Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4626 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 6 2 6% 02LA CORTE SUI EM Oggetto Ampagnogione SEZIONE TERZA CIVILE shi orshauge Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: oh sepensions Dott. Angelo - Presidente GIULIANO R.G.N. 12980/99 1.10630Cron. Consigliere - Dott. Ugo FAVARA Consigliere- Rep. 1069 TRIFONE Dott. Francesco Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 17/01/02 Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig.. O. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3.10 sul ricorso proposto da: -# 2 APR 2002 IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA CELI PIETRO, elettivamente TIGRE' 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VARIE DCV CAFFARELLI, difeso dall'avvocato LUCIANO SCOGLIO con studio in 98122 MESSINA VIA GHIBELLINA 12, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TI CC, elettivamente domiciliato in ROMA 5041355 LUNGRE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo difende, giusta delega in 2002 atti;
controricorrente 67 -1-
contro
SAI SPA ASSIC IND NQ IMP DESIGNATA FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SANDRO TROJA, giusta procura speciale per AR DO OM di Torino del 22/07/99 rep. n. 325798; Play resistente - nonchè
contro
CORSO PAOLO;
intimato avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di MESSINA, emessa 1'08/04/99 e depositata il 22/04/99 (R.G. 191/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE;
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'inammissibilità. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 21.6.1988, RO CA citava davanti al tribunale di Messina IE EL e l'assicuratrice Titano s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'investimento occorsogli il 14.8.1982 nel mare di Mortelle, prossimo alla spiaggia, da parte del motoscafo condotto dal EL. Si costituivano i convenuti, che resistevano alla domanda. A seguito della 1.c.a. della Titano, il processo veniva riassunto nei confronti della SAI, quale impresa designata del F.G.V.S., e del commissario liquidatore della Titano. Conclusa l'istruttoria, il CA chiedeva l'emissione di un provvedimento ex art. 186 quater c.p.c.. Il giudice istruttore condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni, liquidati in f. 620 milioni, oltre rivalutazione ed interessi. La SA rinunciava alla sentenza e proponeva appello davanti alla Corte di appello di Messina. Non rinunciava alla sentenza il EL. In sede di inibitoria ex art. 283 c.p.c. si costituiva anche il EL, il quale eccepiva l'improponibilità dell'appello principale ed in via subordinata proponeva appello incidentale e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa ex art. 186 quater c.p.c.. 9. 3 La Corte di appello sospendeva la provvisoria esecuzione per la somma eccedente l'importo di £. 70 milioni. Anche il CA proponeva appello incidentale. La corte di appello di Messina, con ordinanza depositata il 22.4.1999 sospendeva l'appello fino alla definizione del giudizio di primo grado nei confronti del litisconsorte necessario EL IE, ritenendo che trattandosi di cause inscindibili non era possibile la trattazione separata, per cui era ipotizzabile una sospensione del procedimento fino a che il contraddittorio fosse integro con l'appello del litisconsorte avverso la emettenda sentenza nei suoi confronti, trovando tale soluzione fondamento nel principio di conservazione dell'appello con integrazione del contraddittorio, ipotizzato dall'art. 332 c.p.c. per le cause scindibili. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il EL. Resiste con controricorso il CA, che ha presentato memoria La SAI ha partecipato alla discussione. Motivi della decisione 1.Il ricorrente premette che egli, con la propria impugnazione ha inteso proporre sia ricorso ordinario ai sensi dell'art. 360 c.p.c. sia ricorso ex art. 111 cost., 4 sia ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c.. lamenta laCon il primo motivo di ricorso il ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 186 quater c.p.c., la violazione dell'art. 295 c.p.c., in relazione agli artt. 102, 331, 333 e 334 c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 332 c.p.c.. Premette il ricorrente che l'ordinanza in questione contiene non solo un'espressa statuizione di sospensione, ma anche di ammissibilità della rinunzia allauna statuizione inammissibilità sentenza da parte della sola SA e di dell'appello incidentale di esso ricorrente. Assume il ricorrente che l'ordinanza di sospensione in questione rappresenta un provvedimento abnorme, poiché ha disposto una sospensione del processo di appello a norma dell'art. 332 c.p.c.(relativa a cause scindibili) in un'ipotesi di litisconsorzio necessario e quindi di cause inscindibili;
che, nonostante l'indicazione della norma sospensione suddetta, l'ordinanza ha inteso disporre una necessaria del processo;
che, conseguentemente, ove non si ritenesse ammissibile il ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., si dovrebbe ritenere ammissibile il ricorso ex art. ritenersi 111 Cost. ed in via subordinata dovrebbe ammissibile il ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.. 5 In via gradata ove non potesse utilizzarsi il regolamento ' di competenza ex art. 42 c.p.c., il ricorrente solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 42 c.p.c., in quanto il provvedimento di sospensione in dell'art. 24 Cost., "impediscequestione, in violazione ingiustificatamente ogni possibile tutela volta ad evitare la prosecuzione del giudizio di primo grado tra l'attore ed necessari", in violazioneuno solo dei litisconsorti dell'art. 3 della Cost.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 186 quater c.p.c., la violazione dell'art. 102 c.p.c. (motivo di ricorso ex artt. 360 c.p.c. e 111 Cost.). Assume il ricorrente che la statuizione di ammissibilità e proponibilità dell'appello della SA è illegittima, come anche la statuizione dell'improponibilità e/o inammissibilità dell'appello incidentale del litisconsorte EL. Ritiene il ricorrente che l'art. 186 quater c.p.c., in ipotesi di litisconsorzio necessario, non legittima il superamento del principio dell'infrazionabilità del processo, fissato dall'art. 102 c.p.c.. Ove non si aderisse all'opinione proposta dal ricorrente, secondo cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la rinunzia alla sentenza effettuata da uno solo dei 6 illitisconsorti non produce alcun effetto, neppure per rinunziante, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 quater c.p.c. per violazione dei principi fissati dagli artt. 3 e 24 c.p.c.. 3.1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia inammissibile. va, anzitutto, rilevato che l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, costituisce solo un'ordinanza di sospensione del processo di una statuizione di ammissibilità e/oappello e non dell'appello principale della SAI e di proponibilità inammissibilità e/o improponibilità dell'appello incidentale del EL. Sul punto non vi è infatti alcuna pronuncia del giudice e l'osservazione in diritto, secondo cui la rinunzia ex art 186 quater c.p.c. alla sentenza da parte di un litisconsorte è efficace solo nei suoi confronti e non nei confronti degli altri litisconsorti non rinunzianti, indipendentemente dalla infondatezza (cfr. Cass. 20.10.2001, n. 13397), costituisce solo l'apparato argomentativo giuridico, sulla base del quale è stata disposta la sospensione, con la conseguenza non costituisce una declaratoria di ammissibilitàche essa dell'appello principale ed inammissibilità dell'incidentale.
3.2. Premesso ciò, va osservato che è inammissibile il ricorso sia sotto il profilo di ricorso ex art. 360 c.p.C., sia ९ 7 sotto il profilo di ricorso ex art. 111 Cost., sia infine come regolamento di competenza a norma dell'art. 42 c.p.c.. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'ordinanza di sospensione impropria del giudizio, in facoltativa quanto regola decidere sullesoltanto lo svolgimento del processo senza e' suscettibile dipretese dedotte in giudizio, non impugnazione, ne' mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., ne' mediante ricorso ex articolo 111 Costituzione, restando revocabile soltanto dal giudice che l'ha emessa. Avverso tale provvedimento, di natura non decisoria, le parti possono far valere le proprie doglianze, affermando ○ negando l'esistenza delle condizioni di legge per la sospensione, solo contestualmente alla impugnazione della sentenza che il procedimento nel presupposto abbia definito о della negazione delle predette dell'affermazione condizioni ( Cass. 9.1.1999, n. 121; Cass. 22.10.1998, n. 10480; Cass. 22/3/1996 n. 2498; Cass.3/8/1990 n. 7821). In particolare la non definitività e la natura non decisoria dell'ordinanza di sospensione, ma solo ordinatoria dello svolgimento del processo, comportano che la stessa non sia equiparabile ad una declaratoria di incompetenza configurabilità di una decisione temporanea e la non competenza sull'ammissibilità implicita sulla ) 0 8 inammissibilità) dell'impugnazione (cfr. Cass. 28.9.1999, n. 10710). precisare che dopo l'entrata in vigore 3.3.Occorre poi n. 353, che ha dell'articolo 6 legge 26/11/1990 introdotto l'impugnazione a norma dell'articolo 42 c.p.c. del provvedimento che dispone la sospensione necessaria del processo, quest'ultimo deve essere impugnato con ricorso da notificare alle parti che non vi hanno aderito nel termine perentorio di trenta giorni - indicato dall'articolo 47 c.p.c. che decorre dal giorno dell'udienza in cui l'ordinanza di sospensione pronunciata ovvero dalla comunicazione di detta se pronunciata fuori udienza (in tal senso: ordinanza Cass. 21/3/1997 n.2513 ).
4.E' pur vero che, come piu' volte affermato nella giurisprudenza di legittimita', il ricorso per cassazione puo' essere convertito in regolamento di competenza nel caso di erronea proposizione del primo in luogo del secondo, ma cio' possibile solo allorquando il ' e effettivamente proposto abbia tutti i requisiti ricorso di quello nel quale dovrebbe sostanziali formali e convertirsi: in particolare deve rimanere accertato il rispetto del termine perentorio di cui al secondo comma dell'articolo 47 c.p.c. (Cass. 22/8/1996 n. 7751; 4/6/1994 n. 5431; 14/4/1993 n. 4442). 9 Nella fattispecie il ricorrente ha espressamente prospettato che, essendo rispettato il suddetto termine di cui all'art. 47 c.p.c., il ricorso era presentato anche quale regolamento di competenza. Sennonchè il regolamento di competenza è ammissibile solo in relazione ad ipotesi di sospensione necessaria, disposta a norma dell'art. 295 c.p.c., e non in altri casi di sospensione (Cass. 4.6.1999, n. 5560; Cass. 12.5.1999, n. 4730). Infatti l'art. 42 c.p.c., nel prevedere che i provvedimenti per i quali il giudice disponga la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono essere impugnati solo con istanza di regolamento di competenza, riguarda, alla stregua del suo tenore letterale, soltanto i casi di sospensione necessaria, quali sono quelli delineati dalla norma richiamata e concernenti situazioni di pregiudizialità tra cause. Per la sospensione necessaria del giudizio, a norma dell'art. 295 c.p.c. non è sufficiente che tra due liti mera pregiudizialitàsussista una logica, ma occorre l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (Cass. 1.12.1998, n. 12198). 10 5.1. Nella fattispecie non si versa quindi in un'ipotesi di necessaria del processo di appello a normasospensione dell'art. 295 c.p.c.. Infatti non si tratta di due coesistenti controversie (con carattere pregiudiziale della decisione di una rispetto a quella di un'altra), ma di un'unica controversia sia pure in gradi diversi, il che non dà luogo ad ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. 18.9.1992, n. 10689).
5.2. Né è possibile, come pure il ricorrente ha richiesto, un'applicazione analogica dell'istituto di cui all'art. 42 c.p.c.. ove contempla il regolamento di Infatti l'art. 42 c.p.c., avversO il provvedimento di sospensione competenza necessaria del processo, integra un'eccezionale deroga al principio della non impugnabilità dei provvedimenti di tipo 3261; Cass. 1.6.2001, n.ordinatorio (Cass. 16.4.1997, n. 7435), con la conseguenza che non è possibile un'applicazione analogica di tale forma di impugnazione ad ipotesi di sospensione diversa da quella necessaria prevista 30.5.1996, n. 5002; Cass. dall'art. 295 c.p.c. (Cass. 9.8.1995, n. 8714).
6. Neppure è ammissibile il ricorso in questione quale impugnazione di provvedimento abnorme a norma dell'art. 111 Cost. 11 Richiamato qui quanto già detto al punto 3.2., ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., il termine "sentenza" non va inteso nel significato proprio del provvedimento emesso nelle forme e nei casi di cui agli art. 132 e 279 c.p.c., ma deve essere in guisa da ricomprenderviinterpretato estensivamente, tutti i provvedimenti giurisdizionali - anche se legittimamente emessi sotto forma di ordinanza o di decreto - rispetto ai quali non sia previsto alcun altro rimedio. Si rende, tuttavia, necessario che si tratti di provvedimenti aventi carattere decisorio, incidenti comunque sui diritti soggettivi, ed aventi piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale о processuale sul piano contenzioso (Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 1996, n. 10771; Cass. 13 febbraio 1999, n. 1209). pertanto l'ordinanza di sospensione, Nella fattispecie indipendentemente dall'infondatezza della sua assunta abnormità, in quanto non costituisce un provvedimento sconosciuto all'ordinamento giuridico, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 cost., poiché essa non contiene decisione in senso giuridico relativa a diritti alcuna soggettivi né pregiudica in alcun modo la decisione della causa, essendo strumentale ad essa, e d'altronde - si rende pienamente revocabile o modificabile dal giudice che l'ha emessa e non è idonea a passare in giudicato. 12 7.1.Priva di rilevanza è la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 c.p.c., sotto il profilo della violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 c.p.c., fondata sul rilievo che la non impugnabilità dell'ordinanza di sospensione emessa dal giudice di appello priverebbe il ricorrente dalla tutela volta ad evitare la prosecuzione del giudizio di primo grado esclusivamente tra l'attore ed uno dei litisconsorti necessari. Infatti il proseguimento del giudizio di primo grado solo tra uno dei litisconsorti necessari e l'attore, non conseguenza dell'ordinanza di sospensione del giudizio di secondo grado e dell'inammissibilità della sua impugnazione regolamento di competenza, bensì dell'adottata con interpretazione nella fattispecie dell'art. 186 quater c.p.c., ed in particolare della risoluzione della questione se sia ammissibile una rinunzia alla sentenza effettuata da uno solo dei litisconsorti ed, in caso positivo, se la stessa produca effetti solo nei confronti del rinunziante o anche nei confronti degli altri litisconsorti non 20.10.2001, n. rinunzianti (questione trattata da Cass. 13397). consegue che, in questa sede di impugnazione 7.2.Ne dell'ordinanza di sospensione del giudizio di appello, è egualmente irrilevante la seconda questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, in merito al B 13 dubbio di costituzionalità dell'art. 186 quater c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., perché sarebbe leso il suo diritto di proseguire il giudizio di primo grado secondo le regole ordinarie e con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e solo successivamente alla sentenza di primo grado proporre l'eventuale impugnazione. Infatti la tesi propugnata dal ricorrente, quale conforme ai principi costituzionali, è rilevante O nell'ulteriore prosieguo del giudizio di primo grado effettuato, dopo la rinuncia, in assenza del litisconsorte rinunciante ovvero in sede di provvedimento decisorio sull'ammissibilità inammissibilità degli appelli proposti dal rinunziante e/o dai non rinunzianti, e non in questa sede di ricorso avverso un provvedimento ordinatorio di sospensione del giudizio di secondo grado. Infatti, ove anche in ipotesi si ritenesse ammissibile il presente ricorso avverso l'ordinanza impugnata di sospensione, la decisione atterrebbe esclusivamente al punto se detta sospensione del giudizio di appello poteva (o non poteva) legittimamente effettuarsi, ma non al punto se il giudizio di primo grado doveva necessariamente continuare anche nei confronti del litisconsorte rinunziante (vizio che in ipotesi affliggerebbe il giudizio e la sentenza di primo grado) ovvero al punto dell'ammissibilità o inammissibilità K14 degli appelli, questione che si porrà al giudice di appello solo al momento della decisione sulle impugnazioni. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, lì 17 gennaio 2002. Il Presidente Il cons. est. Autonio Segreto фарь IL CANCEL ERE C1 Gina Gasoli Depositata in Cancelleria Goggi, 1 2.4.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 1097 129.11 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 I1400T 41,32 0170,43 Registrato in c . 3 MOG 2002 do 4Ą veracioIn 22216 170143 ( NDSETANCA (43 (Dat Resp (D: 15