Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6516 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN 06516 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 18051/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron.18592 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 25/02/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: FE, SC AN, SO EN IA MO IA, UC UR, VA, LE CI, DA SA, RA PASQUALE, DI SO OM, DI SO RAFFAELE, FO VA, IE VA, GA RO, TT AR, TI VA, LO AN, AG NZ, MA LO, OT TO, LL AN, PA EP, AN NO, AV OS, SE CI, IR RO, NE AN, ST LO, ST VE AN, elettivamente VA, domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo 2002 dell'avvocato AR MENGHINI, che li 823 studio -1- rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE NICOLA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE A.M.I.A.T. - AZIENDA TORINESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MICHELLO 9, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BIAMONTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AN PASTORE, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2618/98 del Tribunale di -TORINO, depositata il 07/10/98 R.G.N. 272/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MENGHINI AR;
uditi gli Avvocati PASTORE e BIAMONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Torino, giudice del lavoro, i lavoratori indicati in epigrafe - tutti dipendenti dell'Azienda Municipale Igiene ambientale Torinese-AM in qualità di autisti di mezzi speciali - esponevano: i contratti collettivi nazionali succedutisi nel tempo hanno previsto inquadramenti differenziati tra gli autisti di mezzi speciali e gli altri autisti, attribuendo ai primi un trattamento retributivo migliore rispetto a quello degli autisti ordinari, in considerazione della maggiore impegnatività delle loro mansioni;
in contrasto con tale Asy principio della contrattazione nazionale, i contratti aziendali, a partire dal 1988, hanno invece sostanzialmente abolito tale distinzione consentendo l'accesso al livello i superiore a tutti gli autisti, previa presentazione, da parte del singolo lavoratore di una dichiarazione di disponibilità a lavorare su tutti i turni di servizio, corredata da un certificato medico attestante l'idoneità fisica dell'interessato. Ciò posto, chiedevano, sulla base del principio di parità di trattamento, in ogni caso,e, rivendicando ex art. 2077 cod.civ. la regolamentazione del CCNL di categoria nella parte in cui prevede inquadramenti differenziati per le diverse figure di autisti, che il Pretore condannasse il datore di lavoro a pagare ai ricorrenti un compenso retributivo migliore rispetto a quello erogato agli altri autisti o, quanto meno, in via subordinata, a pagare loro il risarcimento del danno e, in via ulteriormente subordinata, di accertare l'obbligo dell'azienda di adibire alla raccolta differenziata anche gli autisti della raccolta ordinaria, mediante un identico sistema di turnazione. spese di Il Pretore respingeva il ricorso, compensando le lite. L'appello dei lavoratori è stato respinto dal Tribunale di Assy Torino con sentenza 11 maggio/7 ottobre 1998 n. 2618. Il Tribunale rileva preliminarmente che non v'è questione tra le parti in ordine all'attuale inquadramento riconosciuto ai lavoratori (i quali beneficiano del livello superiore corrispondente a quello riconosciuto dalla contrattazione nazionale), che gli stessi escludono la nullità delle clausole pattizie (succedutesi nel tempo), non avendo la contrattazione aziendale modificato in senso peggiorativo l'inquadramento degli autisti di mezzi speciali, che neppure si discute di dequalificazione о demansionamento;
i ricorrenti individuano la violazione dell'invocato diritto alla parità di trattamento in ciò, che il datore di lavoro 4 avrebbe riconosciuto ad altri dipendenti, ingiustamente, un trattamento pari a quello degli appellanti, sebbene svolgano mansioni inferiori. Vogliono, in sostanza, il ripristino delle distanze. Il Tribunale ha poi osservato che la parificazione di cui i ricorrenti si dolgono di unde non dalla volontà del datore di lavoro, ma dal contratto aziendale;
ne desume che, in tale prospettazione, la lesione del diritto non dipende dal comportamento discrezionale del datore di lavoro ma dalla normativa collettiva, rispetto alla quale gli appellanti non Agey hanno richiesto una declaratoria di nullità. Il Tribunale ha ritenuto che il diritto alla parità di trattamento non può essere invocato per denunciare il beneficio ad altri esteso e per chiedere al giudice di porre rimedio a tale pretesa ingiustizia tramite un intervento giudiziale volto a determinare un nuovo trattamer.to retributivo (diverso da quello previsto dal contratto aziendale), ciò che invece dovrebbe più semplicemente costituire materia di confronto sul piano sindacale, ambito rispetto al quale da escludersi qualsiasi opera diè supplenza da parte del Giudice. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i lavoratori indicati in epigrafe, con cinque motivi. 5 L'azienda intimata si è costituita con controricorso, resistendo. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione I ricorrenti articolano il ricorso sui seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 41 Costit;
1175, 1375 e 2099 cod.civ., in quanto il Tribunale avrebbe trascurato le indicazioni contenute nella sent. 11. nנןCostituzionale, affermativa di 103/1989 della Corte principio di parità di trattamento nell'ordinamento. applicazione degli artt. 36 e 41 2. Violazione e falsa Asey cod.civ., poiché l'evidenziata Costit.; e dell'art. 2087 differenziazione retributiva avrebbe concretato una violazione dei doveri di tutela della personalità morale dei lavoratori.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2077 c.c., per l'asserita applicabilità della contrattazione collettiva nazionale e la conseguente inidoneità di quella integrativa a fondare posizioni peggiorative per i ricorrenti.
4. Nullità della sentenza e del procedimento, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per mancata 6 pronuncia sull'illegittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103 c.c., avendo il collegio di merito omesso qualsivoglia pronuncia sull'eccezione de qua, come sollevata dalla parte.
5. Nullità della sentenza e del procedimento per dell'art. 336, 2° comma,violazione e falsa applicazione c.p.c., ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in merito alla domanda proposta dai ricorrenti in via di ulteriore subordine. Axy I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. I primi due sono inammissibili, perché, come già notato dalla sentenza impugnata, non censurata sul punto, la pretesa lesione del diritto alla parità di trattamento non diper.de dal comportamento discrezionale del datore di lavoro ma dalla normativa collettiva aziendale. E gli stessi ricorrenti individuano la violazione dell'art. 2087 cod.civ. nella circostanza che il datore di lavoro non ha disapplicato la normativa aziendale in favore di quella collettiva nazionale. Il problema è dunque quello posto dal terzo motivo di ricorso, del rapporto tra contratti collettivi di diverso livello. 7 Sul punto questa Corte si è pronunciata più volte, e di controversia identica, proposta da colleghirecente in una degli odierni ricorrenti, autisti di mezzi speciali, contro lo stesso datore di lavoro AM (Cass. 19-6-2001 n. 8296), le cui motivazioni, in quanto conformi all'orientamento prevalente di questa corte, e per ragioni di nomofilachia, non possono non essere seguite. I contratti collettivi aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi sicché, non applicandosi ad essi la disciplina dell'art. 2077 cod. civ. che regola soltanto i Azey rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, disciplina contenuta in un contratto collettivo la nuova può modificare in senso peggiorativo quella aziendale precedente contenuta in un contratto nazionale (Cass. 8296/2001 cit.; Cass. n. 2363/1998), sicché vincola il datore di lavoro alla sua osservanza. Ed anche la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. 17-5-1996 n. 4570) che ha fatto il punto sul tema della parità di trattamento, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui: a) l'art. 2077 cod.civ. attiene ai rapporti tra CCNL e contratto individuale, e non già a quelli tra contratti collettivi di diverso livello); b) non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del 8 datore di lavoro qualora esso, pur determinando una disparità di trattamento fra i lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che, in forza dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ., sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiati. Quanto alla sindacabilità delle pattuizioni collettive, nella specie del contratto aziendale, questa Corte è ferma nell' escludere un sindacato giudiziale relativamente alla ragionevolezza dei criteri secondo cui i contratti collettivi operano distinzioni tra i vari tipi di mansione Asy ai fini dell'inquadramento contrattuale dei lavoratori e progressione di carriera sulla base dellodella loro determinate mansioni, dato che è svolgimento di la contrattazione collettiva ad essere ritenuta proprio dalla legge lo strumento idoneo ad interpretare le esigenze dei vari settori produttivi ai fini in esame (S.U. 17--5- 1996 n. 4570 cit.), come è stato confermato dall'art. 2 della legge n. 190 del 1985 in materia di determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri, che riproduce la ratio della disposizione dettata, nella corporativo, dall'art. 2095, vigenza dell'ordinamento secondo comma, cod. civ. (Cass.n. 4-12-1999 n.13601). 9 Questa Corte ha infine negato che il principio della parità di trattamento possa essere desunto dall'art. 36 Cost., in quanto tale norma si limita a garantire la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, mentre il canone della ragionevolezza che rappresenta un utile criterio di valutazione del rispetto da parte del legislatore del principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost., non può essere applicato con la stessa efficacia nella valutazione Axy dei regolamenti privati di interessi che siano frutto dell'autonomia contrattuale. Ne consegue che, a fronte di una contrattazione collettiva che introduca posizioni e trattamenti diversificati, è precluso al giudice l'esame della razionalità del regolamento contrattuale, a meno che specifiche norme di dirittorisultino violate positivo. (Cass. 7-1-1999 n. 62). La correttezza degli esposti principi risalta proprio in relazione alla fattispecie concreta nella quale, come risulta dalla narrativa sopra riportata, il contratto aziendale ha inteso consentire al datore di lavoro la disponibilità (mediante apposita dichiarazione in tal senso) di tutti gli autisti ordinari anche alla guida dei mezzi speciali, per fini di flessibilità aziendale, anche se poi non ha 10 utilizzato tale disponibilità nella turnazione concreta. Ed è veramente arduo immaginare che il giudice possa entrare in tali scelte di organizzazione produttiva rimesse, ex artt. 41 e 39 Cost., al datore di lavoro ed alla composizione contrattuale degli eventuali conflitti. E l'accordo aziendale 10.12.1998, citato nella memoria dei ricorrenti, con il quale è stato riconosciuta ai conducenti di mezzi speciali una speciale indennità di L. 140.000 al bimestre a partire dal 1.1.1998, lungi dal costituire un riconoscimento del diritto da loro azionato con la presente causa (altrimenti ogni Arly composizione contrattuale di un conflitto collettivo conterrebbe in sé un diritto azionabile ex ante), manifesta semplicemente la storica funzionalità dello strumento contrattuale collettivo a recepire le istanze e le aspettative dei lavoratori ed a risolvere i conflitti economici del mondo del lavoro. Non preesistendo a tale accordo un diritto ad una retribuzione superiore, correttamente la sentenza impugnata ha escluso qualsivoglia profilo di danno risarcibile, dovendosi escludere l'esistenza di una situazione parità di soggettiva direttamente azionabile fondata sulla trattamento. 11 Quanto al quarto motivo, il Tribunale ha sufficientemente motivato come le ragioni, ampiamente espost.e, dell'infondatezza del terzo motivo comportino la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale proposta. Questa infatti è proposta sotto il profilo che gli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103 cod.civ., interpretati nel senso che essi consentano al datore di lavoro di attribuire lo stesso livello di inquadramento retributivo a lavoratori che svolgono mansioni differenti, contrasterebbero con il e con quello di Arey trattamentoprincipio di parità di uguaglianza, in comparazione con il rapporto di pubblico impiego, dove l'art. 49, 1° comma D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 impone alle pubbliche amministrazioni di garantire ai dipendenti parità di trattamento contrattuale. I ricorrenti chiedono che vanga eseguita una nuova verifica di costituzionalità in ordine alla portata dei limiti dei poteri direttivi ed organizzativi del datore di lavoro quando il loro esercizio incide sulla dignità del lavoratore. La irrilevanza della questione deriva da ciò, che essa si appunta sul potere discrezionale del datore di lavoro, laddove il trattamento retributivo parificato di cui i 12 ricorrenti si dolgono discende non da tale potere, bensì dal contratto aziendale. Va infine respinto il quinto motivo di ricorso, per il quale il Tribunale ha spiegato di non potere emettere sentenza nei riguardi degli autisti ordinari, sancendone il loro obbligo alla turnazione sui mezzi speciali, non essendo costoro pa del giudizio. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vendone liquidate in solido in Euro 18,44 oltre Euro duemila p onorari di avvocato.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 18,44 - oltre Euro duemila per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 25 febbraio 2002. Il Presidente Khi nh h n Il Consigliere Estensore Aldo Se Matten Shell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Lav parità di trattamento-autisti Amiat 7 MO6. 2002 oggi, CANCE RE RG 18051/1999 13