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Sentenza 23 aprile 2026
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 14818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14818 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BO EM nato a [...] il [...] BO PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA MA IA LA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AS Epidendio, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 22 giugno 2015, che condannava BO EM e BO PA, alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1); bancarotta impropria da operazioni dolose (capo 2) (per avere cagionato il fallimento della società: a) con operazioni dolose, costituite dal mancato pagamento dei debiti erariali e previdenziali, determinando un debito IVA a carico della fallita pari ad oltre 21 milioni di euro, operando indebitamente a partire dal 1994, praticando prezzi inferiori a quelli di mercato per l’offerta del servizio di vigilanza ai clienti); b) esponendo, con l’intenzione di ingannare il pubblico e per conseguire un ingiusto Penale Sent. Sez. 5 Num. 14818 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 09/01/2026 2 profitto, falsi dati nel bilancio fallimentare;
nonché il reato di omesso versamento dell’IVA (capo 3) per gli anni di esercizio 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, nella qualità, BO PA, di Presidente del Consiglio di amministrazione (dal 3.05.2004 al 21.11.2007) e continuativamente di amministratore di fatto, BO EM, di amministratore delegato (fino al 14.12.2000) e successivamente di amministratore di fatto, de La Sicurezza s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 7 ottobre 2010. 2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati propongono ricorso, affidato a quattro motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla qualifica degli imputati di amministratori di fatto della società fallita al momento delle condotte fraudolente. Si deduce che gli imputati, nell’organizzazione aziendale, sarebbero stati meri dipendenti, occupandosi, BO EM, del pagamento degli stipendi ai dipendenti, BO PA, dei turni di lavoro dei dipendenti e delle licenze necessarie per l’espletamento dei servizi di vigilanza. Con riguardo alle posizioni processuali degli imputati, si deduce carenza di motivazione in quanto i giudici di merito non avrebbero effettuato alcuna differenziazione, che non vi sarebbe prova di un accordo tra gli imputati e l’amministratore pro tempore, e che, al riguardo, non sarebbe sufficiente lo svolgimento delle predette mansioni. Quanto ad BO EM, si deduce che l’avere rivestito, sino all’anno 2000, la qualità di amministratore di diritto, non potrebbe costituire prova della sussistenza della qualità di amministratore di fatto, e che la Corte di merito non avrebbe fornito logica motivazione su una gestione continuativa e significativa della stessa e del fratello, BO PA, nell’ambito della società, in quanto la sentenza non fa riferimento ai periodi e alla durata della gestione di fatto. Quanto ad BO PA, si deduce che l’imputato non avrebbe avuto ampia delega ad operare sui conti per l’erogazione di stipendi ai dipendenti, come la sorella EM, ed avrebbe svolto un ruolo di mero dipendente, senza interferenza nella gestione della fallita. I giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle testimonianze dei testi a discarico, che nulla avrebbero riferito sulla gestione di fatto da parte degli imputati. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.110 cod. pen., 223, comma 1 (in relazione all’art.216, comma 1, n.1) L. Fall.), di cui al capo 1), e agli artt. 110 cod. pen., 3 223, comma 2, L. Fall. (in relazione all’art.2621 c.c.) di cui al capo 2), in punto di elemento soggettivo del concorrente estraneo nel reato proprio dell’amministratore. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al reato di cui al capo 2) di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali. Si deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove ravvisa, nella manifestazione di un fatto preesistente (il dissesto economico), il fatto concreto che integra l’evento tipico del reato, nonché l’assenza di prova che tali operazioni siano state attuate dall’amministratore di diritto, in accordo con i LI BO. La Corte d’appello non avrebbe chiarito il contributo specificamente offerto dagli imputati per la realizzazione del falso in bilancio e dell’aggravamento ulteriore del dissesto, né gli elementi univocamente deponenti per la condivisione da parte degli stessi del progetto criminoso riferibile anche ai LI De IC. 2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in punto di trattamento sanzionatorio. Si duole dell’assenza di motivazione riguardo all’aumento di pena di anni uno di reclusione a titolo di continuazione c.d. fallimentare per il capo 2) per la bancarotta impropria per le false comunicazioni sociali. 2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di pene accessorie, rimodulate in misura pari alla pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va disatteso. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure già esaminate e solo parzialmente si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, con argomentazione, non scalfita dalle censure mosse della difesa ed immune da censure e vizi di illogicità manifesta, richiama la sentenza del Tribunale per la coerenza della ricostruzione dei fatti con le risultanze probatorie, costituenti mera riproposizione di argomenti dedotti in primo grado e confutati dai giudici di merito. 2.1 Quanto alla qualifica di amministratori di fatto degli imputati per i reati di bancarotta fraudolenta contestati, i giudici di merito, rispondendo alla censura del motivo di appello, hanno valorizzato, al di là delle cariche formalmente rivestite 4 dai ricorrenti, l’effettiva situazione amministrativa della società fallita, al cui interno gli imputati, detentori di quote sociali, sebbene formalmente inquadrati come dipendenti, erano gli amministratori di fatto con propri uffici dirigenziali: BO EM si occupava della gestione dei flussi di cassa e degli esborsi monetari, BO PA era titolare della licenza amministrativa e si occupava della gestione del personale. Con riguardo alle circostanze e agli elementi da cui desumere che, al di là della dismissione, nell’anno 2000, della carica di amministratore delegato da parte di BO EM, gli imputati hanno continuato a svolgere un ruolo dirigenziale all’interno della società, i giudici di merito hanno richiamato: il mantenimento da parte di BO EM di ampia procura legale ad agire nell’interesse della società, comprensiva del potere di operare sui conti correnti societari, stipulare contratti e svolgere ogni tipo di attività inerente la gestione dell’azienda; l’avere entrambi gli imputati sempre accompagnato, agli incontri con il curatore, l’amministratore unico, NA, che aveva un ruolo meramente formale, e che, in sede di interrogatorio, si mostrava all’oscuro delle vicende societarie;
la presenza in azienda, all’accesso della PG, di BO PA, che si occupava di fornire tutti i dati utili all’indagine, alternandosi, a volte, con la sorella, BO EM;
l’avvicendarsi, all’interno della società, dal 2000 al 2007 e dal 2007 alla data del fallimento, di amministratori (LE RR, prima, NI NA, poi), con ruolo meramente formale, che frequentavano raramente la sede sociale. Quali ulteriori elementi di prova e di riscontro alle informazioni raccolte dal curatore, la Corte di appello, in doppia conforme, rispondendo alla censura contenuta nel motivo di gravame, ha valorizzato le dichiarazioni dei dipendenti escussi in dibattimento (TO, LL, D’OS, ES, RA e Sabatella), che hanno confermato, in modo chiaro ed univoco, il ruolo direttivo svolto dai LI BO, a dispetto del formale inquadramento come dipendenti amministrativi, nonché specificato che chi comandava erano entrambi i LI, BO PA si occupava della gestione del personale, impartendo ordini e direttive in merito all’attività lavorativa, BO EM era la titolare della società, con compiti di organizzazione e amministrazione. Con riguardo al ruolo di NA, i testi non hanno saputo riferire o perché mai visto nella società o per assenza di rapporti con lo stesso. Quanto alle dichiarazioni del dipendente NO, la Corte territoriale ha ritenuto che il teste non si sia discostato dalle dichiarazioni dei colleghi, in quanto ha indicato gli imputati come coloro che prendevano le decisioni all’interno della compagine, spiegando, con motivazione immune da vizi, che la risposta di BO EM, alla richiesta di stabile assunzione, di rivolgersi all’amministratore formale, 5 RR, era da ricondursi al potere di firmare il contratto di lavoro, che spettava a quest’ultimo. Si è inoltre valorizzata l’annotazione come “acconto dirigenti”, senza specificazione della causale e della precisa destinazione, delle somme ricevute dagli imputati dalla società, negli ultimi sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento (da gennaio a luglio 2010), mettendo per iscritto quella che ritenevano essere la propria qualifica. 2.2 L’amministratore di fatto è il soggetto che, pur non essendo stato investito formalmente della carica di amministratore della società, tuttavia, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni dell’amministratore di diritto. D'altronde, in termini logici, non è in alcun modo configurabile un amministratore di fatto estraneo alla gestione imprenditoriale: proprio in quanto titolare (di fatto) delle funzioni gestorie, concorre (in termini di causalità̀ commissiva o omissiva) alla realizzazione degli atti di amministrazione, dei quali si assume la piena responsabilità̀. La conseguenza principale del riconoscimento della figura dell’amministratore di fatto consiste nel suo assoggettamento al rispetto dei doveri previsti dall’ordinamento con specifico riferimento all’amministratore di diritto, la cui violazione comporta la configurabilità delle fattispecie di responsabilità configurabili, con i conseguenti obblighi risarcitori nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e del singolo socio o terzo, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 2392, 2393-bis, 2394 e 2395 c.c. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., dunque non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiede l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 – 01; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, Sentenza n. 25021 del 2023; Sez. 5, del 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, del 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254; Sez. 5, n. 25075 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20106/2013 Rv. 256534; Sez. 5, n. 25030 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, 6 n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/2014, Berni e altri, Rv. 264009; Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850). Ai fini dell’individuazione della figura dell’amministratore di fatto della società non è necessario che l’attività attuata dal soggetto che si è ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura sia caratterizzata da completezza e, cioè, che sia svolta in tutti gli ambiti tipici della funzione gestoria e attraverso atti conformativi dell’operato della società aventi valenza esterna. In definitiva, l’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di una formale investitura;
b) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale;
c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. Nella ricorrenza delle suindicate condizioni, l'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività̀ delle attività̀ concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolo dell'amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilità̀ gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto dell'operatività̀ dell'impresa (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428). 2.3 Nella specie, la Corte di merito, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha desunto il coinvolgimento materiale e morale dei ricorrenti, nelle condotte distrattive, come specificate al punto 2., in concreto dai medesimi attuate nella gestione di fatto della società fallita. Quanto alla valutazione delle dichiarazioni del teste della difesa, RO Roberto, consulente contabile della società, sulla estraneità degli imputati alla gestione della società, i giudici di merito, con motivazione immune da vizi e censure, hanno sottolineato che tali dichiarazioni sono rimaste isolate, prive di riscontro probatorio. L’esito dell’istruttoria dibattimentale ha, invero, comprovato l’assunto accusatorio circa il ruolo formale rivestito dagli amministratori, RR e NA, e, di contro, il ruolo di entrambi gli imputati, di amministratori della fallita, come affermato sia dal curatore che da tutti i dipendenti della Sicurezza 7 s.r.l., in maniera decisa e senza incertezze, i quali facevano riferimento agli imputati per ogni questione afferente la gestione sociale, con assunzione di tutte le decisioni, nonché confermato dall’amministratore formale, RR, in sede di spontanee dichiarazioni, e comprovato dalla condotta tenuta dagli imputati nel periodo di avvicendamento nella carica degli altri amministratori, in cui non sono rimasti estranei alla gestione sociale ma, per loro stessa ammissione, hanno attivamente svolto mansioni di assoluto rilievo nella società, continuando a gestire in piena autonomia la fallita senza dover rispondere ad alcuno delle proprie scelte operative e della propria attività. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. In punto di elemento psicologico, il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, circa la qualifica ed il ruolo di amministratori di fatto, che la Corte territoriale attribuisce ai ricorrenti, i quali si occupavano della gestione e amministrazione della società fallita, ed esercitavano, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni dell’amministratore di diritto, in relazione alla quale si richiamano le considerazioni di cui al punto 2. Al riguardo, la Corte d’appello richiama la sentenza del Tribunale (pag.21), che ha ricavato la consapevolezza degli imputati dell'attività illecita svolta dalla fallita dalla complessiva condotta dagli stessi posta in essere: la conduzione, per anni, della fallita, di cui detenevano le quote sociali, attuando in un significativo arco temporale, plurime e reiterate condotte distrattive, non solo cagionando dolosamente il dissesto della società, ma anche utilizzando la stessa, quando già era in uno stato di decozione, per i propri interessi personali e familiari, attingendo dalle casse sociali ingenti somme di denaro, in tal modo, da un lato, non perseguendo l’interesse della società, dall’altro, pregiudicando scientemente, anche con le false annotazioni contabili, le ragioni dei creditori ed in particolare dell’erario, mediante l’accumulo di ingenti debiti e il sistematico inadempimento di ogni obbligazione tributaria e contributiva, sin dal 1994, accompagnata dalla prosecuzione, per anni, dell’attività aziendale in condizioni di vistosa insostenibilità economico-finanziaria, con falsificazione dei bilanci, tanto da cagionare il fallimento. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo è inammissibile in quanto inedito, posto che non risulta dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che i ricorrenti avessero formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all’uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta 8 per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 5. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono infondati. Quanto al quarto motivo, proprio la narrativa che precede nella sentenza consente l’agevole individuazione dei parametri ex art. 133 cod. pen., cui si riporta la valutazione di congruità della Corte di appello dell’aumento per la continuazione fallimentare nella misura di un anno di reclusione, aumento ridotto rispetto a quello determinato in primo grado, così da rispettare palesemente (anche in relazione all’entità dell’aumento individuato) i criteri di graduazione dell’impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena quale precisato dalle Sezioni Unite Pizzone del 2021. Analoghe considerazioni valgono sulla quantificazione della pena accessoria oggetto del quinto motivo, rimodulata in misura pari alla pena inflitta. 6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9/01/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NA MA IA LA LA EN
udita la relazione svolta dal Consigliere NA MA IA LA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AS Epidendio, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 22 giugno 2015, che condannava BO EM e BO PA, alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1); bancarotta impropria da operazioni dolose (capo 2) (per avere cagionato il fallimento della società: a) con operazioni dolose, costituite dal mancato pagamento dei debiti erariali e previdenziali, determinando un debito IVA a carico della fallita pari ad oltre 21 milioni di euro, operando indebitamente a partire dal 1994, praticando prezzi inferiori a quelli di mercato per l’offerta del servizio di vigilanza ai clienti); b) esponendo, con l’intenzione di ingannare il pubblico e per conseguire un ingiusto Penale Sent. Sez. 5 Num. 14818 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 09/01/2026 2 profitto, falsi dati nel bilancio fallimentare;
nonché il reato di omesso versamento dell’IVA (capo 3) per gli anni di esercizio 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, nella qualità, BO PA, di Presidente del Consiglio di amministrazione (dal 3.05.2004 al 21.11.2007) e continuativamente di amministratore di fatto, BO EM, di amministratore delegato (fino al 14.12.2000) e successivamente di amministratore di fatto, de La Sicurezza s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 7 ottobre 2010. 2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati propongono ricorso, affidato a quattro motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla qualifica degli imputati di amministratori di fatto della società fallita al momento delle condotte fraudolente. Si deduce che gli imputati, nell’organizzazione aziendale, sarebbero stati meri dipendenti, occupandosi, BO EM, del pagamento degli stipendi ai dipendenti, BO PA, dei turni di lavoro dei dipendenti e delle licenze necessarie per l’espletamento dei servizi di vigilanza. Con riguardo alle posizioni processuali degli imputati, si deduce carenza di motivazione in quanto i giudici di merito non avrebbero effettuato alcuna differenziazione, che non vi sarebbe prova di un accordo tra gli imputati e l’amministratore pro tempore, e che, al riguardo, non sarebbe sufficiente lo svolgimento delle predette mansioni. Quanto ad BO EM, si deduce che l’avere rivestito, sino all’anno 2000, la qualità di amministratore di diritto, non potrebbe costituire prova della sussistenza della qualità di amministratore di fatto, e che la Corte di merito non avrebbe fornito logica motivazione su una gestione continuativa e significativa della stessa e del fratello, BO PA, nell’ambito della società, in quanto la sentenza non fa riferimento ai periodi e alla durata della gestione di fatto. Quanto ad BO PA, si deduce che l’imputato non avrebbe avuto ampia delega ad operare sui conti per l’erogazione di stipendi ai dipendenti, come la sorella EM, ed avrebbe svolto un ruolo di mero dipendente, senza interferenza nella gestione della fallita. I giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle testimonianze dei testi a discarico, che nulla avrebbero riferito sulla gestione di fatto da parte degli imputati. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.110 cod. pen., 223, comma 1 (in relazione all’art.216, comma 1, n.1) L. Fall.), di cui al capo 1), e agli artt. 110 cod. pen., 3 223, comma 2, L. Fall. (in relazione all’art.2621 c.c.) di cui al capo 2), in punto di elemento soggettivo del concorrente estraneo nel reato proprio dell’amministratore. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al reato di cui al capo 2) di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali. Si deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove ravvisa, nella manifestazione di un fatto preesistente (il dissesto economico), il fatto concreto che integra l’evento tipico del reato, nonché l’assenza di prova che tali operazioni siano state attuate dall’amministratore di diritto, in accordo con i LI BO. La Corte d’appello non avrebbe chiarito il contributo specificamente offerto dagli imputati per la realizzazione del falso in bilancio e dell’aggravamento ulteriore del dissesto, né gli elementi univocamente deponenti per la condivisione da parte degli stessi del progetto criminoso riferibile anche ai LI De IC. 2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in punto di trattamento sanzionatorio. Si duole dell’assenza di motivazione riguardo all’aumento di pena di anni uno di reclusione a titolo di continuazione c.d. fallimentare per il capo 2) per la bancarotta impropria per le false comunicazioni sociali. 2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di pene accessorie, rimodulate in misura pari alla pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va disatteso. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure già esaminate e solo parzialmente si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, con argomentazione, non scalfita dalle censure mosse della difesa ed immune da censure e vizi di illogicità manifesta, richiama la sentenza del Tribunale per la coerenza della ricostruzione dei fatti con le risultanze probatorie, costituenti mera riproposizione di argomenti dedotti in primo grado e confutati dai giudici di merito. 2.1 Quanto alla qualifica di amministratori di fatto degli imputati per i reati di bancarotta fraudolenta contestati, i giudici di merito, rispondendo alla censura del motivo di appello, hanno valorizzato, al di là delle cariche formalmente rivestite 4 dai ricorrenti, l’effettiva situazione amministrativa della società fallita, al cui interno gli imputati, detentori di quote sociali, sebbene formalmente inquadrati come dipendenti, erano gli amministratori di fatto con propri uffici dirigenziali: BO EM si occupava della gestione dei flussi di cassa e degli esborsi monetari, BO PA era titolare della licenza amministrativa e si occupava della gestione del personale. Con riguardo alle circostanze e agli elementi da cui desumere che, al di là della dismissione, nell’anno 2000, della carica di amministratore delegato da parte di BO EM, gli imputati hanno continuato a svolgere un ruolo dirigenziale all’interno della società, i giudici di merito hanno richiamato: il mantenimento da parte di BO EM di ampia procura legale ad agire nell’interesse della società, comprensiva del potere di operare sui conti correnti societari, stipulare contratti e svolgere ogni tipo di attività inerente la gestione dell’azienda; l’avere entrambi gli imputati sempre accompagnato, agli incontri con il curatore, l’amministratore unico, NA, che aveva un ruolo meramente formale, e che, in sede di interrogatorio, si mostrava all’oscuro delle vicende societarie;
la presenza in azienda, all’accesso della PG, di BO PA, che si occupava di fornire tutti i dati utili all’indagine, alternandosi, a volte, con la sorella, BO EM;
l’avvicendarsi, all’interno della società, dal 2000 al 2007 e dal 2007 alla data del fallimento, di amministratori (LE RR, prima, NI NA, poi), con ruolo meramente formale, che frequentavano raramente la sede sociale. Quali ulteriori elementi di prova e di riscontro alle informazioni raccolte dal curatore, la Corte di appello, in doppia conforme, rispondendo alla censura contenuta nel motivo di gravame, ha valorizzato le dichiarazioni dei dipendenti escussi in dibattimento (TO, LL, D’OS, ES, RA e Sabatella), che hanno confermato, in modo chiaro ed univoco, il ruolo direttivo svolto dai LI BO, a dispetto del formale inquadramento come dipendenti amministrativi, nonché specificato che chi comandava erano entrambi i LI, BO PA si occupava della gestione del personale, impartendo ordini e direttive in merito all’attività lavorativa, BO EM era la titolare della società, con compiti di organizzazione e amministrazione. Con riguardo al ruolo di NA, i testi non hanno saputo riferire o perché mai visto nella società o per assenza di rapporti con lo stesso. Quanto alle dichiarazioni del dipendente NO, la Corte territoriale ha ritenuto che il teste non si sia discostato dalle dichiarazioni dei colleghi, in quanto ha indicato gli imputati come coloro che prendevano le decisioni all’interno della compagine, spiegando, con motivazione immune da vizi, che la risposta di BO EM, alla richiesta di stabile assunzione, di rivolgersi all’amministratore formale, 5 RR, era da ricondursi al potere di firmare il contratto di lavoro, che spettava a quest’ultimo. Si è inoltre valorizzata l’annotazione come “acconto dirigenti”, senza specificazione della causale e della precisa destinazione, delle somme ricevute dagli imputati dalla società, negli ultimi sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento (da gennaio a luglio 2010), mettendo per iscritto quella che ritenevano essere la propria qualifica. 2.2 L’amministratore di fatto è il soggetto che, pur non essendo stato investito formalmente della carica di amministratore della società, tuttavia, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni dell’amministratore di diritto. D'altronde, in termini logici, non è in alcun modo configurabile un amministratore di fatto estraneo alla gestione imprenditoriale: proprio in quanto titolare (di fatto) delle funzioni gestorie, concorre (in termini di causalità̀ commissiva o omissiva) alla realizzazione degli atti di amministrazione, dei quali si assume la piena responsabilità̀. La conseguenza principale del riconoscimento della figura dell’amministratore di fatto consiste nel suo assoggettamento al rispetto dei doveri previsti dall’ordinamento con specifico riferimento all’amministratore di diritto, la cui violazione comporta la configurabilità delle fattispecie di responsabilità configurabili, con i conseguenti obblighi risarcitori nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e del singolo socio o terzo, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 2392, 2393-bis, 2394 e 2395 c.c. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., dunque non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiede l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 – 01; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, Sentenza n. 25021 del 2023; Sez. 5, del 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, del 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254; Sez. 5, n. 25075 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20106/2013 Rv. 256534; Sez. 5, n. 25030 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, 6 n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/2014, Berni e altri, Rv. 264009; Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850). Ai fini dell’individuazione della figura dell’amministratore di fatto della società non è necessario che l’attività attuata dal soggetto che si è ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura sia caratterizzata da completezza e, cioè, che sia svolta in tutti gli ambiti tipici della funzione gestoria e attraverso atti conformativi dell’operato della società aventi valenza esterna. In definitiva, l’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di una formale investitura;
b) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale;
c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. Nella ricorrenza delle suindicate condizioni, l'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività̀ delle attività̀ concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolo dell'amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilità̀ gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto dell'operatività̀ dell'impresa (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428). 2.3 Nella specie, la Corte di merito, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha desunto il coinvolgimento materiale e morale dei ricorrenti, nelle condotte distrattive, come specificate al punto 2., in concreto dai medesimi attuate nella gestione di fatto della società fallita. Quanto alla valutazione delle dichiarazioni del teste della difesa, RO Roberto, consulente contabile della società, sulla estraneità degli imputati alla gestione della società, i giudici di merito, con motivazione immune da vizi e censure, hanno sottolineato che tali dichiarazioni sono rimaste isolate, prive di riscontro probatorio. L’esito dell’istruttoria dibattimentale ha, invero, comprovato l’assunto accusatorio circa il ruolo formale rivestito dagli amministratori, RR e NA, e, di contro, il ruolo di entrambi gli imputati, di amministratori della fallita, come affermato sia dal curatore che da tutti i dipendenti della Sicurezza 7 s.r.l., in maniera decisa e senza incertezze, i quali facevano riferimento agli imputati per ogni questione afferente la gestione sociale, con assunzione di tutte le decisioni, nonché confermato dall’amministratore formale, RR, in sede di spontanee dichiarazioni, e comprovato dalla condotta tenuta dagli imputati nel periodo di avvicendamento nella carica degli altri amministratori, in cui non sono rimasti estranei alla gestione sociale ma, per loro stessa ammissione, hanno attivamente svolto mansioni di assoluto rilievo nella società, continuando a gestire in piena autonomia la fallita senza dover rispondere ad alcuno delle proprie scelte operative e della propria attività. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. In punto di elemento psicologico, il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, circa la qualifica ed il ruolo di amministratori di fatto, che la Corte territoriale attribuisce ai ricorrenti, i quali si occupavano della gestione e amministrazione della società fallita, ed esercitavano, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni dell’amministratore di diritto, in relazione alla quale si richiamano le considerazioni di cui al punto 2. Al riguardo, la Corte d’appello richiama la sentenza del Tribunale (pag.21), che ha ricavato la consapevolezza degli imputati dell'attività illecita svolta dalla fallita dalla complessiva condotta dagli stessi posta in essere: la conduzione, per anni, della fallita, di cui detenevano le quote sociali, attuando in un significativo arco temporale, plurime e reiterate condotte distrattive, non solo cagionando dolosamente il dissesto della società, ma anche utilizzando la stessa, quando già era in uno stato di decozione, per i propri interessi personali e familiari, attingendo dalle casse sociali ingenti somme di denaro, in tal modo, da un lato, non perseguendo l’interesse della società, dall’altro, pregiudicando scientemente, anche con le false annotazioni contabili, le ragioni dei creditori ed in particolare dell’erario, mediante l’accumulo di ingenti debiti e il sistematico inadempimento di ogni obbligazione tributaria e contributiva, sin dal 1994, accompagnata dalla prosecuzione, per anni, dell’attività aziendale in condizioni di vistosa insostenibilità economico-finanziaria, con falsificazione dei bilanci, tanto da cagionare il fallimento. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo è inammissibile in quanto inedito, posto che non risulta dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che i ricorrenti avessero formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all’uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta 8 per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 5. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono infondati. Quanto al quarto motivo, proprio la narrativa che precede nella sentenza consente l’agevole individuazione dei parametri ex art. 133 cod. pen., cui si riporta la valutazione di congruità della Corte di appello dell’aumento per la continuazione fallimentare nella misura di un anno di reclusione, aumento ridotto rispetto a quello determinato in primo grado, così da rispettare palesemente (anche in relazione all’entità dell’aumento individuato) i criteri di graduazione dell’impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena quale precisato dalle Sezioni Unite Pizzone del 2021. Analoghe considerazioni valgono sulla quantificazione della pena accessoria oggetto del quinto motivo, rimodulata in misura pari alla pena inflitta. 6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9/01/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NA MA IA LA LA EN