Sentenza 2 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/09/2019, n. 36833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36833 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: OD CA, nata a [...] il [...] NC AN, nato a [...] 1'8/10/2009 NC ME, nato a [...] il [...] ¢-61..W1.14 avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di ge-g---An il 17/01/2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto emesso dallo stesso Tribunale il 14/09/2017 con cui, ai sensi dell'art. 1 lett. a)- b) d. legislativo 6 settembre 2011 n. 159, era stata disposta nei confronti di NC ME la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di una serie di beni, tutti specificamente indicati. Secondo la Corte di appello, NC ME sarebbe un soggetto che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose ed in tal senso sono state valorizzate: a) una sentenza di condanna per furto in relazione ad un fatto commesso nel 2006); b) una condanna per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, in (C) relazione ad un fatto commesso nel 2010); c) una ulteriore condanna per il reato di rapina, commesso nel 2013, in ordine al quale è stata riconosciuta la continuazione con il reato di furto tentato in abitazione commesso il 19/4/2013. Si è precisato che risultano non ancora divenute irrevocabili altre due sentenze di condanna per furto e rapina ed un'ulteriore sentenza per tre furti, commessi nell'agosto del 2015; è stato fatto riferimento al contenuto di alcune conversazioni intercettate nel maggio 2013, da cui emergerebbe il coinvolgimento del proposto in altri furti in abitazione. Sulla base di tale quadro di riferimento la Corte di appello ha ritenuto: a) NC ME portatore di pericolosità sociale generica dal 2006; b) di provenienza illecita i fondi "all'origine dei beni sottoposti a confisca"; c) quanto ai beni formalmente intestati alla convivente (OD CA) o al figlio (NC AN) del proposto, che le allegazioni difensive in ordine alla provenienza della provvista da donazioni non soddisfacessero "l'onere probatorio contrario alla ipotesi accusatoria".
2. Ha proposto ricorso per cassazione NC ME articolando quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; il decreto conterrebbe una motivazione apparente in ordine all'accertamento del requisito della pericolosità sociale del proposto. La Corte avrebbe pedissequamente riportato le risultanze contenute nel decreto applicativo della misura di prevenzione senza considerare che alcuni dei precedenti penali indicati sarebbero stati riportati non correttamente e che le intercettazioni richiamate non avrebbero condotto a nessuno "sbocco" giuridico. In tal senso si richiamano i principi contenuti in un precedente giurisprudenziale nomofilattico, relativo alla esatta definizione concettuale di "abitualità", rilevante ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale generica. La Corte avrebbe inoltre omesso di motivare anche sul rilievo del provvedimento, intervenuto nell'aprile del 2017, di affidamento in prova ai servizi sociali del proposto e delle valutazioni compiute nell'occasione dal Tribunale di Sorveglianza;
si tratta, in particolare, di un provvedimento temporalmente contestuale al sequestro di prevenzione avente ad oggetto anche un bene immobile acquistato da OD CA e del quale si sarebbe affermata apoditticamente la riconducibilità al proposto.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in ordine all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla affermata pericolosità sociale al momento degli acquisti dei singoli beni confiscati. NC sarebbe gravato da "sporadici" e "modesti" reati contro il patrimonio, commessi in un momento (nel 2005 e nel 2013) rispetto al quale nessuna correlazione con l'acquisto di singoli beni confiscati sussisterebbe;
l'autovettura sarebbe stata acquistata dalla OD nel 2013, quando NC sarebbe stato detenuto, i terreni agricoli nel 2012, l'abitazione sarebbe stata acquistata dalla famiglia della OD nel febbraio del 2017, a meno di due mesi di distanza dalla concessione dell'affidamento in prova al proposto.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in ordine all'art. 24 del d. Igs 159 del 2011. La Corte avrebbe solo apparentemente motivato sulle allegazioni difensive relative alla giustificazione delle sostanze utilizzate per l'acquisto dei beni.
2.4. Con il quarto motivo di lamenta violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p.; la Corte avrebbe motivato solo in modo apparente quanto al carattere sostanzialmente fittizio o fiduciario delle intestazioni dei beni alla moglie o al figlio del proposto, laddove, invece, si sarebbe dimostrato che le sostanze utilizzate per l'acquisto di detti beni sarebbero state lecite e provenienti da donazioni.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione anche OD CA e NC AN articolando un unico motivo di ricorso con il quale si lamenta violazione di legge in ordine all'accertamento della pericolosità sociale del proposto, alla dimostrazione della correlazione tra pericolosità sociale ed acquisto dei singoli beni, al requisito della sproporzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono fondati.
2. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno inoltre chiarito come possa dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. "Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento" (Così, Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Nello stesso senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, RV. 216665, secondo cui vi è mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare. Acutamente si è osservato che la violazione di legge sussiste in caso di mancanza di motivazione "la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee rivelare la' ratio decidendi' (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili" (Sez. U. civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253; Sez. U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez. U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, P.v. 483829). In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511).
3. I principi a cui il giudice di merito deve attenersi ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, personale o patrimoniale, sono stati chiariti in più occasioni dalla Corte di cassazione. In sede di verifica della pericolosità sociale del soggetto proposto per l'applicazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione deve individuare il momento iniziale della suddetta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l'acquisto dei beni, sulla base non della constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma dell'apprezzamento di condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma che intende applicare, individuando il momento in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitualità tali da consentire, già all'epoca, l'applicazione della misura di prevenzione (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976).Al fine dell'applicazione del sequestro e della confisca, il preliminare giudizio incidentale di pericolosità generica, presupposto necessario della misura anche nel caso di applicazione disgiunta, deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata a seguito della sentenza DU De AS c. IA (Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272522). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito come la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di abiezione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 Spinelli, Rv. 262605).
4. La Corte di appello di Messina non ha tatto corretta applicazione dei principi indicati ed ha confermato con una motivazione apparente il decreto del Tribunale con cui è stata disposta la misura di prevenzione della confisca dei beni indicati nel decreto emesso dal Tribunale. A fronte di un articolato atto di appello, la Corte di merito, con una motivazione onnicomprensiva e meramente enunciativa delle sentenze di condanna, non ha spiegato: a) sulla base di quali atti concreti, di quali condotte criminose produttive di ricchezza e di accumulazione illecita, il soggetto proposto sia riconducibile ad uno dei tipi criminologici presi di cui all'art. 4 lett. a) - b) d. Igs. n. 159 del 2011, non potendo tale riconduzione farsi discendere di per sé dalla mera condanna per un reato contro il patrimonio, del cui fatto nulla si esplicita, ovvero dal possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso;
b) sulla base di quali elementi concreti il proposto debba considerarsi socialmente pericoloso in maniera ininterrotta dal 2006 al 2017; c) quali fossero le condizioni patrimoniali del proposto al momento dell'acquisto dei singoli beni confiscati;
d) se vi fosse, quindi, sproporzione fra le condizioni di reddito, e più in generale, patrimoniali di NC ME, ed il valore di singoli beni al momento del loro acquisto;
e) perché, al di là di generiche affermazioni, le allegazioni difensive "non paiono soddisfare l'onere probatorio contrario alla ipotesi accusatoria" (così, testualmente la Corte a pag. 2); f) perché i beni formalmente intestati non al proposto sarebbero a questi riconducibili.; g) quali fossero le condizioni patrimoniali dei terzi soggetti intestatari dei beni e perché quei beni non potrebbero essere considerati appartenenti a detti soggetti.
5. A ft(nte di un' anemia motivazionale obiettivamente diffusa, il decreto, adottato in violazione di legge, deve essere annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, che, in applicazione dei principi indicati e della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 (successiva alla decisione del procedimento in esame), verificherà la sussistenza dei presupposti costitutivi per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei riguardi del ricorrente, anche in relazione ai beni formalmente intestati a OD CA e OD AN.
P. Q. M.
Annulla il provve