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Sentenza 22 novembre 2023
Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/2023, n. 32408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32408 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 20337-2021 proposto da: TE - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE DELLA CALABRIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentata e difesa dall'avvocato CAROLINA CITRIGNO;
- ricorrente -
contro AD ANGELO;
Oggetto CONTRATTO A PROGETTO – RISOLUZIONE ANTICIPATA R.G.N. 20337/2021 Cron. Rep. Ud. 05/10/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 32408 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: MICHELINI GUALTIERO Data pubblicazione: 22/11/2023 2
- intimato -
avverso la sentenza n. 53/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 82/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato CAROLINA CITRIGNO. Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 53/2021, accoglieva parzialmente il ricorso di TE – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica per la Calabria - avverso la decisione con cui il Tribunale di Cosenza aveva condannato l’Azienda a pagare ad EL Adduci la somma di € 43.906,25, a titolo di compenso per la prestazione effettuata sino al 10.8.2015 e di risarcimento per l’illegittimo recesso ante tempus dal contratto a progetto stipulato tra le parti rispetto alla scadenza fissata al 30.6.2017, riducendo la somma dovuta dall’ente al lavoratore a € 22.875,85, oltre interessi legali e rivalutazione dal 10.8.2015 al soddisfo. 2. La Corte di Catanzaro osservava, in particolare, che: - tra le parti era stato stipulato contratto a progetto per il periodo 1.9.2014 – 30.6.2017; 3 - l’originario ricorrente aveva prestato attività lavorativa sino al 10.8.2015, allorquando il contratto era stato sospeso;
- con delibera della Giunta regionale n. 319/2016 del 9.8.2016 erano stati revocati i finanziamenti costituenti le risorse alla base del progetto;
- era stato quindi comunicato recesso in data 6.10.2016, con decorrenza da luglio 2015; - quanto alle somme dovute per il primo periodo 1.9.2014 – 10.8.2015, l’eccezione datoriale di avvenuto pagamento di quanto dovuto per il mese di luglio e primi giorni di agosto non aveva trovato riscontro nelle buste paga prodotte nel primo grado di giudizio, dovendosi altresì presumere lo svolgimento dell’attività lavorativa come pattuita sino alla sospensione comunicata, appunto, in data 10.8.2015; - con riguardo alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, doveva ritenersi illegittima la clausola di cui all’art. 9 del contratto tra le parti nella misura in cui subordinava il pagamento della prestazione all’erogazione di fondi regionali di finanziamento del progetto;
- doveva ritenersi altresì illegittimo il recesso anticipato (comunicato il 6.10.2016) per il periodo 10.8.2015 - 9.8.2016, perché solo in tale ultima data si era concretizzata, con la delibera regionale sopra indicata, la causa di risoluzione del contratto in questione per cessazione del finanziamento del progetto, sicché il recesso non poteva essere a tale effetto retrodatato, essendo la sospensione del progetto e della prestazione disposta da TE in tale periodo non giustificata nelle disposizioni contrattuali, che stabilivano che le parti potevano recedere 4 anticipatamente (art. 12) solo per una giusta causa, quale la sospensione o cessazione del finanziamento del progetto avvenuta con delibera del 9.8.2016, mentre la sospensione di fatto del rapporto non era prevista dal contratto;
- invece, il recesso comunicato in data 6.10.2016 era legittimo, perché adottato in presenza della delibera regionale che aveva revocato il finanziamento regionale;
- l'avveramento della condizione risolutiva era segnato dalla data di adozione di tale delibera regionale (9.8.2016) comportante l'automatica caducazione degli effetti del contratto a progetto quale contratto ad esecuzione continuata. 3. Avverso detta decisione TE ha proposto ricorso affidato a 6 motivi, illustrati da successive memorie. 4. Il lavoratore è rimasto intimato nel presente giudizio. 5. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 37308/2022 della VI Sezione Civile di questa Corte. 6. Il PG ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Ragioni della decisone 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione di legge (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) con riguardo agli artt. 1362, 1363, 1341, 1256, 1218, 1176, 1206 c.c.; si assume, in particolare, l’erronea interpretazione delle clausole del contratto a progetto e la sua impossibilità temporanea, poi definitiva, per factum principis;
che ai lavoratori era nota la clausola che subordinava il pagamento della prestazione all’erogazione dei finanziamenti regionali;
che non è stato considerato che la 5 sospensione era contenuta nell’art. 12 del contratto quale causa di recesso anticipato. 2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.; si lamenta la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione con riguardo a quanto statuito dall’art. 9 del contratto, ossia che in caso di recesso anticipato fosse pagata solo la prestazione effettuata, e al riconoscimento di danno da mancata retribuzione per una prestazione mai svolta. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, co.
1. n. 5, c.p.c.), essendo la legittimità della sospensione determinata dalla mancanza di risorse regionali, così come la risoluzione. 4. I primi tre motivi possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione. 5. Essi non sono fondati, quanto ai lamentati vizi di interpretazione del contratto di lavoro a progetto, perché la Corte di merito ha dato atto del contenuto dello stesso ed ha valutato, in fatto, che la sospensione del rapporto non era sorretta da alcuna precedente determinazione di sospensione dei finanziamenti, mentre la cessazione dei finanziamenti era stata attestata solo con la delibera della Giunta regionale del 2016. Ha, pertanto, ritenuto il periodo di sospensione non coperto, per così dire, da alcuna valida giustificazione, se non espressa a posteriori, e dunque che non potesse farsi valere retroattivamente la delibera del 2016, produttiva di effetti solo dal momento della sua emanazione. 6. A tale interpretazione del contratto e dei suoi effetti giuridici, congruamente e logicamente motivata nella sentenza impugnata, parte ricorrente contrappone la 6 propria differente interpretazione delle previsioni del contratto in materia di risoluzione del rapporto per revoca del finanziamento regionale, includendovi anche il periodo in cui essa non era stata formalmente disposta;
ciò in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass. n. 3964/2019), secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra. 7. E’ parimenti consolidato il principio, secondo cui, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; cfr. anche Cass. n. 4460/2020). 7 8. Tanto premesso, non colgono nel segno le doglianze di motivazione omessa o apparente (che ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento - cfr. Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019), avendo la Corte di merito chiaramente illustrato i motivi del diverso rilievo, ai fini risarcitori, assegnato alla sospensione del rapporto, non essendo provata la coeva cessazione del finanziamento regionale e non essendo la sospensione del contratto prevista dallo stesso, rispetto alla sua risoluzione di un anno successiva, essendo (solo allora) stato dimostrato, perché deliberato dalla Giunta regionale, l’avveramento della condizione risolutiva del contratto a progetto. 9. Né sono meritevoli di accoglimento le censure di omesso esame di fatti decisivi, che si risolvono in una critica del governo delle prove, attività spettante ai giudici di merito (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata;
Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021). 10. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione di legge (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) con riguardo agli artt. 112 e 113 c.p.c. e 2697 c.c.; con il quinto motivo è dedotto error in iudicando (art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.) per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. 11. Con tali motivi, parte ricorrente si duole della statuizione circa l’eccezione di avvenuto pagamento delle prestazioni rese nel luglio e primi giorni di agosto 2015, rilevando, al riguardo, che la busta paga di luglio era allegata al fascicolo di primo grado e che nei primi 10 giorni 8 di agosto 2015 non era stata svolta alcuna prestazione lavorativa. 12. Le censure non sono fondate, perché non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata su tale punto controverso. 13. Nella sentenza della Corte di Catanzaro non è infatti computata, a fini risarcitori, la retribuzione di luglio 2015 (cfr. § 8, in cui si ridetermina il quantum dovuto a partire dalla cifra complessivamente liquidata relativa al periodo dall'1.8.2015 e non dall'1.7.2015). 14. È invece computata (§ 5) la retribuzione dovuta dall’1.8 al 10.8.2015 sulla base di una presunzione (prestazione dell'attività lavorativa sino alla nota di sospensione del rapporto in tale ultima data) la cui probante efficacia induttiva non è posta in discussione, se non in via generica, dai motivi di gravame in esame. 15. Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 22, co. 36, legge n. 724/1994, in riferimento al riconoscimento della rivalutazione monetaria, cumulata con gli interessi legali, quale accessorio del credito del lavoratore oggetto di condanna. 16. Il motivo è fondato, perché, attesa la natura pubblicistica dell’ente ricorrente (cfr. Cass. n. 29616 e n. 29617/2019), opera il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, da applicarsi anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi 9 al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (cfr. Cass. n. 13624/2020 e giurisprudenza ivi richiamata, Corte Cost. n. 459/2000, art. 16, co. 6, Legge n. 412/1991). 17. In conclusione devono essere respinti i primi 5 motivi di ricorso;
in accoglimento del sesto, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, e, non essendo necessari accertamenti in fatto, con decisione nel merito parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore di controparte, della somma indicata nella sentenza impugnata (€ 22.887,85), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi di legge, escluso il cumulo tra tali poste accessorie. 18. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, per la mancata costituzione del lavoratore. 19. L’accoglimento parziale del gravame esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi 5 motivi di ricorso. Accoglie il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna parte ricorrente al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di accessori sulla somma dovuta indicata nella sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 53/2021. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 ottobre
- ricorrente -
contro AD ANGELO;
Oggetto CONTRATTO A PROGETTO – RISOLUZIONE ANTICIPATA R.G.N. 20337/2021 Cron. Rep. Ud. 05/10/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 32408 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: MICHELINI GUALTIERO Data pubblicazione: 22/11/2023 2
- intimato -
avverso la sentenza n. 53/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 82/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato CAROLINA CITRIGNO. Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 53/2021, accoglieva parzialmente il ricorso di TE – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica per la Calabria - avverso la decisione con cui il Tribunale di Cosenza aveva condannato l’Azienda a pagare ad EL Adduci la somma di € 43.906,25, a titolo di compenso per la prestazione effettuata sino al 10.8.2015 e di risarcimento per l’illegittimo recesso ante tempus dal contratto a progetto stipulato tra le parti rispetto alla scadenza fissata al 30.6.2017, riducendo la somma dovuta dall’ente al lavoratore a € 22.875,85, oltre interessi legali e rivalutazione dal 10.8.2015 al soddisfo. 2. La Corte di Catanzaro osservava, in particolare, che: - tra le parti era stato stipulato contratto a progetto per il periodo 1.9.2014 – 30.6.2017; 3 - l’originario ricorrente aveva prestato attività lavorativa sino al 10.8.2015, allorquando il contratto era stato sospeso;
- con delibera della Giunta regionale n. 319/2016 del 9.8.2016 erano stati revocati i finanziamenti costituenti le risorse alla base del progetto;
- era stato quindi comunicato recesso in data 6.10.2016, con decorrenza da luglio 2015; - quanto alle somme dovute per il primo periodo 1.9.2014 – 10.8.2015, l’eccezione datoriale di avvenuto pagamento di quanto dovuto per il mese di luglio e primi giorni di agosto non aveva trovato riscontro nelle buste paga prodotte nel primo grado di giudizio, dovendosi altresì presumere lo svolgimento dell’attività lavorativa come pattuita sino alla sospensione comunicata, appunto, in data 10.8.2015; - con riguardo alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, doveva ritenersi illegittima la clausola di cui all’art. 9 del contratto tra le parti nella misura in cui subordinava il pagamento della prestazione all’erogazione di fondi regionali di finanziamento del progetto;
- doveva ritenersi altresì illegittimo il recesso anticipato (comunicato il 6.10.2016) per il periodo 10.8.2015 - 9.8.2016, perché solo in tale ultima data si era concretizzata, con la delibera regionale sopra indicata, la causa di risoluzione del contratto in questione per cessazione del finanziamento del progetto, sicché il recesso non poteva essere a tale effetto retrodatato, essendo la sospensione del progetto e della prestazione disposta da TE in tale periodo non giustificata nelle disposizioni contrattuali, che stabilivano che le parti potevano recedere 4 anticipatamente (art. 12) solo per una giusta causa, quale la sospensione o cessazione del finanziamento del progetto avvenuta con delibera del 9.8.2016, mentre la sospensione di fatto del rapporto non era prevista dal contratto;
- invece, il recesso comunicato in data 6.10.2016 era legittimo, perché adottato in presenza della delibera regionale che aveva revocato il finanziamento regionale;
- l'avveramento della condizione risolutiva era segnato dalla data di adozione di tale delibera regionale (9.8.2016) comportante l'automatica caducazione degli effetti del contratto a progetto quale contratto ad esecuzione continuata. 3. Avverso detta decisione TE ha proposto ricorso affidato a 6 motivi, illustrati da successive memorie. 4. Il lavoratore è rimasto intimato nel presente giudizio. 5. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 37308/2022 della VI Sezione Civile di questa Corte. 6. Il PG ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Ragioni della decisone 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione di legge (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) con riguardo agli artt. 1362, 1363, 1341, 1256, 1218, 1176, 1206 c.c.; si assume, in particolare, l’erronea interpretazione delle clausole del contratto a progetto e la sua impossibilità temporanea, poi definitiva, per factum principis;
che ai lavoratori era nota la clausola che subordinava il pagamento della prestazione all’erogazione dei finanziamenti regionali;
che non è stato considerato che la 5 sospensione era contenuta nell’art. 12 del contratto quale causa di recesso anticipato. 2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.; si lamenta la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione con riguardo a quanto statuito dall’art. 9 del contratto, ossia che in caso di recesso anticipato fosse pagata solo la prestazione effettuata, e al riconoscimento di danno da mancata retribuzione per una prestazione mai svolta. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, co.
1. n. 5, c.p.c.), essendo la legittimità della sospensione determinata dalla mancanza di risorse regionali, così come la risoluzione. 4. I primi tre motivi possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione. 5. Essi non sono fondati, quanto ai lamentati vizi di interpretazione del contratto di lavoro a progetto, perché la Corte di merito ha dato atto del contenuto dello stesso ed ha valutato, in fatto, che la sospensione del rapporto non era sorretta da alcuna precedente determinazione di sospensione dei finanziamenti, mentre la cessazione dei finanziamenti era stata attestata solo con la delibera della Giunta regionale del 2016. Ha, pertanto, ritenuto il periodo di sospensione non coperto, per così dire, da alcuna valida giustificazione, se non espressa a posteriori, e dunque che non potesse farsi valere retroattivamente la delibera del 2016, produttiva di effetti solo dal momento della sua emanazione. 6. A tale interpretazione del contratto e dei suoi effetti giuridici, congruamente e logicamente motivata nella sentenza impugnata, parte ricorrente contrappone la 6 propria differente interpretazione delle previsioni del contratto in materia di risoluzione del rapporto per revoca del finanziamento regionale, includendovi anche il periodo in cui essa non era stata formalmente disposta;
ciò in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass. n. 3964/2019), secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra. 7. E’ parimenti consolidato il principio, secondo cui, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; cfr. anche Cass. n. 4460/2020). 7 8. Tanto premesso, non colgono nel segno le doglianze di motivazione omessa o apparente (che ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento - cfr. Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019), avendo la Corte di merito chiaramente illustrato i motivi del diverso rilievo, ai fini risarcitori, assegnato alla sospensione del rapporto, non essendo provata la coeva cessazione del finanziamento regionale e non essendo la sospensione del contratto prevista dallo stesso, rispetto alla sua risoluzione di un anno successiva, essendo (solo allora) stato dimostrato, perché deliberato dalla Giunta regionale, l’avveramento della condizione risolutiva del contratto a progetto. 9. Né sono meritevoli di accoglimento le censure di omesso esame di fatti decisivi, che si risolvono in una critica del governo delle prove, attività spettante ai giudici di merito (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata;
Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021). 10. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione di legge (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) con riguardo agli artt. 112 e 113 c.p.c. e 2697 c.c.; con il quinto motivo è dedotto error in iudicando (art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.) per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. 11. Con tali motivi, parte ricorrente si duole della statuizione circa l’eccezione di avvenuto pagamento delle prestazioni rese nel luglio e primi giorni di agosto 2015, rilevando, al riguardo, che la busta paga di luglio era allegata al fascicolo di primo grado e che nei primi 10 giorni 8 di agosto 2015 non era stata svolta alcuna prestazione lavorativa. 12. Le censure non sono fondate, perché non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata su tale punto controverso. 13. Nella sentenza della Corte di Catanzaro non è infatti computata, a fini risarcitori, la retribuzione di luglio 2015 (cfr. § 8, in cui si ridetermina il quantum dovuto a partire dalla cifra complessivamente liquidata relativa al periodo dall'1.8.2015 e non dall'1.7.2015). 14. È invece computata (§ 5) la retribuzione dovuta dall’1.8 al 10.8.2015 sulla base di una presunzione (prestazione dell'attività lavorativa sino alla nota di sospensione del rapporto in tale ultima data) la cui probante efficacia induttiva non è posta in discussione, se non in via generica, dai motivi di gravame in esame. 15. Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 22, co. 36, legge n. 724/1994, in riferimento al riconoscimento della rivalutazione monetaria, cumulata con gli interessi legali, quale accessorio del credito del lavoratore oggetto di condanna. 16. Il motivo è fondato, perché, attesa la natura pubblicistica dell’ente ricorrente (cfr. Cass. n. 29616 e n. 29617/2019), opera il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, da applicarsi anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi 9 al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (cfr. Cass. n. 13624/2020 e giurisprudenza ivi richiamata, Corte Cost. n. 459/2000, art. 16, co. 6, Legge n. 412/1991). 17. In conclusione devono essere respinti i primi 5 motivi di ricorso;
in accoglimento del sesto, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, e, non essendo necessari accertamenti in fatto, con decisione nel merito parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore di controparte, della somma indicata nella sentenza impugnata (€ 22.887,85), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi di legge, escluso il cumulo tra tali poste accessorie. 18. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, per la mancata costituzione del lavoratore. 19. L’accoglimento parziale del gravame esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi 5 motivi di ricorso. Accoglie il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna parte ricorrente al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di accessori sulla somma dovuta indicata nella sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 53/2021. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 ottobre