Sentenza 20 novembre 2006
Massime • 1
Non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. nella condotta del latitante che commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale per opporsi all'esecuzione della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2006, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario RE - Presidente - del 20/11/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1449
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 038069/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA GA, N. IL 12/12/1967;
avverso SENTENZA del 06/07/2004 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento in punto della ritenuta sussistenza dell'aggravante. Inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NO AN propone ricorso contro la sentenza 6 luglio 2004 della Corte d'appello di Messina che - su appello del pubblico ministero, in riforma della decisione del Tribunale di Patti sezione distaccata di San'Agata Militello con la quale fu dichiarato non doversi procedere perché il delitto di resistenza era estinto per prescrizione - lo dichiarò responsabile del delitto de quo, in quanto il tempo stabilito per l'estinzione del reato, a norma degli artt. 157 e 160 c.p., è di quindici anni, anziché di sette anni e sei mesi, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado. La Corte di merito ha disatteso le censure di nullità della sentenza di primo grado per la mancata assunzione dei testi della difesa. Ad avviso del giudice d'appello, poi la prova della condotta enunciata nell'imputazione è fondata sulle dichiarazioni dell'agente di polizia LL il quale, accanto a AN al momento dell'intervento, ha riferito senza incertezze gli intralci creati da AN e il comportamento volto a guadagnarsi la fuga, spingendo la madre contro gli agenti. Di contenuto analogo le dichiarazioni dell'agente RI, anch'egli testimone diretto della vicenda che, a differenza degli altri agenti PA e Trombetta entrambi lontani dal luogo in cui si verificò l'episodio della fuga di AN, ebbe a riferire di "spintonamenti" dello stesso per guadagnarsi la fuga come in realtà poi avvenne.
Corretto, per il giudice d'appello, il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 6, perché AN si oppose al personale di polizia dopo essere già tratto in arresto, come riferito dall'agente Trombetta. Costui ebbe a riferire che "nel momento in cui" AN fu "bloccato" e messo nella parte più lontana della abitazione" iniziarono "i riti normali... perquisizione e tutto il resto".
2.1. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della istanza di rinnovazione o prosecuzione del dibattimento e di audizione di testi della difesa ammessi in dibattimento.
Ad avviso del ricorrente, non è corretta l'affermazione del giudice d'appello secondo cui all'udienza 3 dicembre 2003 vi è stata rinuncia all'escussione dei testi richiesti ab origine, in quanto il difensore d'ufficio ha condiviso, e ciò risulta in termini non equivoci dalle conclusioni riportate sul punto in verbale, solo la richiesta del Pubblico Ministero di lettura delle dichiarazioni dei testi già escussi innanzi al Tribunale in diversa composizione, ma non anche all'esame dei testi, RE AN e IC ON, indicati ritualmente dalla difesa.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 604 c.p.p., comma 6. L'annullamento della sentenza di primo grado avrebbe dovuto, in ogni caso, comportare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il Pubblico Ministero, peraltro, aveva richiesto Tesarne dell'ispettore Russo che aveva diretto le operazioni relative all'arresto di AN. Non risulta riportata in verbale rinunzia al teste de quo. In ogni caso, in presenza di non equivoci comportamenti delle parti, la Corte di merito avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce il difetto della motivazione, sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità in ordine all'a formazione di responsabilità. La ricostruzione resa dai due agenti di polizia, LL e RI, esclude, a differenza di quanto sostenuto dal giudice d'appello, che vi sia stata una minaccia o violenza per opporsi agli atti di polizia che essi, unitamente ad altro personale intervenuto, stavano compiendo. NO AN ha cercato solo di crearsi un varco per la fuga, senza spintonare la madre contro gli agenti, bensì si è semplicemente vincolato nell'incrociare la madre nello stretto corridoio.
2.4. Con un quarto motivo, si deduce la mancanza di dolo, in considerazione della condotta di NO AN, priva di atti di intimidazione e di violenza e, come tale, esclude che sia stata finalizzata a opporsi agli agenti.
2.5. La sentenza impugnata, per il ricorrente è carente di motivazione per non avere considerato le dichiarazioni di altri testi escussi in dibattimento e, in particolare, l'agente Cassaniti. La sentenza è in ogni carente in punto si ricostruzione della vicenda, poiché è priva di deposizioni importanti quali quella dell'ispettore Russo e dei due testi della difesa che costituivano e costituiscono prova decisiva, in quanto avrebbero consenti di specificare e precisare meglio le modalità del fatto.
2.6. Si deduce, infine, l'assoluta carenza di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 6, in quanto come è pacifico all'imputato non era stata notificata e comunicata l'ordinanza di custodia cautelare e non era stato ancora arrestato nel momento in cui si diede alla fuga.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, tranne che in punto di applicazione della aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 6. 2. Quanto alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per la mancata assunzione dei testi della difesa, va rilevato che il giudice d'appello ha risolto in termini corretti la questione posta. Si è precisato che il Tribunale, mutata la propria composizione, dispose la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e poi - una volta che pubblico ministero e la difesa acconsentirono alla lettura delle deposizioni già rese, senza insistere sulle rispettive ulteriori richieste di prova - ha pronunciato la sentenza di proscioglimento perché il reato era estinto per prescrizione.
Ne consegue che la difesa, là dove ha espresso il proprio consenso per la lettura delle precedenti deposizioni, ha rinunciato all'escussione dei testi richiesti.
La questione dedotta è, pertanto, priva di fondamento giuridico.
2.1. Altrettanto manifestamente infondata la questione relativa all'illegittimità della mancata rinnovazione dell'istruttoria per l'audizione di testi del pubblico ministero e, in particolare, dell'ispettore di polizia Russo.
L'annullamento della sentenza di primo grado in punto di estinzione del reato per prescrizione, dovuta alla erronea applicazione della disciplina in tema di prescrizione, non comporta l'inutilizzabilità delle prove acquisite nel corso del dibattimento di primo grado. L'art. 604 c.p.p., comma 6, evocato in ricorso, non sanziona con l'inutilizzabilità le prove formate dal giudice di primo grado che abbia dichiarato erroneamente l'estinzione del reato, bensì attribuisce al giudice d'appello il potere di rinnovare l'istruttoria dibattimentale solo"ove occorra" per decidere nel merito. In tal caso, i parametri di riferimento non possono che essere quello "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti" o, per i poteri d'ufficio, quello della "assoluta necessità", stabiliti rispettivamente dall'art. 603 c.p.p., commi 1 e 3. La Corte di merito, nel procedere a ricostruire la vicenda in base alle prove formate in primo grado, ha così escluso la necessità di riassumere le prove già formate in primo grado o di acquisire ulteriori prove, in ordine alle quali, peraltro, vi è stata una espressa rinuncia delle parti.
Mette conto rilevare che, una volta non fatta propria la prova richiesta dell'altra parte, l'imputato non ha interesse a censurare la mancata assunzione della prova richiesta dal Pubblico Ministero.
2.2. Quanto al difetto di motivazione anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, il ricorrente ripropone in questa sede questioni alle quali il giudice d'appello ha reso risposte adeguate, rispondenti alle risultanze processuali e corrette sotto il profilo giuridico.
La condotta descritta nella sentenza impugnata è stata correttamente valutata sotto il profilo giuridico. La Corte di merito ha descritto compiutamente i contenuti di quanto dichiarato dai due agenti di polizia, LL e RI, e ha in termini coerenti e adeguati argomentato sul significato di tali prove e dato conto delle ragioni per le quali le ha ritenute significative rispetto alle altre. In tal modo è pervenuto alla conclusione, rispondente al canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", che AN ha cercato di crearsi un varco per la fuga, spintonando la madre contro gli agenti così da porre un ostacolo agli agenti mentre procedano al suo arresto. Non è da revocare in dubbio che il semplice "spintone" o in ogni caso, il mero ostacolo materiale opposto al regolare svolgimento della pubblica funzione realizza l'elemento costitutivo richiesto per la configurazione del delitto di resistenza diretto a sanzionare la condotta che si caratterizza come opposizione "violenta o "intimidatoria" nei confronti del pubblico ufficiale mentre legittimamente compie un fare un atto d'ufficio
Il riferimento, dunque, non è al momento in cui AN è stato rintracciato nella sua abitazione, bensì a quello in cui gli agenti hanno cercato di portarlo fuori dalla sua abitazione e, in particolare, alla improvvisa reazione opposta agli agenti divincolandosi da loro e spintonando contro di loro la madre per guadagnarsi la fuga.
Come noto, la violenza o la minaccia, richiesti ai fini della configurazione dell'elemento materiale del reato di resistenza, possono essere esercitati con qualsiasi mezzo purché idoneo a incidere sull'attività del pubblico ufficiale;
idoneità correttamente ravvisata dal giudice di merito nell'atteggiamento di AN, cui aveva fatto seguito la sua fuga.
Il reato de quo è di mera condotta e richiede per la sua configurazione il dolo specifico e, dunque, si consuma indipendentemente dal raggiungimento dello scopo e ciò compra che l'idoneità della minaccia va valutata ex ante in relazione alle circostanze oggettive e soggettive del fatto.
La Corte d'appello si è attenuta a tale regula iuris e ha individuato nella condotta di NO AN gli elementi costitutivi del reato di resistenza.
In conclusione, sono stati correttamente descritti e valutati con completezza gli elementi di prova costituiti da circostanze riferite dagli organi di polizia e, pertanto, la vicenda, riassunta nei suoi punti significativi, è stata oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p. diretta a dare contenuti alla formula generale racchiusa nel citato art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 di dare "... conto ...dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".
3. Fondata è, invece, la censura circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
6. La condotta, come enunciata nell'imputazione e accertata dal giudice d'appello, si è caratterizzata quale opposizione "Violenta" agli organi di polizia mentre procedevano all'arresto di AN. La fattispecie di resistenza è diretta, si è già detto, a sanzionare chi si oppone a un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio, nel nostro caso costituito dall'arresto di AN. Ne discende una incompatibilità logico-giuridica della condotta "reattiva" all'arresto con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.6, che richiede per la sua configurazione "l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione" di un ordine d'arresto. Qui la condotta è un posterità rispetto all'esecuzione di misura restrittiva. Nel nostro caso, invece, la condotta è stata posta in essere per sottrarsi all'arresto e, dunque, senza uno iato temporale tra arresto e condotta criminosa.
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante de qua che va eliminata con il relativo aumento di pena applicato nella misura di due mesi di reclusione. Così la pena va rideterminata nella misura di mesi sei di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 6, ed elimina la pena di mesi due di reclusione così determinando la pena residua in mesi sei di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007