della somma di € 8.485,08, a titolo di 13°,
14° e TFR con accessori (come da busta paga prodotta dalla , CP_2 rigettando, nel resto, il ricorso.
Il Tribunale di Roma, espletata la prova per testi, dopo aver richiamato l'orientamento del supremo organo nomofilattico sul procedimento trifasico di accertamento della corrispondenza tra le mansioni effettivamente svolte e la previsione contrattuale del CCNL di riferimento, e confrontate le previsioni del citato Contratto Collettivo con le mansioni svolte dal ricorrente
– per come emerse all'esito dell'istruttoria - , non ha ritenuto provato lo svolgimento da parte del di mansioni rientranti nel superiore livello I Pt_1 del CCNL Commercio, confermando la correttezza dell'inquadramento del lavoratore nel III livello del CCNL.
Il primo giudice, in particolare, ha preliminarmente evidenziato come le allegazioni in fatto contenute nell'atto introduttivo non consentivano agevolmente di identificare le ragioni dell'inquadramento delle mansioni ivi descritte nel livello posseduto rispetto a quello rivendicato;
che, in ogni caso, la prova testimoniale non aveva confermato le deduzioni di cui al ricorso, con riferimento alla richiesta di inquadramento nel I livello rivendicato, in quanto era emerso che il aveva svolto Pt_1 prevalentemente mansioni di addetto alla vendita (IV livello) e che, quale addetto più anziano con maggiore esperienza e funzione accessoria di coordinamento delle altre tre risorse presenti nel negozio di via LA, era stato correttamente inquadrato nel III livello, tenuto conto che ogni decisione di natura organizzativa, gestionale ed operativa spettava al capo area e, quanto al personale, al responsabile area risorse umane e che il 3 ricorrente non aveva avuto, quindi, poteri di iniziativa o decisionali.
3. ha interposto appello censurando la sentenza di prime Parte_1 cure sulla base di due motivi di gravame, criticando l'interpretazione del
Giudice capitolino delle allegazioni svolte in primo grado – in punto di profili che caratterizzano le attività previste nel I livello rivendicato - , nonché
l'interpretazione data delle risultanze istruttorie a seguito dell'escussione testimoniale svolta, che avrebbe dovuto portare ad accogliere la domanda di accertamento di mansioni superiori svolte o, quantomeno, ad individuare un livello mediano tra quello assegnatogli e quello rivendicato.
4. Si è costituita la società appellata, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
6. L'appello deve essere accolto nei limiti che seguono.
7. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le allegazioni in fatto contenute nell'atto introduttivo non consentivano agevolmente di identificare le ragioni dell'inquadramento delle mansioni ivi descritte nel livello posseduto, rispetto a quello rivendicato.
La censura è fondata, tenuto conto che l'originario ricorrente nel ricorso introduttivo, dopo aver analiticamente descritto le mansioni ritenute svolte, ha anche allegato gli specifici profili di autonomia e di responsabilità che avrebbero connotato dette mansioni e che caratterizzano la figura dei lavoratori inquadrati nel I livello del CCNL Commercio, affermando di aver gestito in autonomia e con responsabilità l'organizzazione e la gestione del punto vendita, occupandosi integralmente dell'organizzazione del negozio
“Gutteridge” di via LA, ove aveva reso le proprie prestazioni lavorative.
4 8.Parzialmente fondata, poi, è la seconda censura, con la quale l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle deposizioni rese dai testi escussi, le quali confermerebbero lo svolgimento da parte del medesimo di mansioni di gerente di negozio (o Store Manager) o, quantomeno, di mansioni rientranti in un livello mediano tra quello assegnatogli e quello rivendicato.
9. Premette il Collegio che, come correttamente operato dal Tribunale, il procedimento logico-giuridico al fine di determinare l'effettivo inquadramento del lavoratore si compone di tre fasi:
“Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. ord. n. 30580/2019, ex multis)
10. Ciò premesso - e delineato l'ambito di indagine - il Collegio ritiene che il
Giudice capitolino, in seguito ad espletamento della prova per testi e analizzando la documentazione di causa, ha condotto un'attenta analisi delle mansioni concretamente svolte dal e individuato come il ricorrente Pt_1 avesse svolto attività non rientranti nella categoria di I livello del CCNL di riferimento (Commercio, distribuzione e servizi – v. doc. 14 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), non avendo il medesimo provato quello specifico grado di autonomia e di responsabilità decisionale che connota le mansioni rientranti in tale livello (e, in particolare, quelle di “gestore” o
“gerente” di negozio).
La teste in particolare, (dipendente della quale addetta Tes_1 CP_1 alle vendite presso il negozio di via LA dal 2016 al 2017) ha confermato la qualità di referente del (il ricorrente era il mio Pt_1 direttore) ma non ha saputo riferire in quali ambiti ed in cosa nello specifico l'appellante avesse autonomia decisionale, precisando che il dava Tes_2 indicazioni agli addetti alle vendite, anche sotto il profilo della formazione, nel senso che ci diceva come piegare la merce, come approcciare il cliente, 5 allestire i tavoli, abbinare i colori .
Il teste (che pure ha lavorato presso il negozio di via LA dal Tes_3 dicembre 2017 al settembre 2018 quale addetto alle vendite) ha anche confermato la qualità di “referente” del senza però essere in grado Pt_1 di specificare (come la teste le effettive decisioni assunte Tes_1 dell'appellante e se le stesse – per come evidenziato dal Tribunale – erano prese in autonomia od erano veicolate dalla società.
Ha riferito, in particolare, l' che il si occupava della vendita ai Tes_3 Tes_2 clienti, di predisporre i turni dei dipendenti - che comunicava all'azienda –, dello scarico della merce che arrivava, delle pulizie del locale, e che comunicava con l'azienda le problematiche del negozio; che, ancora, il gli aveva illustrato (quando era arrivato al negozio) come funzionava Tes_2 la cassa, come si piegavano i capi, come funzionava lo scarico.
Il teste (indotto dalla società e dipendente della stessa dal 2.5.2018 Tes_4 presso la sede di Castel Romano) ha, poi, precisato che l'azienda inviava quotidianamente email relative alla gestione dei punti vendita quali, a titolo esemplificativo, il preavviso di arrivo della merce ovvero la necessità di trasferire la merce altrove, che i turni erano pianificati settimanalmente e inseriti nel sistema da parte del che l'azienda si occupava delle Pt_2 assunzioni e che la gestione delle vetrine non era stata autonoma in capo all'odierno appellante, in quanto gestita esclusivamente dal “servizio visual” della sede centrale della società, mediante invio di foto con le direttive dettagliate.
Il teste ha riferito, infine, quale responsabile delle risorse umane di Tes_5 area della con il precipuo compito di visitare costantemente i punti CP_1 vendita della società e di controllarne l'operato, anche in relazione alle problematiche relative alla gestione del personale nei vari negozi, di aver visitato i negozi “Gutteridge” (LA, Castel Romano e Val Montone) un paio di volte alla settimana;
di svolgere colloqui con gli aspiranti dipendenti e di osservare le prestazioni del punto vendita;
ha, poi, precisato che era prevista un'area manageriale con dipendenti inquadrati al primo livello –
6 figura di “store manager” – soli per i negozi di Valmontone e Castel
Romano, in ragione della maggior grandezza dei due negozi (rispetto a quello sito in via LA, molto più piccolo); che il si occupava Pt_1 delle vendite e dello scarico della merce e che per l'azienda era una figura storica;
che anche gli altri addetti alle vendite svolgevano tali mansioni ma che il ricorrente, che aveva una anzianità maggiore, le svolgeva con maggiore autonomia.
Il Collegio ritiene, all'esito dell'esame del complessivo materiale probatorio, provato che il aveva il ruolo di referente del negozio “Gutteridge” di Tes_2 via LA (per come risultante, altresì, dalle numerose mail prodotte in atti) e che il medesimo, oltre che le mansioni di addetto alle vendita, si occupava anche di coordinamento – quale dipendente più anziano – del personale all'interno del negozio (costituito in tutto da 4 o 5 dipendenti, come dedotto dalla società nei propri scritti).
Non è emerso, per contro, che l'appellante avesse un effettivo potere di gestione del punto vendita, con poteri di autonoma iniziativa e decisionali, tenuto conto che ogni decisione di natura organizzativa e gestionale veniva assunta dal capo area o, per quanto attiene il personale, dal responsabile di area delle risorse umane;
è risultato, infatti, che il Capo Area costantemente visitava il punto vendita, per controllarne l'operato e per verificarne le problematiche (teste , che il comunicava Tes_5 Tes_2 all'azienda ogni problematica insorta nel negozio (teste e che la Tes_3 società inviava quotidianamente mail presso i punti vendita relativamente alla gestione degli stessi (teste . Tes_4
Non è, quindi, emerso che il avesse svolto mansioni o funzioni di Tes_2 alto contenuto professionale, secondo quanto previsto dalla declaratoria contrattuale del I livello invocato del CCNL di categoria (“.. lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate […]”, per come correttamente evidenziato dal primo giudice. 7 Ciò posto evidenzia il Collegio che le attività svolte dal in qualità di Tes_2 referente dell'esercizio commerciale “Gutteridge” di via LA – con le connesse attività di coordinamento degli addetti alle vendite, nonché di controllo dei medesimi (ha specificamente riferito al riguardo il teste Tes_3 che il ricorrente coordinava le nostre attività e che è capitato che Tes_2 abbia ripreso me ed un collega perché avevamo lasciato in giro delle robe)
- ben rientrano, però, tra quelle proprie della declaratoria del II livello del
CCNL Commercio, ricomprendente quei lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo (v. CCNL in atti), della quale fa parte, a titolo esemplificativo, il capo di reparto o di settore.
L'attività di coordinamento e di controllo dei dipendenti del punto vendita
“Gutteridge” di via LA è stata, in particolare, confermata dai testi e , ben a conoscenza dei fatti di causa avendo gli stessi Tes_3 Tes_1 lavorato insieme al presso il punto vendita medesimo ed emerge, Tes_2 altresì, dalle mail prodotte dal (v, in particolare, la mail doc. 8 con la Tes_2 quale l'azienda – scrivendo al referente tuscolana – incaricava proprio l'appellante della consegna ad una dipendente di un provvedimento della società – ER , come comunicato al telefono ti allego il Parte_1 provvedimento da consegnare domanda alla risorsa . Mi rigiri il Tes_6 provvedimento firmato).
Si richiama, sul punto, quanto costantemente affermato dal giudice di legittimità, che ha chiarito che la domanda intesa alla maggiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore (“La domanda intesa al riconoscimento di una qualifica professionale superiore include implicitamente quella di
riconoscimento delle qualifiche che, ancorché inferiori a quella richiesta, siano, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, pur sempre superiori
a quella attribuita al lavoratore dal datore di lavoro” Cass. sent. n. 13740 del 2004; Cass. sent. n. 11557 del 2003) e che non viola il disposto dell'art. 112 c.p.c., di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il
8 decisum del giudice che accordi il riconoscimento di una qualifica intermedia tra quella richiesta in giudizio e quella attribuita dal datore di lavoro, purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica intermedia (“In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica- anche di carattere dirigenziale
- superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia” (Cass. sent. n. 22872 del 2013).
Da tutto quanto sopra esposto consegue – tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2103 del c.c. (nel testo vigente ratione temporis, prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 81 del 15.6.2015: “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, comunque, non superiore a tre mesi”) – la parziale fondatezza dell'appello; in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, deve, quindi, accertarsi e dichiararsi che l'appellante, assunto in data 20.2.2014, ha diritto ad essere inquadrato nel II livello del CCNL Commercio a decorrere dal
21.5.2014, con condanna della al pagamento, in favore dello CP_1 stesso, delle conseguenti differenze retributive, pari alla differenza tra quanto allo stesso spettante in virtù del suddetto inquadramento contrattuale e delle relative tabelle retributive e quanto dal medesimo percepito in forza del livello posseduto (III livello del CCNL Commercio), oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo.
Non può essere accolta, invece, la domanda proposta dal di Tes_2 condanna della risarcimento del danno per il demansionamento CP_1
9 subito dal 7.3.2018 (data del trasferimento presso il punto vendita
“Gutteridge” di Castel Romano, ove era già presente un direttore ed un suo vice, inquadrati rispettivamente nel I e nel II livello del CCNL di categoria – v. comparsa di primo grado della società) al 26.7.2018 (data di cessazione del rapporto di lavoro), tenuto conto che è onere del prestatore di lavoro che chiede il risarcimento del danno subito a causa della lesione del proprio diritto ad eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver patito, nonché provare i pregiudizi in concreto subiti (v. Cass. sent. n. 26666 del 2005).
La Corte di Cassazione è, infatti, costante nell'affermare che “In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo....” (Cass. SS.UU. sent. n.
6572/2006; v. anche Cass. sent. n. 20987/2007, sent. n. 4652/2009).
E, nel caso di specie, manca nel ricorso introduttivo qualsivoglia precisazione di fatti o di circostanza da cui poter concretamente desumere, anche in via presuntiva, la sussistenza dello stesso.
Nulla, invero, il ha allegato in ordine alle caratteristiche ed alla Tes_2 gravità della dedotta dequalificazione o alla eventuale frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, laddove la breve durata della dequalificazione patita rende la stessa scarsamente apprezzabile in punto di pregiudizio alla professionalità eventualmente subito dal lavoratore.
11.Le spese di lite del doppio, liquidate come in dispositivo, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, debbono essere compensate nella misura del 50%, mentre la restante parte segue le regole della soccombenza.
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P.Q.M.
- In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, accerta e dichiara che l'appellante ha diritto ad essere inquadrato nel II livello del CCNL Commercio a decorrere dal 21.5.2014, con condanna della al pagamento, in favore dello stesso, delle CP_1 conseguenti differenze retributive, pari alla differenza tra quanto allo stesso spettante in virtù del suddetto inquadramento contrattuale e delle relative tabelle retributive e quanto dal medesimo percepito in forza del livello posseduto, oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo;
- Compensa le spese di lite del doppio grado nella misura del 50% e condanna la società appellata alla rifusione della restante parte, spese che si liquidano per l'intero in € 2.800,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.500,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
Roma 11/02/2025
La Consigliera est. La Presidente Maria Vittoria Valente Donatella Casablanca
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