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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1638/2025 depositato il 12/09/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 03
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 832 del 18.04.2025, con cui questa Sezione, nell'accogliere il ricorso della S. LO Società_1 s.r.l. unipersonale, annullando il provvedimento impugnato, ha anche condannato la So.ge.r.t. spa – concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di Noto, con sede legale in Indirizzo_1 - GR VA (NA) – al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.466,00, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, da distrarre in suo favore, quale difensore antistatario.
La OG non si è costituita, e non ha pagato, nonostante la sentenza le sia stata notificata il 22.04.2025,
e l'avvenuta proposizione del ricorso le sia stata comunicata dalla Segreteria di questa Corte con nota n.
69666 del 15.09.2025.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'art. 69, comma 4, del d.lgs. 546/92 prevede che “il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione…”.
L'art. 70, relativo al “giudizio di ottemperanza”, prevede che:
1. “la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata…”;
2. “il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore…degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto”;
3. “il ricorso indirizzato al presidente della corte deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario”;
4. “uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della corte ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere”;
5. “entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio può trasmettere le proprie osservazioni alla corte tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento”;
7. “…il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del
Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.
2) Nonostante la notifica della sentenza il 22.04.2025, la Società non ha ancora pagato le somme dovute, ed è trascorso ogni termine a sua disposizione per pagare.
Il ricorso va pertanto accolto, con la nomina di un commissario ad acta, individuato nella persona della dr. ssa Nominativo_1 , funzionario dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli (itala. Email_3), e vista l'assoluta inerzia della Società, nonché al fine evitare dispendio di attività processuali, questo Giudice ritiene che il Commissario debba provvedere senza indugio a eseguire la sentenza citata, che le sarà inviata dalla Segreteria. La dr.ssa Nominativo_1 eseguirà l'incarico nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, e nel successivo termine di 10 giorni depositerà presso la Segreteria di questa Sezione, via pec, una documentata e dettagliata relazione.
3) Questo Giudice ritiene opportuno anche precisare che per il commissario ad acta, in quanto “longa manus” del giudice, in questo caso tributario, valgono gli stessi poteri di quest'ultimo, con la conseguenza che deve essere ritenuto titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano sia la competenza alla loro emanazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 18.09.91 n. 720; Id., sez. IV, 03.05.86 n. 323), e sia la stessa attività sostanziale.
Ciò perché, in sede di ottemperanza, la priorità assoluta è l'esecuzione del giudicato, che non può essere ostacolata dai normali itinera burocratici, che avrebbero dovuto essere messi in atto a tempo debito.
Non a caso, in giurisprudenza si trova precisato che l'Amministrazione è sempre tenuta a eseguire le sentenze, e per nessuna ragione può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l'"an" e il quando, ma al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo;
quindi la stessa non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dalle sentenze (cfr., ex multis,
Cons. St., sez. IV, 07.05.2002 n. 2439).
Pertanto, il commissario ad acta sopra individuato dovrà attenersi ai principi enunciati, qualora necessario richiedendo gli opportuni chiarimenti al giudice dell'ottemperanza, che risulta investito, in materia, di un penetrante sindacato di merito (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 30.07.2008 n. 9).
È appena il caso di precisare che “a seguito dell'insediamento del Commissario ad acta, gli organi dell'ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono, conseguentemente, disporre degli interessi considerati, ovviamente nei limiti strettamente necessari per l'adempimento del giudicato” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 24/11/2020 n. 12498).
4) Pertanto, nel caso in esame, i provvedimenti di liquidazione, e i conseguenti mandati di pagamento, dovranno trovare esecuzione con priorità rispetto a tutti gli altri provvedimenti dell'Amministrazione. Una volta emessi i provvedimenti di liquidazione, il commissario potrà emettere anche i mandati di pagamento,
e trasmetterli direttamente all'istituto tesoriere. Espletate tutte le operazioni, invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.
Gli organi di tutti gli Enti coinvolti nell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali citati hanno l'obbligo di prestare la doverosa collaborazione al commissario, rimanendo a essi preclusa ogni possibilità di interferire con i poteri deliberativi del commissario stesso, potendo eventuali atteggiamenti di intralcio e di opposizione assumere la rilevanza di un illecito penale. Nei casi più gravi di mancato adempimento dell'Amministrazione all'obbligo di rendere possibile l'attività del commissario, il giudice potrà disporre l'intervento della forza pubblica (cfr. Associazione_2, Catania, sez. III, n. 2399/95).
5) Il Giudice ritiene inoltre opportuno precisare che:
- l'Istituto tesoriere non può rifiutarsi di far depositare al commissario la propria firma;
- nel caso di mancanza di liquidità, l'Istituto tesoriere dovrà trattenere i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero pervenire incassi a favore dell'Ente, fino al totale soddisfo;
- dal punto di vista degli obblighi gravanti sull'Istituto tesoriere, agli effetti penali il servizio di tesoreria gestito da un'azienda di credito è da considerare pubblico (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 12.04.91), e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 328 c.p. – “rifiuto di atti d'ufficio. Omissione”), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta – nominato per l'ottemperanza a una sentenza rimasta ineseguita proprio dall'Ente per conto del quale il servizio viene svolto – di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta.
Infine, non sembra inutile ricordare che qualsiasi soggetto nominato commissario ad acta ha il preciso dovere giuridico di eseguire l'incarico, non potendo ad esso sottrarsi per libera scelta, perché il soggetto nominato commissario ad acta dal giudice è titolare di un ufficio pubblico che implica non solo l'esercizio di poteri, ma anche l'assunzione di doveri e, tra questi, in primo luogo, quello di eseguire l'incarico.
Non è dunque consentito al commissario di astenersi dall'eseguire la decisione del giudice e di sottrarsi così al suo dovere d'ufficio (cfr. Cons. St., sez. IV, 28.08.2001 n. 4583; vedi anche Cons. St., sez. V, 13.12.2005
n. 7044, per la precisazione che il servizio svolto dal pubblico dipendente come commissario ad acta, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, inerisce a funzioni certamente diverse e separate dalle ordinarie mansioni esercitate presso la propria Amministrazione, quindi soggette ad apposita remunerazione, non potendo ritenersi assorbite nella retribuzione spettante ai dipendenti per qualunque attività compiuta in connessione con i compiti istituzionali).
Da tale premessa consegue che la stessa Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente nominato commissario ad acta non può condizionare l'espletamento dell'incarico ad apposita autorizzazione, né alla concessione di ferie, non potendo l'incarico essere espletato se non in orario d'ufficio.
Come previsto dall'art. 70, comma 7, del D.Lgs. n. 546/92, previa sua tempestiva richiesta il compenso del commissario ad acta sarà liquidato, a incarico eseguito, con separato decreto, ai sensi del DPR n. 115/2002.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto ordina alla So.ge.r.t. spa di pagare le somme dovute a seguito della sentenza di cui in motivazione.
Nomina come commissario ad acta la dr.ssa Nominativo_1, funzionario dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli, con il compito di eseguire senza indugio la sentenza citata, nei termini di cui in motivazione.
Condanna la So.ge.r.t. spa al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.766,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Incarica la Segreteria di inviare al commissario ad acta la presente sentenza e quella da eseguire.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1638/2025 depositato il 12/09/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 03
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 832 del 18.04.2025, con cui questa Sezione, nell'accogliere il ricorso della S. LO Società_1 s.r.l. unipersonale, annullando il provvedimento impugnato, ha anche condannato la So.ge.r.t. spa – concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di Noto, con sede legale in Indirizzo_1 - GR VA (NA) – al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.466,00, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, da distrarre in suo favore, quale difensore antistatario.
La OG non si è costituita, e non ha pagato, nonostante la sentenza le sia stata notificata il 22.04.2025,
e l'avvenuta proposizione del ricorso le sia stata comunicata dalla Segreteria di questa Corte con nota n.
69666 del 15.09.2025.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'art. 69, comma 4, del d.lgs. 546/92 prevede che “il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione…”.
L'art. 70, relativo al “giudizio di ottemperanza”, prevede che:
1. “la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata…”;
2. “il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore…degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto”;
3. “il ricorso indirizzato al presidente della corte deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario”;
4. “uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della corte ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere”;
5. “entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio può trasmettere le proprie osservazioni alla corte tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento”;
7. “…il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del
Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.
2) Nonostante la notifica della sentenza il 22.04.2025, la Società non ha ancora pagato le somme dovute, ed è trascorso ogni termine a sua disposizione per pagare.
Il ricorso va pertanto accolto, con la nomina di un commissario ad acta, individuato nella persona della dr. ssa Nominativo_1 , funzionario dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli (itala. Email_3), e vista l'assoluta inerzia della Società, nonché al fine evitare dispendio di attività processuali, questo Giudice ritiene che il Commissario debba provvedere senza indugio a eseguire la sentenza citata, che le sarà inviata dalla Segreteria. La dr.ssa Nominativo_1 eseguirà l'incarico nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, e nel successivo termine di 10 giorni depositerà presso la Segreteria di questa Sezione, via pec, una documentata e dettagliata relazione.
3) Questo Giudice ritiene opportuno anche precisare che per il commissario ad acta, in quanto “longa manus” del giudice, in questo caso tributario, valgono gli stessi poteri di quest'ultimo, con la conseguenza che deve essere ritenuto titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano sia la competenza alla loro emanazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 18.09.91 n. 720; Id., sez. IV, 03.05.86 n. 323), e sia la stessa attività sostanziale.
Ciò perché, in sede di ottemperanza, la priorità assoluta è l'esecuzione del giudicato, che non può essere ostacolata dai normali itinera burocratici, che avrebbero dovuto essere messi in atto a tempo debito.
Non a caso, in giurisprudenza si trova precisato che l'Amministrazione è sempre tenuta a eseguire le sentenze, e per nessuna ragione può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l'"an" e il quando, ma al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo;
quindi la stessa non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dalle sentenze (cfr., ex multis,
Cons. St., sez. IV, 07.05.2002 n. 2439).
Pertanto, il commissario ad acta sopra individuato dovrà attenersi ai principi enunciati, qualora necessario richiedendo gli opportuni chiarimenti al giudice dell'ottemperanza, che risulta investito, in materia, di un penetrante sindacato di merito (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 30.07.2008 n. 9).
È appena il caso di precisare che “a seguito dell'insediamento del Commissario ad acta, gli organi dell'ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono, conseguentemente, disporre degli interessi considerati, ovviamente nei limiti strettamente necessari per l'adempimento del giudicato” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 24/11/2020 n. 12498).
4) Pertanto, nel caso in esame, i provvedimenti di liquidazione, e i conseguenti mandati di pagamento, dovranno trovare esecuzione con priorità rispetto a tutti gli altri provvedimenti dell'Amministrazione. Una volta emessi i provvedimenti di liquidazione, il commissario potrà emettere anche i mandati di pagamento,
e trasmetterli direttamente all'istituto tesoriere. Espletate tutte le operazioni, invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.
Gli organi di tutti gli Enti coinvolti nell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali citati hanno l'obbligo di prestare la doverosa collaborazione al commissario, rimanendo a essi preclusa ogni possibilità di interferire con i poteri deliberativi del commissario stesso, potendo eventuali atteggiamenti di intralcio e di opposizione assumere la rilevanza di un illecito penale. Nei casi più gravi di mancato adempimento dell'Amministrazione all'obbligo di rendere possibile l'attività del commissario, il giudice potrà disporre l'intervento della forza pubblica (cfr. Associazione_2, Catania, sez. III, n. 2399/95).
5) Il Giudice ritiene inoltre opportuno precisare che:
- l'Istituto tesoriere non può rifiutarsi di far depositare al commissario la propria firma;
- nel caso di mancanza di liquidità, l'Istituto tesoriere dovrà trattenere i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero pervenire incassi a favore dell'Ente, fino al totale soddisfo;
- dal punto di vista degli obblighi gravanti sull'Istituto tesoriere, agli effetti penali il servizio di tesoreria gestito da un'azienda di credito è da considerare pubblico (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 12.04.91), e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 328 c.p. – “rifiuto di atti d'ufficio. Omissione”), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta – nominato per l'ottemperanza a una sentenza rimasta ineseguita proprio dall'Ente per conto del quale il servizio viene svolto – di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta.
Infine, non sembra inutile ricordare che qualsiasi soggetto nominato commissario ad acta ha il preciso dovere giuridico di eseguire l'incarico, non potendo ad esso sottrarsi per libera scelta, perché il soggetto nominato commissario ad acta dal giudice è titolare di un ufficio pubblico che implica non solo l'esercizio di poteri, ma anche l'assunzione di doveri e, tra questi, in primo luogo, quello di eseguire l'incarico.
Non è dunque consentito al commissario di astenersi dall'eseguire la decisione del giudice e di sottrarsi così al suo dovere d'ufficio (cfr. Cons. St., sez. IV, 28.08.2001 n. 4583; vedi anche Cons. St., sez. V, 13.12.2005
n. 7044, per la precisazione che il servizio svolto dal pubblico dipendente come commissario ad acta, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, inerisce a funzioni certamente diverse e separate dalle ordinarie mansioni esercitate presso la propria Amministrazione, quindi soggette ad apposita remunerazione, non potendo ritenersi assorbite nella retribuzione spettante ai dipendenti per qualunque attività compiuta in connessione con i compiti istituzionali).
Da tale premessa consegue che la stessa Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente nominato commissario ad acta non può condizionare l'espletamento dell'incarico ad apposita autorizzazione, né alla concessione di ferie, non potendo l'incarico essere espletato se non in orario d'ufficio.
Come previsto dall'art. 70, comma 7, del D.Lgs. n. 546/92, previa sua tempestiva richiesta il compenso del commissario ad acta sarà liquidato, a incarico eseguito, con separato decreto, ai sensi del DPR n. 115/2002.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto ordina alla So.ge.r.t. spa di pagare le somme dovute a seguito della sentenza di cui in motivazione.
Nomina come commissario ad acta la dr.ssa Nominativo_1, funzionario dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli, con il compito di eseguire senza indugio la sentenza citata, nei termini di cui in motivazione.
Condanna la So.ge.r.t. spa al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.766,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Incarica la Segreteria di inviare al commissario ad acta la presente sentenza e quella da eseguire.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni