Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
CORITE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutival €0,52 L.1000 dal Sig. DE. CATER: MI ANCELLERIA per diritti 128.000+ 8B L il IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AX527647 REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO COPIE A522646 NOVE DE POPOLO ITAL O02 8 28 0 1 Richiesta copia studio BC140535 dal Sig. IL SOLE 24 ORE ACOR E SU PEM di CASSAZIONE per diritti L. 6000 SEZIONE PRIMA CIVILE 1.27 XED. 2001 IL CANCELLIERE OGGETTO: Estinzione del processo da tardiva riassunzioneComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA PRESIDENTE R.G.N.1981/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO CONSIGLIERE Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI CONSIGLIERE Dott. Donato PLENTEDA Cron. 5886 CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. 888 ha pronunciato la seguente Ud.
9.10.2000 SENTENZA sul ricorso proposto da PE EM, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n.32, presso l'Avv. Carlo Martuccelli che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Carmine Covino e Massimo Guzzeloni, in forza di procura speciale in calce al ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
AN RI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicola Tartaglia n.5, presso l'Avv. Prof. Paolo De Caterini che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Ermete Ajello del foro di Crema, in forza di procura speciale in calce al controricorso - CONTRORICORRENTE .. DIRITTI DI DIE avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n.3208 pubblicata il 1°.12.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.10.2000 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Uditi i difensori delle parti. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 21.6.1993, PE EM proponeva opposizione davanti al Tribunale di Lodi avverso il decreto emesso il 24.5.1993 dal Presidente del medesimo Ufficio con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla moglie, AN GO, la somma di lire 60.000.000, oltre gli accessori, in forza di una scrittura privata in data 16.11.1992. Deduceva l'opponente la nullità della relativa convenzione e, in subordine, la risoluzione consensuale della stessa per facta concludentia. Si costituiva la GO, resistendo all'opposizione e chiedendo la conferma del decreto. Il giudice istruttore, con ordinanza pronunciata all'udienza del 28.6.1995, rilevato che l'Avv. Vito Lombardo, difensore dell'opposta, era stato sospeso con provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio dell'Ordine forense e da questo ritualmente comunicato, dichiarava l'interruzione del processo. In data 15.2.1996, la GO proponeva ricorso per la declaratoria vuoi dell'estinzione del giudizio, non essendo stato riassunto nel termine semestrale di cui all'art.305 c.p.c., vuoi dell'esecutività del provvedimento opposto. Il 2.4.1996, il EM proponeva ricorso per la riassunzione del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IRITTI Richiesta copia studio dal Sig. LL per diritti L. 6000 144 Pal 康 康 業 TOMAA IL CANCELLIERE processo. Radicatosi il contraddittorio, il giudice istruttore, con ordinanza in data 19.6.1996, dichiarava l'estinzione del processo medesimo nonché l'esecutorietà del decreto ingiuntivo. Avverso detta ordinanza, il EM proponeva reclamo al collegio che, il 7.11.1996, l'accoglieva nel senso di revocare il provvedimento del giudice istruttore e di invitare le parti a precisare le conclusioni in ordine all'eccezione preliminare di tardività del ricorso in riassunzione. Lo stesso Tribunale, infine, con sentenza in data 3/17.3.1998, dichiarava l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine sopra indicato, nonché l'esecutività del decreto ingiuntivo, assumendo in particolare che detto termine fosse decorso, per il EM, dalla conoscenza legale che l'opponente, per il tramite del suo difensore, aveva avuto dell'evento interruttivo (sospensione del procuratore alle liti della GO) a seguito del provvedimento del giudice istruttore in data 28.6.1995, emesso in udienza alla presenza del difensore appunto del medesimo opponente. Avverso tale decisione, proponeva appello il EM chiedendone l'integrale riforma ed assumendo: a) che il termine semestrale di riassunzione cominciava a decorrere dal momento in cui la parte interessata aveva avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo mediante dichiarazione o notificazione, le quali, nel caso di specie, erano mancate;
b) che il giudice istruttore non aveva il potere di dichiarare d'ufficio l'interruzione del processo, tanto più non essendovi agli atti l'attestato del Consiglio dell'Ordine forense circa la sospensione dall'albo del difensore della DIRITTI DIRITTI GO;
c) che la declaratoria di esecutività del decreto poteva essere adottata soltanto dopo che la statuizione di estinzione del processo fosse divenuta definitiva. Resisteva nel grado l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame principale e lamentando, in via incidentale, la quantificazione delle spese processuali che il EM era stato condannato a rifonderle relativamente agli esborsi ed ai diritti di procuratore. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 17.11/1.12.1998, respingeva ambedue le impugnazioni, assumendo: a) che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.139 del 15.12.1967, in caso di morte, radiazione e sospensione del procuratore della parte costituita, il termine semestrale per la riassunzione del processo doveva essere fatto decorrere non già dalla data del verificarsi di detti eventi, bensì dalla data in cui la parte interessata alla riassunzione aveva avuto conoscenza legale degli eventi medesimi;
b) che tale conoscenza legale poteva essere acquisita non soltanto mediante dichiarazione o notificazione fatta alla parte contraria a quella rimasta sprovvista di difensore;
c) che il EM aveva avuto conoscenza legale della sospensione del difensore della GO dall'esercizio della professione nel momento in cui da parte del giudice istruttore, in presenza del difensore di esso opponente (Avv.Guzzeloni), era stato rilevato l'intervento della sospensione medesima sulla base della cognizione acquisita per il tramite di comunicazione ufficiale del Consiglio dell'Ordine forense ed era stata dichiarata conseguentemente l'interruzione del processo;
4 d) che siffatta declaratoria, in considerazione anche dell'ufficialità del mezzo di apprendimento dell'evento interruttivo, finalizzato ad impedire il compimento di atti processuali nulli quali sarebbero stati quelli compiuti dopo il verificarsi della sospensione, produttiva dell'interruzione del processo in via automatica, era da ritenere doverosa e necessaria;
e) che era del tutto irrilevante il mancato inserimento nel fascicolo d'ufficio di copia della comunicazione del Consiglio dell'Ordine, non contestandosi comunque la sussistenza dell'evento interruttivo;
f) che la disparità di trattamento tra le parti in ordine alla decorrenza del termine di riassunzione del processo era giustificata dalle esigenze di tutela della parte rimasta priva di difensore;
g) che il EM aveva provveduto a riassumere il processo il 2.4.1996, ovvero ben oltre il termine semestrale di cui all'art.305 c.p.c., decorrente dal 28.6.1995, data sotto la quale, alla presenza del suo difensore, il giudice istruttore aveva dichiarato l'interruzione del processo;
h) che l'esecutività del decreto ingiuntivo operava, in caso di reiezione dell'opposizione proposta contro il medesimo, sia che il rigetto fosse stato pronunciato con sentenza passata in giudicato sia che il rigetto fosse stato pronunciato con sentenza provvisoriamente esecutiva (come nella specie), laddove la declaratoria con sentenza dell'estinzione del giudizio di opposizione equivaleva a rigetto dell'opposizione medesima;
i) che le doglianze incidentali della GO facevano perno sui dati della nota spese di primo grado, non reperibile in atti. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il EM, deducendo tre motivi di gravame ai quali la GO resiste con 5 controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione dell'art.46 del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578 (convertito nella legge 22 gennaio 1934, n.36) e degli artt. 301 e 115 c.p.c. in relazione all'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa motivazione, assumendo: a) che entrambi i giudici del merito hanno ritenuto che ben possa dichiararsi l'interruzione del processo in forza della conoscenza del provvedimento di sospensione, intervenuto a carico del difensore, acquisita per il tramite di comunicazione ufficiale del Consiglio Forense ai sensi dell'art. 46 sopra richiamato;
b) che il giudice, al contrario, in assenza di qualsivoglia certificazione o dichiarazione, non ha il potere di dichiarare d'ufficio l'interruzione del processo, siffatto potere non derivando né dalla disposizione predetta né da altra, nel senso esattamente che lo stesso giudice non può sostituirsi alle parti (le quali devono attivarsi con specifica dichiarazione, notificazione e certificazione) e dichiarare l'interruzione medesima attraverso una notizia ottenuta aliunde, ovvero attraverso la personale conoscenza, da parte sua, di un provvedimento disciplinare, adottato dal Consiglio dell'Ordine, mai acquisito al processo, laddove la presenza all'udienza di uno dei difensori dell'opponente non vale ad integrare gli estremi della legale conoscenza dell'evento interruttivo che è indispensabile ai fini della decorrenza del termine perentorio per la riassunzione. Il motivo non è fondato. Conviene al riguardo premettere come, sulla base dell'incensurato 6 apprezzamento della Corte territoriale, risulti che: a) il EM è intervenuto, per il tramite del proprio difensore costituito Avv.Guzzeloni, all'udienza del 28.6.1995 tenuta dal giudice istruttore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata davanti al Tribunale di Lodi;
b) a tale udienza detto giudice, rilevato che l'Avv. Vito Lombardo (difensore costituito della GO) era stato sospeso con provvedimento disciplinare del Consiglio dell'Ordine forense, da questo stesso comunicato, ha dichiarato con ordinanza l'interruzione del processo;
c) il EM ha quindi proposto, in data 2.4.1996, ricorso per riassunzione del processo medesimo. Tanto premesso, si osserva che la morte, la radiazione o la sospensione dell'unico procuratore a mezzo del quale una parte si sia costituita nel giudizio di merito, ne determina automaticamente ed immediatamente l'interruzione in forza della insuperabile presunzione di legge che tali eventi siano noti a tutte le parti e al giudice ed indipendentemente da ogni indagine circa la conoscenza che di questi possano avere avuto i soggetti del processo, senza che occorra, quindi, affinché si perfezioni la fattispecie corrispondente, né la dichiarazione o la notificazione dell'evento interruttivo, le quali sono invece necessarie nel caso di morte o perdita di capacità della parte a norma dell'art. 300 c.p.c., né la declaratoria ad opera del giudice stesso (Cass. 27 febbraio 1980, n.1360; Cass.26 settembre 1983, n.5705; Cass. 22 maggio 1989, n.2449; Cass. 25 maggio 1991, n.5923; Cass. 16 aprile 1997, n.3279; Cass. 2 settembre 1998, n.8720). Tale automatica ed immediata interruzione, essendo posta dall'art. 301c.p.c. esattamente a tutela del diritto di difesa (garantito dall'art.24 della Costituzione) 7 della parte che resta priva dello ius postulandi, sotto pena di improduttività dei relativi effetti preclude (artt.304 e 298 c.p.c.), al pari di quella conseguente agli eventi previsti dal citato art.300 c.p.c., lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività processuale (alla quale la parte medesima non potrebbe convenientemente provvedere o contro cui non potrebbe reagire) che, tuttavia, se compiuta a causa dell'omessa dichiarazione dell'interruzione stessa a cura del giudice, è causa di nullità degli atti successivi e (di riflesso) della sentenza che definisce il giudizio (Cass. 13 novembre 1993, n.11204; nonché la giurisprudenza da ultimo richiamata), deducibile, nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione consentiti (ex art. 161, primo comma, c.p.c.), ad istanza della parte colpita dal relativo evento la quale, essendo rimasta sprovvista di difensore nelle suddette ipotesi contemplate dall'art. 301 c.p.c., è legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva (Cass. 18 luglio 1997, n.6625; Cass. 29 agosto 1998, n.8641; Cass.27 maggio 1999, n.5189; Cass. 4 luglio 2000, n.8931). Non è poi dubitabile che dell'esistenza di una di siffatte cause, suscettibile di essere provata per la prima volta in sede di legittimità (ove la relativa nullità riguardi una sentenza pronunciata in grado di appello) a norma dell'art.372 c.p.c., ovvero mediante la produzione dei documenti corrispondenti (Cass. 1360/80, cit.; Cass. 2449/89, cit.; Cass. 11204/93, cit.; Cass. 3279/97, cit.; Cass. 8720/98, cit.), debba venire acquisita, in sede di merito, legale conoscenza (Cass. 5923/91, cit.). A tale scopo, anche in riferimento analogico al disposto dell'art.213 c.p.c., risulta del tutto idonea la comunicazione che del provvedimento di radiazione o di sospensione dall'esercizio della professione di avvocato sia stata data “alle 8 autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene" da parte del competente Consiglio dell'Ordine forense a norma del già citato art.46 del R.d.l.n.1578 del 1933, trattandosi, a differenza delle informazioni da richiedersi a cura del giudice ai sensi del predetto art. 213 c.p.c., di comunicazione da fornirsi (in questo caso) ope legis, la quale si palesa finalizzata esattamente a mettere tutte le predette autorità, investite di cause patrocinate dall'avvocato colpito da una delle riferite misure disciplinari, in grado di conoscere l'intervenuta adozione di queste ultime, segnatamente ai fini che qui interessano (là dove il dettato dell'art. 301 c.p.c. connette proprio alla radiazione e alla sospensione del procuratore, oltre che alla morte di questo, l'effetto interruttivo del giudizio), così evitando di porre in essere atti processuali nulli, quali sarebbero quelli compiuti dopo il verificarsi degli eventi in questione, che, come si è accennato, producono automaticamente l'interruzione del processo. Il rilevato carattere di ufficialità della comunicazione in argomento, tale cioè da escludere che la relativa notizia possa dirsi frutto della scienza privata del giudice, convince poi del fatto che a nulla rileva il mancato inserimento della comunicazione stessa nel fascicolo d'ufficio o, comunque, la sua mancata esibizione da parte del medesimo giudice il quale si sia limitato a darne atto nel provvedimento dichiarativo dell'interruzione, tanto più quando (come nella specie, secondo l'incensurato apprezzamento della Corte territoriale) non si contesti ed anzi esplicitamente si riconosca la sussistenza dell'evento interruttivo. In conclusione, sotto il profilo sin qui considerato è dunque da ritenere: a) che il processo si sia automaticamente ed immediatamente interrotto nel momento stesso in cui ha avuto inizio la sospensione dell'unico difensore della GO disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine forense;
9 b) che il giudice istruttore del giudizio di primo grado, avuta legale cognizione dell'evento in forza della comunicazione ex art.46 del R.d.l. n.1578 del 1933, del tutto legittimamente, in ossequio al combinato disposto dei richiamati artt. 304 e 298 c.p.c., abbia dichiarato l'interruzione con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 28.6.1995. Resta ora da affrontare la questione relativa alla decorrenza, nel caso in esame, del termine semestrale per la riassunzione del processo previsto, a pena di estinzione, dall'art. 305 c.p.c.. Al riguardo, è noto come quest'ultima disposizione, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 139 del 1967, n.178 del 1970, n.159 del 1971 e n.36 del 1976, debba essere interpretata nel senso che il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo, interrotto per morte o impedimento del procuratore, decorre non dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza in forma legale della parte interessata alla riassunzione o alla prosecuzione stesse, risultando cioè da dichiarazione della medesima parte interessata, ovvero da dichiarazione, certificazione, comunicazione o notificazione dell'evento ad essa effettuate, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto aliunde acquisita (Cass. 27 luglio 1981, n.4842; Cass. 10 giugno 1982, n.3512; Cass. 9 novembre 1983, n.6618; Cass. 6 luglio 1989, n.3227; Cass. 21 settembre 1990, n.9625; Cass. 7 ottobre 1998, n.9918; Cass. 29 dicembre 1999, n.14691). Alla stregua di tale sistema, mentre nei confronti della parte rimasta priva di difensore non si ha conoscenza legale, a meno che dal relativo processo verbale non emerga la presenza personale di questa in udienza, allorquando la notizia dell'evento interruttivo provenga dalla dichiarazione resa all'udienza 10 stessa dal procuratore della parte contraria ovvero dalla dichiarazione di interruzione del processo fatta dal giudice istruttore, stante l'inapplicabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 176, secondo comma, c.p.c. in una situazione in cui è già venuta meno l'integrità del contraddittorio (Cass. 3512/1982, cit.; Cass. 6618/1983, cit.; Cass. 3227/1989, cit.; Cass.9625/1990, cit.; Cass. 9918/1998, cit.), ovvero, secondo quanto afferma autorevole dottrina, "per...difetto di ascoltatore", l'opposto è a dire nei riguardi della parte avversa a quella nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, rispetto alla quale, siccome rappresentata da procuratore legale non colpito da causa di interruzione del processo e, in quanto tale, capace di compiere e ricevere nel di lei interesse tutti gli atti del processo medesimo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati (art. 84, primo comma, c.p.c.), la dichiarazione resa in udienza dal nuovo difensore della parte costituita colpita dall'evento interruttivo ovvero la dichiarazione di interruzione fatta dal giudice istruttore all'udienza cui detto procuratore sia ritualmente intervenuto (come nella specie) integrano, con effetto dalla stessa data dell'udienza, gli estremi della conoscenza legale dell'evento in questione dalla quale decorre il termine semestrale per la riassunzione, realizzandosi, attraverso esattamente la partecipazione all'udienza, il principio che sta alla base del secondo degli atti indicati nel primo comma dell'art. 300 c.p.c. (come sostenuto in dottrina), indipendentemente poi dal fatto che, in quella sede, la notizia della causa interruttiva provenga dalla dichiarazione dell'altra parte o dalla dichiarazione di interruzione del processo ad opera del medesimo giudice che, mediante la relativa ordinanza, porti legalmente a conoscenza della parte presente l'evento interruttivo, afferente il procuratore costituito della parte avversa, che, del pari 11 legalmente (giusta quanto sopra), gli sia stato comunicato dal Consiglio dell'Ordine forense. Nel caso in esame, pertanto, rispetto alla parte non colpita dall'evento interruttivo (come il EM), detto termine non poteva che decorrere dalla stessa data dell'udienza, tenutasi il 28.6.1995, nella quale il giudice istruttore ebbe, in presenza del procuratore costituito del medesimo, a dichiarare l'interruzione del processo (Cass. 17 giugno 1968, n.1943; Cass. 28 luglio 1969, n.2874; Cass. 3512/1982, cit.; Cass. 19 maggio 1988, n.3483), onde del tutto legittimamente la Corte territoriale, sull'incensurato presupposto della riassunzione ad opera del medesimo EM soltanto in data 2.4.1996, ovvero ben oltre la scadenza del termine semestrale di cui all'art.305 c.p.c. decorrente appunto dal 28.6.1995, ha confermato la pronuncia di estinzione appellata. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione del combinato disposto degli artt. 170 e 30 c.p.c. in relazione all'art.360, primo comma, n.3, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omissione di motivazione, assumendo come si fosse specificatamente dedotto che il primo giudice avesse totalmente mancato di motivare sull'eccezione proposta in ordine all'impossibilità, a seguito dell'interruzione, della riassunzione del processo ad opera del medesimo ricorrente, connessa ai dubbi circa la persona cui detta riassunzione poteva essere legalmente eseguita (al procuratore sospeso o alla parte personalmente costituita in giudizio), laddove, sul punto, entrambi i giudici di merito hanno omesso ogni esame e motivazione. Il motivo non è fondato. A fronte, infatti, della natura perentoria del termine semestrale di cui 12 all'art.305 c.p.c., è palese come la parte possa far valere esclusivamente cause ad essa non imputabili che le abbiano impedito l'osservanza del predetto termine (si veda, al riguardo, l'art. 294 c.p.c., nonché l'art. 184 bis c.p.c., introdotto dall'art. 19 della legge 26 novembre 1990, n.353, sia pure entrato in vigore il 30 aprile 1995), mentre, nella specie, l'odierno ricorrente si limita a prospettare "il grosso problema della notificazione della riassunzione del processo, a seguito della rinunzia" (rectius, interruzione), ovvero, in buona sostanza, mere “incertezze” interpretative di diritto (al più) le quali nulla hanno a che vedere con motivi di impedimento a sé non imputabili e che, come tali, in ragione cioè della manifesta infondatezza della relativa censura, non avrebbero potuto in ogni caso condurre all'accoglimento di quest'ultima, onde il medesimo ricorrente difetta altresì di interesse a dedurre il vizio di omessa pronuncia. Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta ancora il EM violazione del principio costituzionale sancito dall'art.3 della Costituzione per disparità di trattamento dei cittadini davanti alla legge in relazione all'art.360, primo comma, n.3, c.p.c., nonché falsa applicazione della legge, deducendo come la Corte milanese riconosca sussistere disparità di trattamento tra le parti in ordine alla decorrenza del termine di riassunzione del processo, là dove si afferma che, mentre il termine stesso decorre per una parte, non decorre per la parte opposta, così però dando vita ad una costruzione inammissibile di piani diversi di diritto, siccome fondata sopra un principio di ineguaglianza. Il motivo non è meritevole di accoglimento, segnatamente sotto le specie, nei sensi di cui appresso, della manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale. Alla stregua, infatti, del sistema come sopra delineato a seguito delle 13 richiamate pronunce del Giudice delle leggi che hanno inciso sopra il disposto dell'art.305 c.p.c.,il termine semestrale per la riassunzione ivi previsto, essendo correlato alla data in cui per ciascuna delle parti si è verificato il presupposto costituito dalla legale conoscenza dell'evento interruttivo, non sempre decorre contemporaneamente nei confronti di tutte e due (Cass. 4842/1981, cit.; Cass. 14691/1999, cit.). Siffatta disparità di trattamento trova la sua giustificazione, secondo quanto trovasi affermato nella stessa sentenza della Corte Costituzionale n.139 del 1967, nell'esigenza di tutelare la parte colpita dall'evento interruttivo, siccome rimasta, definitivamente o temporaneamente, priva di difensore, la quale potrebbe risultarne pregiudicata in ragione del pericolo che, perdurando l'ignoranza del l'evento medesimo, maturino preclusioni ai suoi danni, laddove, al contrario, analoga esigenza di tutela non sussiste rispetto alla parte ancora provvista di procuratore, la quale, pertanto, resta in grado di proseguire il processo senza subire alcun pregiudizio dall'evento che ha colpito l'altra ed il cui solo interesse è costituito dal fatto che, in considerazione dell'evento interruttivo, può legittimamente presumere che il processo si arresti (Cass. 5705/1983, cit.). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il dettato dell'art.385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in lire , di cui lire 9.000.000 per onorario.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 9.695.50 "di cui lire 9.000.000 per onorario. 14 Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2000. IL PRESIDENTE frosa. Ah L'ESTENSORE Придает DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2001 27EEB Oggi, IL CANCELLERE CANCELLIERE AR Di UZ Di ZZ Do or UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA A Registrato in d o7 LUG. 200brie 4. 85600 134052versate S. 330000. al (life trecento trentamiles 330000 p. II Dirigente Area Servial (D.ssa Maria Grazia Di Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RAZCICHOKI)