Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/04/2025, n. 11343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11343 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto AULA 'A'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO MANNA
Numero registro generale 22041/2023 Numero sezionale 14/2025 Numero di raccolta generale 11343/2025 Data pubblicazione 30/04/2025
-
Oggetto
Licenziamento discriminatorio
Sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore
-Presidente Repechage
Accomodamenti
ragionevoli
Indennità risarcitoria
Dott. ROBERTO RIVERSO
- Consigliere -
Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO
Dott. FABRIZIO AMENDOLA
- Consigliere - - Consigliere -
Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO
- Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 22041-2023 proposto da:
Interessi ex art. 1284, comma quarto,
C.C.
R.G.N. 22041/2023
Cron.
Rep.
2025
14
HI TI DI LL SO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, ud. 08/01/2025 LL SO, DI AC, LL FULVIO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati RICCARDO PINZA, ALBERTO PIZZOFERRATO;
PU
DI
contro
- ricorrenti principali -
GI TI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato AMOS ANDREONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MAZZINI;
- controricorrente -
ricorrente incidentale -
nonché contro
HI TI DI LL SO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
1
Firmato Da: FRANCESCO GIUSEPPE CASO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7e70a26ffc5c83ca - Firmato Da: ANTONIO MANNA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1db9dd270b3af65f
Oscuramento disposto LL SO, DI AC, RI registro generale 22041/2023 FULVIO;
Numero sezionale 14/2025 Numero di raccolta generale 11343/2025
- ricorrenti principali - controricorrenti incidentali -Data pubblicazione 30/04/2025 avverso la sentenza n. 429/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/09/2023 R.G.N. 208/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale con assorbimento dei motivi di ricorso incidentale o, in subordine, con rigetto dei motivi del ricorso incidentale;
udito l'avvocato MARCO GIARDETTI per delega avvocato ALBERTO PIZZOFERRATO;
udito l'avvocato GIUSEPPE MAZZINI.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 74/2023 il Tribunale di Forlì rigettava l'opposizione di GI NT e quella della IC TI s.n.c. e di AR SO, AR IO e DI NT all'ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva annullato, perché ritenuto illegittimo (ma non nullo), il licenziamento intimato da detta società alla GI con nota del 24.2.2018 e aveva condannato la società resistente a riassumere l'attrice o, in mancanza, a risarcirle il danno che le aveva cagionato, con condanna in quest'ultimo caso di tutti i resistenti in solido a versarle un'indennità di complessivi € 8.794,05 (pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto quantificata), da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da aumentarsi degli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 22041/2023 Numero sezionale 14/2025
Numero di raccolta generale 11343/2025
2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bologna rigettava il reclamo incidentalepata pubblicazione 30/04/2025 proposto dalla IC TI s.n.c. e dai suoi soci sopra indicati contro la sentenza di primo grado e, in parziale accoglimento del reclamo principale proposto dalla GI contro la stessa sentenza, e in riforma sul punto di quest'ultima, confermata quanto al resto, dichiarava la nullità del licenziamento impugnato, condannava, per l'effetto, detta società, ai sensi dell'art. 18, 1° e 2° comma, I. n. 300/1970 novellato, a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro in precedenza occupato;
condannava, altresì, la IC TI s.n.c. in solido con i ridetti soci al corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno sofferto in conseguenza del patito licenziamento, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto (determinata nella somma lorda di € 2.270,83), maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da rivalutarsi secondo gli indici Istat e da aumentarsi degli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto al soddisfo;
condannava, inoltre, i predetti in solido a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale della GI;
rigettava, per il resto, il reclamo principale di quest'ultima; condannava, infine, i reclamati/reclamanti incidentali al pagamento delle spese come liquidate per le due fasi del primo grado e per il secondo grado.
2.1. La Corte territoriale, dopo aver riferito il pregresso svolgimento della doppia fase del primo grado, le posizioni assuntevi dalle parti, le ragioni delle decisioni rese in prime cure, ed i motivi dei contrapposti reclami, rilevava che il giudice dell'opposizione aveva, tra l'altro, considerato, che, con nota del 24.2.2018, la lavoratrice era stata licenziata
in
quanto,
"ferma
restando
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Oscuramento disposto
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l'inesistenza di mansioni di cui alla lett. c)", ossia quelle, tra le altre, indicate dal medico competente, "e dipata pubblicazione 30/04/2025 assistenza ai clienti presso lo showroom, le attività di cui alle lett. a) e b)", pure indicate da detto medico, "si sono rivelate, in concreto, del pari non espletabili da parte Sua, atteso che, da una parte, il medico competente ha previsto limitazioni così rilevanti (tra cui limitazioni di orario, aiuto da colleghi, pausa) da non consentirne lo svolgimento e che, dall'altra, non sussiste una mole di lavoro tale da legittimare e rendere sussistente un sia pur minimo interesse all'impiego di un dipendente in dette mansioni, oltre tutto con limitazioni per orario di lavoro e per impiego tali da escludere la possibilità di poter utilmente fruire dell'attività lavorativa eventualmente espletata", in assenza di un possibile impiego alternativo.
2.2. Quindi, la Corte preliminarmente rilevava che, al di là della qualificazione giuridica contenuta nella lettera di licenziamento (ossia, per giustificato motivo oggettivo), avuto riguardo alle ragioni ivi enunciate a fondamento del medesimo (inidoneità alla prestazione lavorativa per cui la lavoratrice era stata assunta), il recesso per cui è causa doveva qualificarsi come licenziamento per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore.
3. Tanto considerato, la Corte d'appello, richiamata una serie di precedenti (di merito e di legittimità) e ritenute esaustive e convincenti le considerazioni del giudice della fase sommaria e del giudice dell'opposizione, riteneva anzitutto che la IC TI di AR SO & C. s.n.c. non avesse adempiuto gli oneri di allegazione e prova su di essa gravanti ricostruiti sulla base della giurisprudenza citata al fine di dimostrare la legittimità del licenziamento impugnato, con conseguente reiezione
-
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Oscuramento dispost del primo motivo di reclamo incidentale.
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Data pubblicazione 30/04/2025
4. Inoltre, secondo la Corte, meritava accoglimento raccolta generale 11343/2025 reclamo principale proposto dalla lavoratrice nella parte in cui, con i primi due motivi, invocava l'applicazione nei suoi confronti della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, 1º e 2º comma, della legge 300/1970 nel testo novellato dalla legge 92/2012. 4.1. Riteneva, infatti, che la condizione della lavoratrice, che la limitava permanentemente, sia pure in misura ridotta, nello svolgimento della propria attività lavorativa, doveva essere ricondotta alla nozione di handicap/disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis, d.lgs. n. 216 del 2003. 4.2. Fatto riferimento ad una serie di fonti interne, dell'Unione europea e internazionali, la Corte, ritenuta l'applicabilità, nel caso in esame, del cit. art. 3, comma 3 - bis, d.lgs. n. 216/2003, concludeva che il licenziamento per cui è causa, intimato sic et simpliciter in correlazione allo stato di handicap/disabilità della GI, senza alcun tentativo di repechage nei suoi confronti e senza nemmeno ricercare alcun "ragionevole" mutamento dell'organizzazione aziendale finalizzato alla conservazione del suo posto di lavoro, con per di più l'esplicita manifestazione di volontà di non voler adempiere a tali obblighi legali (richiamando le dichiarazioni della legale rappresentante della società rese nel corso dell'incontro del 19.12.2017, fonoregistrato) doveva considerarsi discriminatorio per palese violazione del "principio della parità di trattamento delle persone con disabilità" o, comunque, nullo ex art. 1418 c.c. per violazione della norma imperativa di cui all'art. 3 cit., con conseguente applicabilità nei confronti della lavoratrice della tutela
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Oscuramento disposto
reintegratoria ex art. 18, commi 1 e 2, I. n. 300/1970.
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5. La Corte distrettuale giudicava fondato anche iData pubblicazione 30/04/2025 terzo motivo di reclamo della lavoratrice, a mezzo del quale si censurava la quantificazione operata dal giudice a quo dell'ultima retribuzione mensile globale di fatto alla stessa spettante.
6. Invece, la Corte riteneva non meritevole di accoglimento il quarto motivo del reclamo della lavoratrice (rubricato "4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 429 cpc in connessione con l'art. 1284 comma IV c.c. per mancato riconoscimento degli interessi "moratori" dalla domanda giudiziale").
7. Infine, liquidava le spese processuali in favore della lavoratrice "come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia da considerarsi di bassa complessità ed all'assenza di attività istruttoria nella presente fase di reclamo e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui l'esiguità dell'attività defensionale posta in essere in favore della lavoratrice reclamante)".
8. Avverso tale decisione, la IC TI & C. s.n.c. e i predetti tre soci della stessa hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
9. L'intimata ha resistito con
controricorso,
contenente ricorso incidentale, a mezzo di due motivi. 10. I ricorrenti principali hanno depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale della lavoratrice.
11. A seguito della fissazione di pubblica udienza,
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Oscuramento disposto
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entrambe le parti private hanno depositato memoria, e il P.M. ha depositato memoria in cui ha concluso perData pubblicazione 30/04/2025 l'accoglimento del ricorso principale, con assorbimento dei motivi di ricorso incidentale o, in subordine, con rigetto dei
motivi del ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 42 d.lgs. n. 81/2008, degli artt. 15 e 18, commi 1 e 2, legge n. 300/1970, in connessione con l'art. 1418 c.c., e dell'art. 3, comma 3- bis, d.lgs. n. 216/2003", per avere il giudice di secondo grado ritenute applicabili al caso di specie le norme in rubrica indicate "sull'erroneo presupposto, non provato dalla lavoratrice, della ricorrenza di uno status di handicap/disabilità e della conseguente discriminazione che dalla stessa sarebbe stata subita".
2. Con il secondo motivo gli stessi denunciano ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003 e delle disposizioni di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.", perché il giudice di secondo grado ha violato le suddette norme "con riguardo all'asserita violazione dell'obbligo di adottare, nei luoghi di lavoro, accomodamenti ragionevoli, anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto".
3. Con un terzo motivo essi ex art. 360, comma 1, n. 4 e/o n. 5, c.p.c. denunciano "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e/o motivazione assente e/o apparente".
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Oscuramento disposto
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Deducono che il "giudice di secondo grado ha errato, nello statuire, con una motivazione del tutto assente e/oData pubblicazione 30/04/2025 apparente, che la Società datrice di lavoro non avrebbe fornito in giudizio la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice dell'impossibilità di una collocazione alternativa della lavoratrice nel contesto aziendale".
4. Con un quarto motivo denunciano ex art. 360, comma 1, c.p.c. "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 I. 300/1970 e dell'art. 115 c.p.c.". Assumono che il "Giudice di secondo grado ha violato e/o falsamente applicato le disposizioni di cui all'art. 18 I. n. 300/1970 sub specie di individuazione della base per il calcolo dell'indennità dovuta al lavoratore ingiustamente licenziato e ha, inoltre, erroneamente rilevato la mancata contestazione da parte della Società allora resistente del conteggio svolto in giudizio dalla lavoratrice".
5. Con il primo motivo del ricorso incidentale la lavoratrice denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1284 IV comma c.c. in relazione anche all'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)". Si duole che la sentenza impugnata non abbia "riconosciuto, dalla domanda giudiziale, gli interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. applicabile a tutti i rapporti contrattuali, essendo essa peraltro norma speciale rispetto all'art. 429 c.p.c. ordinariamente diretto a compensare generalmente il danno da ritardo di pagamento, ed integrativa del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.".
6. Con il secondo motivo dello stesso ricorso denuncia "Violazione e/o falsa applicazione del DM n. 55/2014 anche in connessione con l'art. 10 cpc con riferimento alla
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non corretta liquidazione dei compensi professionali (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.). Inesistenza della motivazione in pata pubblicazione 30/04/2025 ordine alla liquidazione operata: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Costituzione (art. 360 comma 1 n. 4 e/o 5 c.p.c.)". Lamenta che la sentenza impugnata ha "liquidato compensi inferiori ai minimi tariffari previsti per cause di valore indeterminabile di bassa complessità ex DM n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni con esclusione, per l'appello, della fase per l'attività istruttoria/trattazione, nonché per avere comunque erroneamente determinato il valore della causa indeterminato essendo invece determinabile in base alla moltiplicazione della retribuzione globale di fatto determinata in sentenza di euro 2.270,83 da moltiplicarsi per tutte le mensilità dal recesso (febbraio 2018) alla sentenza oltre eventualmente a 15 mensilità, oltre accessori di legge, ciò che avrebbe condotto alla determinazione del valore oltre 100.000 euro (circa 55 mensilità x 2.270,83 oltre accessori) e quindi con applicazione dello scaglione relativo alle causa da 52.000 a 260.000". Impugna la sentenza "anche per assenza di motivazione nella parte in cui ha considerato la causa di bassa complessità ed ha operato la riduzione ex art. 4 DM n. 55/2014 non consentendo le espressioni usate di comprendere le ragioni ed il percorso logico giuridico seguito".
7. Esaminando le censure del ricorso principale secondo ordine logico-giuridico, occorre muovere dal terzo motivo di tale ricorso, il cui eventuale accoglimento condurrebbe alla cassazione dell'impugnata sentenza.
8. Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale motivo che si riferisce in via cumulativa o alternativa ("e/o") ai mezzi di cui ai n. 4) e n. 5) del primo comma dell'art. 360 c.p.c. -
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sia inammissibile.
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9. Secondo questa Corte, infatti, l'omesso esame di Data pubblicazione 30/04/2025 un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante;
non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive;
gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).
9.1. Ebbene, i molteplici elementi dei quali i ricorrenti
principali
deducono
l'omessa
considerazione
nell'impugnata sentenza sono in realtà elementi istruttori, e più precisamente prove orali e documentali (cfr., in particolare, pagg. 22-23 del loro ricorso). Peraltro, detti ricorrenti neanche specificano come e quando detti precipui elementi abbiano formato oggetto di discussione processuale tra le parti (il che rientra negli oneri d'indicazione di chi ricorra per cassazione con il mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.: cfr., ex multis, Sez. un. n. 21973/2021).
tutto
9.2. I ricorrenti del resto reputano "del censurabile... la scelta degli elementi di fatto che hanno
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indotto il Collegio giudicante ad accogliere il reclamo principale proposto dalla lavoratrice e a respingere quellopata pubblicazione 30/04/2025 incidentale proposto dalla Società, ...": si tratta di censura inammissibile in questa sede, spettando in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass. n. 25608/2013).
9.3. Inoltre, i ricorrenti propongono una vera e propria totale rivisitazione del quadro probatorio (cfr. in particolare pagg. 24-25 del ricorso), trascurando che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (v. per tutte Sez. un. n. 34476/2019).
9.4. Pertanto, la censura è inammissibile anche là dove fa riferimento, in termini peraltro meramente assertivi, all'ipotesi di motivazione assente o apparente. 10. Possono essere congiuntamente esaminati, per la loro connessione, il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che sono privi di fondamento. 11. Il primo motivo presenta profili d'inammissibilità là dove prospetta, in realtà, una critica dell'apprezzamento probatorio operato dalla Corte territoriale (v. pag. 11 nei passi in cui si assume che quest'ultima non avrebbe tenuto in considerazione, da un lato, determinati documenti
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prodotti dalla società, e dall'altro, che la lavoratrice non avrebbe provato in giudizio che la società fosse apata pubblicazione 30/04/2025 conoscenza del riconoscimento da parte dell'Inail del grado d'invalidità permanente del 16% al quale fa riferimento la pronuncia impugnata). 11.1. Parimenti inammissibile è lo stesso primo motivo, là dove si assume che la Corte "ha concluso nel senso della riconducibilità della menomazione fisica che al tempo interessava la lavoratrice nella nozione di handicap/disabilità, senza in alcun modo motivare il dato dal quale avrebbe tratto siffatta conclusione". Per tal modo, infatti, in seno a censura formulata esclusivamente in chiave di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., è dedotta un'anomalia
motivazionale.
12. Nota, peraltro, il Collegio che l'accertamento fattuale operato dalla Corte distrettuale è essenzialmente basato su una motivata conferma di quanto appurato nella doppia fase del primo grado (cfr. pagg.
6-7 e pagg. 15-17 della sua sentenza), in quanto solo la diversa soluzione giuridica in punto di piena tutela in favore della lavoratrice dalla stessa Corte raggiunta (cfr. pagg. 17-19 della motivazione) si fonda piuttosto sulla qualificazione del recesso datoriale quale licenziamento discriminatorio. 12.1. Ebbene, detta conclusione è conforme all'indirizzo di recente espresso da questa Corte.
In particolare, da ultimo, Cass., sez. lav., sent. 22.5.2024, n. 14307, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni se intimato in violazione dell'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" (sancito, in
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Oscuramento disposto attuazione di obblighi comunitari, dall'art. 3, comma 3
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registro generale 22041/2023 d.lgs. n. 216 del 2003) e, quindi, in violazione di doveri raccolta generale 11343/2025 imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono ad una Data pubblicazione 30/04/2025 persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori - realizza una discriminazione diretta ed è pertanto nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, commi 1 e 2, st. lav.". 12.2. Detta sentenza di questa Corte è fondata su motivazione in punto di diritto che fa riferimento a quadro normativo interno e sovranazionale, analogo a quello considerato dai giudici di secondo grado (cfr. §§ 2./2.8. di Cass. n. 14307/2024), e ad essa si rimanda anche ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c. 12.3. La stessa decisione, inoltre, è stata resa in relazione a fattispecie concreta analoga a quella che qui ci occupa, relativa a sopravvenuta inidoneità parziale alle mansioni di un lavoratore.
limitava
13. E nel caso di specie i giudici di secondo grado, in base ad accertamento fattuale non sindacabile in questa sede di legittimità (per quanto detto nell'esaminare il terzo motivo), hanno ritenuto: a) che, all'atto del licenziamento, la condizione della lavoratrice la permanentemente, sia pure in misura ridotta, nello svolgimento della propria attività lavorativa;
b) che tale condizione doveva essere ricondotta alla nozione di handicap/disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003; c) che il licenziamento era stato intimato in correlazione allo stato di handicap/disabilità della lavoratrice, senza alcun tentativo di repéchage nei suoi confronti e senza nemmeno ricercare alcun "ragionevole" mutamento dell'organizzazione aziendale finalizzato alla conservazione del suo posto di lavoro.
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14. Anche il quarto motivo del ricorso non è fondato.
Numero di raccolta generale 11343/2025 Data pubblicazione 30/04/2025
15. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., D. i ricorrenti principali lamentano che il giudice di secondo grado, in maniera del tutto disancorata dalle risultanze processuali, ha ritenuto non oggetto di contestazione il conteggio svolto dall'allora ricorrente in punto di retribuzione globale di fatto da prendere in considerazione ai fini della tutela di cui all'art. 18 st. lav. 15.1. Tale critica, tuttavia, non è aderente alla motivazione resa sul punto specifico dalla Corte territoriale.
Quest'ultima, infatti, non ha ritenuto non contestato il conteggio proposto dalla lavoratrice circa la sua ultima retribuzione globale di fatto, come sembrano sostenere gli attuali ricorrenti per cassazione, bensì ha giudicato tale conteggio "apparentemente corretto e non oggetto di contestazione da un punto di vista aritmetico". Pertanto, la non contestazione attribuita dalla Corte agli allora reclamati era appunto circoscritta al profilo aritmetico di detto conteggio. 16. E ciò è riprovato dal piano rilievo che la stessa Corte è entrata nel merito giuridico della questione sollevata dalla lavoratrice (con il terzo motivo del suo reclamo) di includere nel computo dell'ultima retribuzione globale di fatto anche "i permessi, ROL, festività ed il rateo di ferie non maturate e non godute per il recesso", ossia, gli elementi retributivi non considerati a tal fine dal primo giudice. 16.1. In tal senso la Corte ha fatto capo al principio secondo cui la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito
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Numero di raccolta generale 11343/2025
se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati apata pubblicazione 30/04/2025 particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi carattere occasionale o eccezionale;
principio costantemente affermato da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 6744/2022). 16.2. Ora, è meramente assertivo l'assunto dei ricorrenti principali per cui "dalla base di calcolo dell'indennità per ingiusto licenziamento vanno, dunque, escluse, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di secondo grado, le indennità sostitutive di ferie, festività, permessi retribuiti, riduzione di orario di lavoro e così via". La deduzione, invero, si fonda esclusivamente sul richiamo ad un precedente di merito (Corte app. Roma n. 3263/2018), ma prescinde del tutto dalla prospettazione della natura di ognuno dei singoli compensi inclusi nel calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto: in particolare, non viene spiegato perché ognuno di essi fosse compenso eventuale e di cui non sarebbe certa la percezione oppure legato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ed aventi carattere occasionale o eccezionale. 17. Passando ad esaminare i motivi del ricorso incidentale, il primo di essi non è fondato. 18. L'art. 1284 c.c., sotto la rubrica "Saggio degli interessi", nel testo vigente all'epoca dei fatti di cui è causa e tuttora, recita: Il saggio degli interessi legali è determinato, in misura pari al 5 per cento in ragione di anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre
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dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può Numero sezionale 14/2025 modificarne annualmente la misura, sulla base delData pubblicazione 30/04/2025 rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale". Gli ultimi attuali due commi dell'articolo (quarto e quinto) sono stati aggiunti dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. nella I. n. 162/2014, significativamente rubricato "Misure per il contrasto nei ritardi dei pagamenti". 19. L'art. 429 c.p.c., con la rubrica "Pronuncia della sentenza", al comma terzo recita: "Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di
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Oscuramento dispostovalore del suo credito, condannando al pagamento de somma relativa con decorrenza dal giorno della
maturazione del diritto".
20. Questa Sezione, molto di recente, in relazione a motivo di ricorso analogo a quello ora in esame, in cui pure veniva dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1284, comma quarto, C.C. novellato, ha considerato che le Sezioni unite della Corte "(sentenza n. 12449 del 2024) hanno recentemente chiarito che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale;
entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284; la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. superinteressi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4; con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli
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interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
dapata pubblicazione 30/04/2025 quanto precede deriva che, in forza del fondamentale principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., gli interessi maggiorati devono costituire oggetto di una espressa domanda che ne evidenzi gli ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale, ..." (così nel § 5.2. di Cass., sez. lav., 21.11.2024, n. 30087). 21. Nel caso in esame (diversamente rispetto a quello considerato in Cass. n. 30087/2014 ora cit.) la ricorrente incidentale ha dedotto che, sin dal ricorso introduttivo del giudizio (poi, in sede di opposizione e, quindi, in sede di reclamo) aveva chiesto, in relazione alle sue domande principali e subordinate, la condanna delle controparti "al pagamento a favore dell'odierna ricorrente degli interessi legali anche ex art. 1284 IV comma c.c., moratori e compensativi, oltre rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al saldo" (cfr. pag. 27 del controricorso). 22. Nota, ora, il Collegio che nella già cit. sent. n. 12449/2024 le Sezioni unite, dopo aver riferito di un primo indirizzo emerso in sede di legittimità, in presenza di esecuzione forzata su titolo esecutivo giudiziale, avevano considerato: "Vi è tuttavia un altro indirizzo, soggiacente una serie di pronunce della Corte (essenzialmente della Sezione lavoro), non emerso a livello di principio di diritto, secondo cui la formula dei commi 4 e 5 dell'art. 1284 è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. 20 gennaio 2021, n. 943; 23 settembre
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2020, n. 19906; 12 novembre 2019, n. 9212; 25 marzo 2019, n. 8289; 7 novembre 2018, n. 28409). In relazione pata pubblicazione 30/04/2025 ad impugnazioni che denunciavano l'omesso riconoscimento, da parte del giudice del merito, degli interessi legali di cui al quarto comma, si è risposto che il provvedimento doveva ritenersi integrato da quest'ultima previsione" (così alla facciata quinta di detta sentenza nell'ambito del § 1. della motivazione). 22.1. Sempre le Sezioni unite di questa Corte, nell'ambito dei presupposti applicativi che possono emergere, secondo i vari casi, in relazione alla natura della fonte dell'obbligazione, avevano posto in luce "l'area dei crediti di lavoro" (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.) (cfr. il seguito del § 3 di Sez. un. n. 12449/2024). 23. Occorre, infine, sottolineare che il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite è esplicitamente riferito al titolo esecutivo di formazione giudiziale. Invero, il principio enunciato è il seguente: "ove il giudice disponga il pagamento degli <<interessi legali>> senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
dalla
23.1. Tanto del resto in perfetta conformità alla questione di diritto di cui erano state investite le Sezioni
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unite in base a rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da un tribunale in causa di opposizione a precetto, fondato supata pubblicazione 30/04/2025 titolo esecutivo appunto di formazione giudiziale (costituito
da una sentenza).
24. E tale specifico ambito di operatività del riferito principio di diritto induce a riflessioni ulteriori anche in base al piano rilievo che la controversia che ci occupa, non verte affatto su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ma riguarda caso nel quale, come già notato, la richiesta di applicazione dell'art. 1284, comma quarto, c.c. era contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, e, come già riportato in narrativa, è stata disattesa anche in secondo grado. 25. Osserva il Collegio che, sul piano strettamente letterale, il rinvio che si legge agli interessi legati nel terzo comma dell'art. 429 c.p.c. potrebbe riferirsi anche al quarto comma dell'art. 1284 c.c., sia pure con qualche evidente difficoltà di coordinamento tra le due previsioni. In particolare, il terzo comma dell'art. 429 c.p.c. menziona gli interessi legali solo nell'inciso "oltre gli interessi nella misura legale"; e attualmente nell'art. 1284 c.c. troviamo due saggi degli interessi, sempre legali, quello, per così dire, ordinario, ma "variabile", di cui al primo comma, e quello sancito dal comma quarto, alle condizioni ivi stabilite.
C.C.,
Inoltre, il comma quarto dell'art. 1284 soprattutto dopo l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite sopra riassunto, è in sintesi "norma sulla domanda giudiziale di parte"; mentre la disposizione di cui all'art. 429, comma terzo, c.p.c. è "norma sulla sentenza del giudice del lavoro", e non a caso chiude un articolo
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rubricato "Pronuncia della sentenza".
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Per rendere compatibili le due previsioni dovrebbe, Data pubblicazione 30/04/2025 quindi, ipotizzarsi che il giudice, "quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro", debba determinare gli interessi, prima, nella misura legale ex art. 1284, comma primo, c.c., "con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto" (maturazione, di regola, anteriore all'inizio del giudizio), e, poi, "dal momento in cui è proposta domanda giudiziale", nella diversa misura legale ex art. 1284, comma quarto, c.c., salvo comunque dover determinare "il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del suo credito". 26. Dunque, il non certo intuitivo coordinamento tra le due disposizioni, introdotte in tempi alquanto distanziati e per ragioni del tutto differenti, rende dovute considerazioni di ordine sistematico. 26.1. Deve allora rilevarsi che nella Relazione illustrativa all'art. 17 d.l. n. 132/2014 (poi convertito in legge), che introdusse il comma quarto dell'art. 1284 c.c. (oltre che il quinto comma), è dichiarata l'esigenza di "evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato". Del resto, parecchie voci dottrinali hanno concluso che con tale novella si sia voluto introdurre una vera e propria pena privata a carico del debitore, sull'assunto che la misura prevedibile del risarcimento, essendo prima ancorata al (solo) saggio d'interesse legale, non costituisse una ragione sufficiente per indurlo ad astenersi dall'inadempimento, in quanto per ipotesi inferiore al
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lucro ritraibile dall'inadempimento stesso.
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27. Tale ratio dell'intervento normativo del 2014 porta Data pubblicazione 30/04/2025 a riconsiderare come esso si possa collocare rispetto al disposto dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., secondo l'assetto interpretativo dello stesso ormai da tempo raggiunto in base a diversi interventi sia della Corte costituzionale (sent. n. 13/1977; n. 207/1994; n. 459/2000) che di questa Corte di legittimità, anche a Sezioni unite. 28. Senza pretesa di completezza, allora, giova ricordare che le Sezioni unite, chiamate a dirimere un contrasto nuovamente insorto nella Sezione lavoro della stessa Corte di legittimità sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in Cass., sez. un., 29.1.2001, n. 38, pur non mancando di rilevare che il debito di valore costituisce "categoria non legale, comunemente accettata per decenni nella pratica del foro ma ultimamente da qualcuno contestata", hanno deciso di comporre detto contrasto affermando che gli interessi debbono calcolarsi sulla somma via via rivalutata;
il che (come le stesse Sezioni unite non hanno mancato di ricordare, richiamando il loro precedente e noto intervento di cui a Cass., sez. un., n. 1712/1995) è la modalità tipica con cui si procede al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale. Inoltre, nella stessa decisione le Sezioni unite avevano espressamente affermato che già il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del "valore" della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di "remora" (ossia di pena privata), tipica del terzo comma dell'art.
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429 c.p.c.
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Pertanto, se il cumulo di rivalutazione monetaria eData pubblicazione 30/04/2025 interessi assolve ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, la disposizione di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. appare praticamente estranea alla materia dei crediti di lavoro. 28.1. E, a quest'ultimo proposito, si deve sottolineare che, secondo un orientamento assolutamente consolidato di questa Sezione, anche di recente confermato, l'art. 429, comma terzo, c.p.c., nell'utilizzare l'ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (compresi quelli risarcitori) e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. n. 13624/2020 ed ivi in motivazione i precedenti in senso conforme;
e in termini, ex multis, tra le più recenti Cass. n. 9855/2024; n. 6265/2024; n. 419/2024; 32408/2023). E nella specie viene appunto considerazione un credito di natura risarcitoria (ex art. 18, comma secondo, I. n. 300/1970 novellato) in relazione a rapporto lavorativo tra privati.
n.
in
29. In questa sede l'analisi è stata limitata appunto ai crediti di lavoro "privati" in relazione all'oggetto precipuo del giudizio. Noto è, difatti, che per i crediti previdenziali (v. art. 16 d.lgs. n. 412/1991) e per i crediti da lavoro pubblico (v. art. 22 1. n. 724/1994) valgono regole differenti da quelle dettate dall'art. 429, comma terzo, c.p.c. 30. Ritiene in definitiva il Collegio che, se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione cumulo già "penalizzante" per il debitore per come previsto ab origine
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dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 "Data pubblicazione 30/04/2025
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andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi "punitivi" (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost. Dunque, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico. 31. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato in tutte le sue articolazioni.
avuto
32. In primo luogo, esattamente la Corte di merito ha riguardo "al valore indeterminato della
controversia".
la
dei
32.1. Giova anzitutto premettere che, ai sensi dell'art. 6 d.m. n. 147/2022, Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente determinazione dei parametri per la liquidazione compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le disposizioni dello stesso "regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore". 32.2. Ebbene, nel caso di specie le prestazioni professionali del difensore della lavoratrice vittoriosa si sono esaurite successivamente appunto all'entrata in vigore dell'ora cit. d.m. n. 147/2022, tenendo conto che già la doppia fase del primo grado ex rito c.d. ER si è
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conclusa nel 2023.
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33. A termini dell'art. 5, comma 5, d.m. n. 55/2014 Data pubblicazione 30/04/2025 (non modificato successivamente): "Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considera di valore indeterminabile". Il seguente comma 6 dello stesso art. 5 recita nella versione modificata dall'art. 2, comma 2 lett. a) e b), d.m. n. 147/2022: "Le cause di valore indeterminabile si considerano (di regola e) a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera (di regola e) a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00". 33.1. Pertanto, nel testo novellato di detto comma, applicabile ratione temporis in causa, sono state eliminate le parole (sopra riportate tra parentesi) "di regola e". 34. Sono giuridicamente infondate le considerazioni della ricorrente incidentale secondo le quali il valore della causa sarebbe in realtà determinabile, essenzialmente sulla base di un proprio calcolo della moltiplicazione della retribuzione globale di fatto (come quantificata dalla Corte di merito) per il numero di mensilità tra l'epoca del recesso e quello della sentenza di secondo grado (cfr. pagg. 30-31 del controricorso). 34.1. E' sufficiente in tal senso considerare che la
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ricorrente incidentale fa leva appunto sul valore economico
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che si potrebbe attribuire all'indennità risarcitoria ex art.Data pubblicazione 30/04/2025 18, comma 2, I. n. 300/1970 per un circoscritto periodo
temporale.
34.2. Non considera la ricorrente incidentale che rendevano la causa di valore sicuramente indeterminabile già le sue principali richieste (accolte dalla Corte d'appello ex art. 18, comma 1, I. n. 300/1970) di declaratoria di nullità del licenziamento da lei impugnato e di ordine di reintegrazione nel suo posto di lavoro. 35. Quanto, poi, al dato che per la stessa Corte la controversia era "da considerarsi di bassa complessità", si è visto che l'art. 5, comma 6, cit. tuttora indica, oltre che l' "oggetto", la "complessità della controversia" tra gli elementi dei quali il giudice procedente deve tenere conto, in ordine alle "cause di valore indeterminabile", per considerare quella in concreto decisa "di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260,000" e quindi per individuarne il valore in tale ampia cornice.
35.1. Orbene, ritiene anzitutto il Collegio che l'apprezzamento in concreto del grado di complessità di una particolare controversia all'atto della sua decisione, operato dal giudice di merito, sia insindacabile in sede di legittimità, in quanto detta valutazione è legata a molteplici aspetti giuridici e di fatto (sostanziali e processuali) che solo il giudice procedente e decidente può compiutamente individuare e soppesare. 36. Infondatamente, inoltre, la ricorrente incidentale assume che la liquidazione delle spese sarebbe "errata avendo escluso per la fase di reclamo il compenso per la fase di trattazione/istruttoria"; compenso che invece
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sostiene essere dovuto.
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Numero di raccolta generale 11343/2025
36.1. Osserva il Collegio che la Corte d'appello haData pubblicazione 30/04/2025 liquidato i compensi specificati nel dispositivo della sua decisione, avuto riguardo in particolare, oltre che alla controversia giudicata "di bassa complessità", "all'assenza di attività istruttoria nella presente fase di reclamo". La ricorrente incidentale non pone in discussione che in sede di reclamo non sia stata espletata alcuna attività istruttoria.
E la Corte territoriale, nella sua narrativa del processo, ha riferito che l'ordinanza della fase sommaria era stata resa "All'esito della condotta istruttoria anche orale" (cfr. inizio di pag. 3 della sua sentenza), e che la sentenza allora impugnata era stata emessa "All'esito dell'istruttoria orale integrata rispetto alla fase sommaria" (cfr. fine di pag. 4). Inoltre, la stessa Corte, circa lo svolgimento del giudizio, non dà conto di note difensive depositate per le parti contrapposte nel doppio grado di giudizio, né di udienze tenutesi in secondo grado ulteriori e precedenti l'udienza di discussione del 7.9.2023 (cfr. pag. 1 della sua sentenza). 36.2. Ebbene, per questa Corte, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della
relativa
voce di tariffa
unicamente
qualora sia
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Oscuramento disposi effettivamente posta in essere, nel corso della primo registro generale 22041/2023 Numero sezionale 14/2025 udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività raccolta generale 11343/2025 previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a Data pubblicazione 30/04/2025 tale fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (così Cass., sez. III, 16.4.2021, n. 10206). 36.3. Dunque, risulta incensurabile in questa sede di legittimità il rilievo della Corte distrettuale circa "l'esiguità dell'attività defensionale posta in essere in favore della lavoratrice reclamante". 36.4. Con precipuo riferimento, poi, alla fase di reclamo, tenendo conto del consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, secondo il quale, nel rito c.d. ER, il reclamo previsto dall'art. 1, comma 57, della I. n. 92 del 2012 è nella sostanza un appello, con la conseguenza che, per tutti i profili non regolati da disposizioni specifiche, si applicano le norme sull'appello del rito del lavoro (cfr. ex multis Cass. n. 15412/2020), non può che prendersi atto di un quadro processuale nel quale in secondo grado, svoltosi appunto seguendo tale rito, ma per il resto assoggettato alle regole dell'appello lavoristico, non era stata svolta alcuna attività sussumibile in una fase di istruzione e/o trattazione nei sensi avanti specificati. 37. Tutto ciò considerato, com'è agevole constatare, l'importo complessivo di € 2.608,00, liquidato a titolo di compenso professionale per la fase sommaria, è la
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Oscuramento dispost risultante dell'applicazione degli importi minimi desumo registro generale 22041/2023
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per ognuna di tutte le attività di detta fase in baserei raccolta generale 11343/2025 parametri sub § 10. Procedimenti cautelari, delle "Nuove Data pubblicazione 30/04/2025 tabelle parametri forensi", di cui al cit. d.m. n. 147/2022, per i procedimenti di valore compreso "da € 26.000,00 a € 52.000,00"; né la ricorrente incidentale contesta specificamente in questa sede che la fase sommaria ex lege n. 92/2012 sia assimilabile a quella di un procedimento cautelare. 37.1. Analogamente, il compenso di € 4.629,00, liquidato a titolo di compenso professionale "per la fase di opposizione", riviene dall'applicazione dei minimi ricavabili, sempre per tutte le fasi, e in relazione a detta fascia di valore, dal § 3 delle cit. ultime tabelle, per le "cause di lavoro" in primo grado. 37.2. Infine, il compenso di € 3.473,00, liquidato a titolo di compenso professionale per il "giudizio di reclamo", riviene dall'applicazione dei minimi desumibili per le fasi svoltesi in secondo grado (esclusa quella di istruttoria/trattazione), in relazione a detta fascia di valore, dal § 12 delle stesse tabelle, per i "giudizi innanzi alla Corte di appello". 38. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte anche di recente confermato (cfr. nella motivazione Cass. n. 22369/2024), in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal
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Oscuramento disposto caso necessario che siano controllabili le ragioni e registro generale 22041/2023 giustificano lo scostamento e la misura di esso (così, trei raccolta generale 11343/2025
altre, Cass. n. 14198/2022).
38.1. Nella specie, quindi, le liquidazioni operate dalla Corte di merito, essendo, come si è visto, attestate ai minimi reputati applicabili sfuggono al sindacato di legittimità. 39. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti in questa sede di legittimità, soccombenza che, tuttavia, in termini evidenti è prevalente in capo ai ricorrenti principali (il ricorso incidentale afferisce ad aspetti all'evidenza secondari, anche sul piano economico, quali il calcolo di accessori e le spese processuali dei gradi di merito), il Collegio, ex art. 92, comma secondo, c.p.c., ritiene di dover compensare dette spese tra le parti nella misura di 2/3, ponendo perciò a carico dei ricorrenti principali il residuo 1/3 delle stesse, liquidato in € 2.000,00. 40. Siccome considerati nella motivazione dati relativi alla salute della controricorrente/ricorrente incidentale, va adottata a riguardo la statuizione specificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità nella misura di due terzi, ponendo a carico dei ricorrenti principali, il restante terzo liquidato in € 66,66 per esborsi, e in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
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quater, dà atto
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dei presupposti
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Oscuramento dispostprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrent registro generale 22041/2023
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principali e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore raccolta generale 11343/2025 importo a titolo di contributo unificato pari a quelloData pubblicazione 30/04/2025 previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri elementi identificativi della controricorrente a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
08.1.2025.
Il Consigliere relatore Francesco Giuseppe L. Caso
Il Presidente
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