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Sentenza 11 dicembre 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/12/2023, n. 34417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34417 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30380/2018 R.G. proposto da: SS IO, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro LI MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELFINO ALBERTO -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SAVONA n. 274/2018 depositata il 07/03/2018. Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 30/11/2023 dal Consigliere Antonio Scarpa;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso;
uditi gli Avvocati Loriana Longo per delega dell’Avvocato Giunio Massa e LA CI per delega dell’Avvocato Giammaria CI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 34417 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 11/12/2023 2 di 9 FATTI DI CAUSA 1. L’avvocato Giunio Massa ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 274/2018 del Tribunale di Savona depositata il 7 marzo 2018, Resiste con controricorso RI TO. 2. Il giudizio trae origine da un decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Savona notificato il 14 luglio 2014 dall’avvocato Giunio Massa a RI TO, coerede, insieme al fratello OR, di OM TO, morto il 1° dicembre 2009, per il pagamento del compenso indicato in € 2.322,90, oltre interessi, relativo alle prestazioni svolte in una “procedura di impugnazione di fronte alla Suprema Corte di Cassazione di un decreto della Corte d'Appello di Genova n. 272/09 del 16.10.2009 adito ex L. 89/01 per l'eccessiva durata di un procedimento fallimentare svoltosi presso il Tribunale di Lucca". In tale processo a OM TO era stato riconosciuto un indennizzo di € 9.250,00, oltre interessi. Il compenso vantato dall’avvocato Massa faceva leva su un "patto di quota lite" che OM TO aveva sottoscritto in data 18 febbraio 2009. Il Giudice di pace di Savona con la sentenza n. 350 del 12 giugno 2015, pronunciando sull’opposizione di RI TO, revocò il decreto ingiuntivo, argomentando che il "patto di quota lite" subordinava il pagamento del compenso all’avvocato all'effettiva liquidazione dell'equo indennizzo da parte del Ministero, condizione non verificata. Il Tribunale di Savona ha poi accolto l’appello dell’avvocato Massa, ma riconoscendogli il solo credito di € 241,25, pari alla metà (ovvero alla quota del debito ereditario gravante su RI TO) dell’importo delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate dalla Corte di cassazione a OM TO nella sentenza n. 2141 del 2012. In tale sentenza era stato invero 3 di 9 disposto: “… decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a OM TO la somma di Euro 9.250,00, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 490,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, previa compensazione della metà, nell'importo, ridotto per effetto della compensazione, di Euro 482,50 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario”. Il Tribunale di Savona ha affermato che il "patto di quota lite" che OM TO aveva sottoscritto in data 18 febbraio 2009 non poteva operare per il processo di cassazione, giacché concordato tra le parti soltanto per il giudizio “presso la Corte d’appello”. MOTIVI DELLA DECISIONE È pervenuta in data 22 novembre 2023, quindi comunque senza osservare il termine minimo di dieci giorni prima dell'udienza di cui all’art. 378, comma 2, c.p.c., memoria dell’avvocato Giunio Massa inviata a mezzo posta, corredata da documenti a loro volta prodotti senza osservare il termine minimo di quindici giorni prima dell’udienza di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c. Peraltro, in base all'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196- quater, comma 4, disp. att. c.p.c. Va ulteriormente premesso che il ricorso dell’avvocato Giunio Massa si sviluppa in otto motivi per molteplici questioni sostanziali e 4 di 9 processuali ed in ventotto pagine che denotano altresì una rilevante densità di scrittura per caratteri e per righe, mentre il controricorso di RI TO si sviluppa in ventitré pagine. La particolare ampiezza degli atti di parte - pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità - collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere, non essendo neppure proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, in rapporto al modesto valore del credito in contestazione. Nella redazione della presente sentenza si farà comunque sintetico rinvio per relazione ai motivi ed agli argomenti contenuti negli atti di parte. 1- Il primo motivo del ricorso dell’avvocato Giunio Massa denuncia la violazione degli artt. 190, 156 e 162 c.p.c., per la dichiarata "non utilizzabilità" della comparsa conclusionale depositata in via telematica dall'avvocato Stefano Vagnola, domiciliatario e non codifensore dell’appellante. 1.1. -Il motivo è inammissibile per carenza di riferibilità alla ratio decidendi. Il Tribunale di Savona ha affermato che l’avvocato Vagnola, giacché domiciliatario, non avesse titolo non solo a depositare, quand’anche a “sottoscrivere la comparsa conclusionale”. Il ricorrente si sofferma soltanto sulla produzione di atti e documenti nel processo, adducendo che l'attività materiale del deposito non deve essere necessariamente compiuta dal difensore munito di procura, potendo provvedervi anche quello che sia domiciliatario ed abbia accesso al fascicolo telematico. La comparsa conclusionale sottoscritta dal solo procuratore domiciliatario privo di procura alle liti è tuttavia affetta da nullità e non può essere sanata da un atto di ratifica del difensore munito di procura. 5 di 9 2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione del giudicato “interno” ex art. 2909 c.c., non essendo stata proposta impugnazione incidentale da MA TO sulla affermazione della sentenza di primo grado che rinveniva nella scrittura del 18 febbraio 2009 il presupposto del credito azionato, i cui effetti erano però sospesi fino al momento del pagamento da parte del Ministero. 2.1. Il secondo motivo è infondato, in quanto l’affermazione che la convenzione intercorsa fra le parti recasse un credito non ancora esigibile, per il mancato verificarsi di una sua condizione, non configura una “parte della sentenza”, agli effetti dell’art. 329, comma 2, c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, sicché l’appello proposto in ordine alla sussistenza del fatto costitutivo del credito basato sulla medesima scrittura privata apriva il riesame del giudice del gravame sull’intera questione (cfr. Cass. n. 16583 del 2012; n. 2217 del 2016). 3. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 1372 c.c., avendo il Tribunale riconosciuto che il Giudice di pace non avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’inesigibilità del credito e poi comunque non “liquidato il patto di quota lite” sui 5.000 euro attribuiti dalla Corte d’appello di Genova. La controricorrente replica sul punto che la domanda proposta in via monitoria dall’avvocato Massa era riferita all’attività svolta nell’unico grado in cui aveva rappresentato OM TO, ovvero dinanzi alla Corte di cassazione. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., dilungandosi sulla ripartizione dell’onere probatorio e sulla corretta interpretazione del patto di quota-lite, nonché sulla accettazione da parte di OR TO, fratello di RI TO, dell’applicazione della quota calcolata sulla indennità definitiva, ed ancora sul principio di non contestazione. Si trascrive anche il testo di una richiesta di 6 di 9 riscossione di capitali e pagamento di somme rivolta al giudice tutelare del Tribunale di Firenze, in un caso che il ricorrente reputa identico. Il quinto motivo di ricorso censura l’omesso esame circa un fatto decisivo, consistente nella “validità del patto di quota lite”. Il sesto motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo l’opponente soltanto domandato di dichiarare nullo il patto di quota-lite e contestato il quantum ingiunto, giacché la convenzione avrebbe avuto effetto soltanto per l’importo di € 5.000,00 liquidato dalla Corte d’appello di Genova. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1175, 1176, 1346, 1358, 1362, 1367 e 1375 c.c., per l’erronea interpretazione del contratto e la violazione delle regole di correttezza, diligenza e buona fede nella sua esecuzione. L’ottavo motivo di ricorso allega la violazione degli artt. 336 e 384 c.p.c., in quanto la sentenza di cassazione avrebbe sostituito il decreto della Corte d’appello di Genova del 16 ottobre 2009 e perciò su di essa doveva computarsi il patto di quota lite. 3.1. I motivi dal terzo all’ottavo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, giacché connessi, e sono tutti da respingere, per mancanza di specifica riferibilità della decisione impugnata ed inidoneità a comportarne la cassazione. 3.2. Le critiche della sentenza impugnata, che il ricorrente ha avanzato nei sei motivi in esame sotto una molteplicità di profili tra loro inestricabilmente combinati, sono formulate per lo più denunciando il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., senza tuttavia esaminare il contenuto delle norme di legge asseritamente violate e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella pronuncia della Corte d’appello; è altrimenti invocato il parametro dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., senza però specificare l'omesso 7 di 9 esame di un fatto storico, cioè di un dato materiale, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), quanto soffermandosi su “questioni” o su “punti”, tutti comunque presi in considerazione dai giudici d’appello. 3.3. Le questioni dirimenti della lite sono in realtà soltanto due e sono semplici: a) la domanda dell’avvocato Giunio Massa oggetto di questo processo concerne unicamente il compenso per la “procedura di impugnazione di fronte alla Suprema Corte di Cassazione di un decreto della Corte d'Appello di Genova n. 272/09 del 16.10.2009 adito ex L. 89/01 per l'eccessiva durata di un procedimento fallimentare svoltosi presso il Tribunale di Lucca". Esula, dunque, dal tema di causa l’eventuale compenso inerente alle attività difensive svolte dinanzi alla Corte d’appello di Genova;
b) il "patto di quota lite" che OM TO aveva sottoscritto in data 18 febbraio 2009 non incideva sulla determinazione del compenso professionale dell’avvocato spettante all’avvocato Giunio Massa con riferimento all’attività difensiva svoltasi dinanzi alla Corte di cassazione (quello, come si è detto, qui domandato), in quanto le parti avevano concordato quel patto unicamente con riferimento alla (ed in caso di) liquidazione dell’indennizzo ex l.n. 89 del 2001 per il procedimento da promuovere “presso la Corte d’appello di Genova competente entro i termini di legge” (testo ripreso dalla sentenza impugnata, che il ricorrente non confuta illustrando il contenuto rilevante di quel contratto in maniera da smentire tale dato letterale). 3.4. Il Tribunale di Savona non ha dunque affatto dubitato della validità del “patto di quota lite” (che qui sarebbe stata da 8 di 9 sindacare secondo la disciplina vigente al momento della sua stipula, come nella sentenza n. 28914 del 2022 di questa Corte). Il giudice d’appello ha piuttosto interpretato che il compenso dell’avvocato Giunio Massa era stato determinato in tale convenzione unicamente per il caso di esito positivo del giudizio dinanzi alla Corte d’appello e per le prestazioni difensive da svolgere dinanzi a quel collegio, prevedendo il pagamento di una somma di denaro calcolata in percentuale sull’importo incassato dal cliente. L’interpretazione del testo negoziale adottata dal Tribunale è conforme all’art. 1362 c.c., norma che, allorché nel comma 1 prescrive di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass. n. 21576 del 2019). Tutti gli altri elementi che il ricorrente adduce (come si era comportato il condebitore OR TO, cosa era avvenuto in analoga vicenda processuale) non rivestono alcuna decisività. Tale interpretazione del contratto escludeva che potesse riconoscersi la quota percentuale pattizia in relazione al compenso per le difese svolte dinanzi alla Corte di cassazione. Mentre il limite della necessaria corrispondenza della pronuncia di condanna alla domanda formulata dall’avvocato Massa in sede monitoria escludeva di poter riconoscere allo stesso in questa causa gli onorari spettanti per il grado di giudizio dinanzi alla Corte d’appello. 3.5. Seppure l’opponente avesse sostenuto la nullità del patto di quota-lite e contestato il quantum, per avere la convenzione effetto soltanto per l’importo liquidato dalla Corte d’appello di Genova, il 9 di 9 giudice della opposizione al decreto ingiuntivo aveva comunque l’obbligo di accertare che l'opposto avesse dato prova nel merito dei fatti costitutivi del diritto al compenso dedotto in giudizio per le difese svolte nel processo di cassazione. 4. Il ricorso va perciò rigettato ed il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso;
uditi gli Avvocati Loriana Longo per delega dell’Avvocato Giunio Massa e LA CI per delega dell’Avvocato Giammaria CI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 34417 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 11/12/2023 2 di 9 FATTI DI CAUSA 1. L’avvocato Giunio Massa ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 274/2018 del Tribunale di Savona depositata il 7 marzo 2018, Resiste con controricorso RI TO. 2. Il giudizio trae origine da un decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Savona notificato il 14 luglio 2014 dall’avvocato Giunio Massa a RI TO, coerede, insieme al fratello OR, di OM TO, morto il 1° dicembre 2009, per il pagamento del compenso indicato in € 2.322,90, oltre interessi, relativo alle prestazioni svolte in una “procedura di impugnazione di fronte alla Suprema Corte di Cassazione di un decreto della Corte d'Appello di Genova n. 272/09 del 16.10.2009 adito ex L. 89/01 per l'eccessiva durata di un procedimento fallimentare svoltosi presso il Tribunale di Lucca". In tale processo a OM TO era stato riconosciuto un indennizzo di € 9.250,00, oltre interessi. Il compenso vantato dall’avvocato Massa faceva leva su un "patto di quota lite" che OM TO aveva sottoscritto in data 18 febbraio 2009. Il Giudice di pace di Savona con la sentenza n. 350 del 12 giugno 2015, pronunciando sull’opposizione di RI TO, revocò il decreto ingiuntivo, argomentando che il "patto di quota lite" subordinava il pagamento del compenso all’avvocato all'effettiva liquidazione dell'equo indennizzo da parte del Ministero, condizione non verificata. Il Tribunale di Savona ha poi accolto l’appello dell’avvocato Massa, ma riconoscendogli il solo credito di € 241,25, pari alla metà (ovvero alla quota del debito ereditario gravante su RI TO) dell’importo delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate dalla Corte di cassazione a OM TO nella sentenza n. 2141 del 2012. In tale sentenza era stato invero 3 di 9 disposto: “… decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a OM TO la somma di Euro 9.250,00, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 490,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, previa compensazione della metà, nell'importo, ridotto per effetto della compensazione, di Euro 482,50 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario”. Il Tribunale di Savona ha affermato che il "patto di quota lite" che OM TO aveva sottoscritto in data 18 febbraio 2009 non poteva operare per il processo di cassazione, giacché concordato tra le parti soltanto per il giudizio “presso la Corte d’appello”. MOTIVI DELLA DECISIONE È pervenuta in data 22 novembre 2023, quindi comunque senza osservare il termine minimo di dieci giorni prima dell'udienza di cui all’art. 378, comma 2, c.p.c., memoria dell’avvocato Giunio Massa inviata a mezzo posta, corredata da documenti a loro volta prodotti senza osservare il termine minimo di quindici giorni prima dell’udienza di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c. Peraltro, in base all'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196- quater, comma 4, disp. att. c.p.c. Va ulteriormente premesso che il ricorso dell’avvocato Giunio Massa si sviluppa in otto motivi per molteplici questioni sostanziali e 4 di 9 processuali ed in ventotto pagine che denotano altresì una rilevante densità di scrittura per caratteri e per righe, mentre il controricorso di RI TO si sviluppa in ventitré pagine. La particolare ampiezza degli atti di parte - pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità - collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere, non essendo neppure proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, in rapporto al modesto valore del credito in contestazione. Nella redazione della presente sentenza si farà comunque sintetico rinvio per relazione ai motivi ed agli argomenti contenuti negli atti di parte. 1- Il primo motivo del ricorso dell’avvocato Giunio Massa denuncia la violazione degli artt. 190, 156 e 162 c.p.c., per la dichiarata "non utilizzabilità" della comparsa conclusionale depositata in via telematica dall'avvocato Stefano Vagnola, domiciliatario e non codifensore dell’appellante. 1.1. -Il motivo è inammissibile per carenza di riferibilità alla ratio decidendi. Il Tribunale di Savona ha affermato che l’avvocato Vagnola, giacché domiciliatario, non avesse titolo non solo a depositare, quand’anche a “sottoscrivere la comparsa conclusionale”. Il ricorrente si sofferma soltanto sulla produzione di atti e documenti nel processo, adducendo che l'attività materiale del deposito non deve essere necessariamente compiuta dal difensore munito di procura, potendo provvedervi anche quello che sia domiciliatario ed abbia accesso al fascicolo telematico. La comparsa conclusionale sottoscritta dal solo procuratore domiciliatario privo di procura alle liti è tuttavia affetta da nullità e non può essere sanata da un atto di ratifica del difensore munito di procura. 5 di 9 2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione del giudicato “interno” ex art. 2909 c.c., non essendo stata proposta impugnazione incidentale da MA TO sulla affermazione della sentenza di primo grado che rinveniva nella scrittura del 18 febbraio 2009 il presupposto del credito azionato, i cui effetti erano però sospesi fino al momento del pagamento da parte del Ministero. 2.1. Il secondo motivo è infondato, in quanto l’affermazione che la convenzione intercorsa fra le parti recasse un credito non ancora esigibile, per il mancato verificarsi di una sua condizione, non configura una “parte della sentenza”, agli effetti dell’art. 329, comma 2, c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, sicché l’appello proposto in ordine alla sussistenza del fatto costitutivo del credito basato sulla medesima scrittura privata apriva il riesame del giudice del gravame sull’intera questione (cfr. Cass. n. 16583 del 2012; n. 2217 del 2016). 3. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 1372 c.c., avendo il Tribunale riconosciuto che il Giudice di pace non avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’inesigibilità del credito e poi comunque non “liquidato il patto di quota lite” sui 5.000 euro attribuiti dalla Corte d’appello di Genova. La controricorrente replica sul punto che la domanda proposta in via monitoria dall’avvocato Massa era riferita all’attività svolta nell’unico grado in cui aveva rappresentato OM TO, ovvero dinanzi alla Corte di cassazione. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., dilungandosi sulla ripartizione dell’onere probatorio e sulla corretta interpretazione del patto di quota-lite, nonché sulla accettazione da parte di OR TO, fratello di RI TO, dell’applicazione della quota calcolata sulla indennità definitiva, ed ancora sul principio di non contestazione. Si trascrive anche il testo di una richiesta di 6 di 9 riscossione di capitali e pagamento di somme rivolta al giudice tutelare del Tribunale di Firenze, in un caso che il ricorrente reputa identico. Il quinto motivo di ricorso censura l’omesso esame circa un fatto decisivo, consistente nella “validità del patto di quota lite”. Il sesto motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo l’opponente soltanto domandato di dichiarare nullo il patto di quota-lite e contestato il quantum ingiunto, giacché la convenzione avrebbe avuto effetto soltanto per l’importo di € 5.000,00 liquidato dalla Corte d’appello di Genova. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1175, 1176, 1346, 1358, 1362, 1367 e 1375 c.c., per l’erronea interpretazione del contratto e la violazione delle regole di correttezza, diligenza e buona fede nella sua esecuzione. L’ottavo motivo di ricorso allega la violazione degli artt. 336 e 384 c.p.c., in quanto la sentenza di cassazione avrebbe sostituito il decreto della Corte d’appello di Genova del 16 ottobre 2009 e perciò su di essa doveva computarsi il patto di quota lite. 3.1. I motivi dal terzo all’ottavo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, giacché connessi, e sono tutti da respingere, per mancanza di specifica riferibilità della decisione impugnata ed inidoneità a comportarne la cassazione. 3.2. Le critiche della sentenza impugnata, che il ricorrente ha avanzato nei sei motivi in esame sotto una molteplicità di profili tra loro inestricabilmente combinati, sono formulate per lo più denunciando il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., senza tuttavia esaminare il contenuto delle norme di legge asseritamente violate e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella pronuncia della Corte d’appello; è altrimenti invocato il parametro dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., senza però specificare l'omesso 7 di 9 esame di un fatto storico, cioè di un dato materiale, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), quanto soffermandosi su “questioni” o su “punti”, tutti comunque presi in considerazione dai giudici d’appello. 3.3. Le questioni dirimenti della lite sono in realtà soltanto due e sono semplici: a) la domanda dell’avvocato Giunio Massa oggetto di questo processo concerne unicamente il compenso per la “procedura di impugnazione di fronte alla Suprema Corte di Cassazione di un decreto della Corte d'Appello di Genova n. 272/09 del 16.10.2009 adito ex L. 89/01 per l'eccessiva durata di un procedimento fallimentare svoltosi presso il Tribunale di Lucca". Esula, dunque, dal tema di causa l’eventuale compenso inerente alle attività difensive svolte dinanzi alla Corte d’appello di Genova;
b) il "patto di quota lite" che OM TO aveva sottoscritto in data 18 febbraio 2009 non incideva sulla determinazione del compenso professionale dell’avvocato spettante all’avvocato Giunio Massa con riferimento all’attività difensiva svoltasi dinanzi alla Corte di cassazione (quello, come si è detto, qui domandato), in quanto le parti avevano concordato quel patto unicamente con riferimento alla (ed in caso di) liquidazione dell’indennizzo ex l.n. 89 del 2001 per il procedimento da promuovere “presso la Corte d’appello di Genova competente entro i termini di legge” (testo ripreso dalla sentenza impugnata, che il ricorrente non confuta illustrando il contenuto rilevante di quel contratto in maniera da smentire tale dato letterale). 3.4. Il Tribunale di Savona non ha dunque affatto dubitato della validità del “patto di quota lite” (che qui sarebbe stata da 8 di 9 sindacare secondo la disciplina vigente al momento della sua stipula, come nella sentenza n. 28914 del 2022 di questa Corte). Il giudice d’appello ha piuttosto interpretato che il compenso dell’avvocato Giunio Massa era stato determinato in tale convenzione unicamente per il caso di esito positivo del giudizio dinanzi alla Corte d’appello e per le prestazioni difensive da svolgere dinanzi a quel collegio, prevedendo il pagamento di una somma di denaro calcolata in percentuale sull’importo incassato dal cliente. L’interpretazione del testo negoziale adottata dal Tribunale è conforme all’art. 1362 c.c., norma che, allorché nel comma 1 prescrive di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass. n. 21576 del 2019). Tutti gli altri elementi che il ricorrente adduce (come si era comportato il condebitore OR TO, cosa era avvenuto in analoga vicenda processuale) non rivestono alcuna decisività. Tale interpretazione del contratto escludeva che potesse riconoscersi la quota percentuale pattizia in relazione al compenso per le difese svolte dinanzi alla Corte di cassazione. Mentre il limite della necessaria corrispondenza della pronuncia di condanna alla domanda formulata dall’avvocato Massa in sede monitoria escludeva di poter riconoscere allo stesso in questa causa gli onorari spettanti per il grado di giudizio dinanzi alla Corte d’appello. 3.5. Seppure l’opponente avesse sostenuto la nullità del patto di quota-lite e contestato il quantum, per avere la convenzione effetto soltanto per l’importo liquidato dalla Corte d’appello di Genova, il 9 di 9 giudice della opposizione al decreto ingiuntivo aveva comunque l’obbligo di accertare che l'opposto avesse dato prova nel merito dei fatti costitutivi del diritto al compenso dedotto in giudizio per le difese svolte nel processo di cassazione. 4. Il ricorso va perciò rigettato ed il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione