Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità personale, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa (nella specie falsa dichiarazione ad un P.U. di non essere sottoposto a procedimento penale rilasciata in sede di richiesta del passaporto).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1088 del 08https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1088 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: SABEONE GERARDO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) DIOUF MODOU N. IL 10/07/1973 avverso la sentenza n. 5345/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/01/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. r—k4414CAnco che ha concluso per )? oLuAutto 144(44 fe44v,0 mit, ;#1 tu14 .;,ialttU- 44; UC Minto 44d iffrh Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. liwthtti ited4 Data Udienza: 08/11/2012 RITENUTO IN FATI-0 1. la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2008, n. 41166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41166 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 03/07/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 3060
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 005108/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR NO, N. IL 13/04/1969;
avverso SENTENZA del 24/09/2007 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni di rigetto del S.P.G., Dr. Di Popolo;
udito il difensore avv. CECCONI.
OSSERVA
1 - La Corte di appello di Ancona, su appello del P.G., in riforma dell'assoluzione perché il fatto non costituisce reato ha condannato OR DI ad un mese di reclusione ai sensi dell'art. 495 c.p., comma 1 e u.c., per avere falsamente dichiarato a pubblico ufficiale di non essere sottoposto a procedimento penale, nella richiesta di rilascio di passaporto del 27.8.01, mentre pendeva un procedimento di appello contro sentenza del Tribunale di Camerino, che lo aveva condannato a L. 400.000 di multa.
Il ricorso denuncia:
1 - vizio di motivazione - violazione di legge per assenza di prova del dolo, che deve ritenersi specifico, perché il falso è stato commesso nella richiesta di una autorizzazione amministrativa;
2 - idem, per il mancato rilievo dell'errore dell'imputato nell'escludere rilevanza al falso (era stata archiviata notizia di oltraggio, ma i-gnorava si procedesse per danneggiamento alla porta della Caserma dei CC di S. Severino Marche);
3 - idem, per mancata conversione di pena detentiva in pena pecuniaria, vieppiù per l'assoluzione in appello dal reato di danneggiamento di cui sopra.
2 - Premesso che il fatto è rettamente qualificato con riferimento all'art. 495 c.p., u.c. (Cass. Sez. 5, 10905/81, Lozupone, CED rv. 151232), il 1^ motivo è infondato, perché la norma non da rilievo al fine perseguito dall'autore della falsità personale, ma alla sola volontà della condotta delittuosa, e dunque non prevede il dolo specifico.
Il 2^ motivo è manifestamente infondato a stregua della stessa ammissione dell'imputato, rammentata in sentenza, e chiede un apprezzamento di fatto inverificabile in questa sede, smentito dalla stessa consapevolezza della pendenza dell'appello contro una sentenza di condanna.
Il 3^ motivo è non consentito, perché offre indici per una valutazione discrezionale riservata al Giudice di merito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2008