Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 28
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo nel concorso

    La Corte ha ritenuto provato il concorso del ricorrente, basandosi sulla sequenza dei fatti, sui colloqui intercettati che indicavano la sua consapevolezza della finalità del viaggio, sul suo contributo morale e materiale (assicurando rassicurazione, supporto e sicurezza) e sulla discussione della finalità del viaggio in sua presenza.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità

    La Corte ha escluso la qualificazione di lieve entità a causa del quantitativo non modico acquistato (100 grammi di cocaina), del prezzo pagato (5 mila euro) e del prezzo di vendita al dettaglio, ritenendo il contributo del ricorrente prezioso e funzionale all'acquisto e al trasporto dello stupefacente.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del reato

    La Corte ha ritenuto che, data la ricostruzione dell'episodio e la rilevanza del contributo del ricorrente, non fosse intervenuta la prescrizione.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della sospensione dei termini di prescrizione

    La Corte ha confermato la corretta applicazione della sospensione dei termini procedurali, inclusi quelli per il deposito della sentenza e per la proposizione di impugnazioni, in base all'art. 83 d.l. n. 18/2020 e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sanna, Rv. 280432), ritenendo che tale sospensione debba essere considerata ai fini del calcolo della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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