Sentenza 6 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2004, n. 18375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18375 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 06/04/2004
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 701
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 12836/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Genova, in data 11 luglio 2001;
nei confronti di:
AR AV.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraro, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza dell'11 luglio 2001, il Tribunale di Genova dichiarò AR AV responsabile dei reati di ricettazione di cui al capoverso dell'articolo 648 C.P. e di falso a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, e - con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente per il rito - lo condannò alla pena di otto mesi di reclusione e di lire 400.000 di multa. Ricorre per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 648, capoverso, C.P., e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato a ritenere la sussistenza della meno grave ipotesi di ricettazione, fondando il suo giudizio sul semplice modesto valore cartaceo del modulo per patente in bianco ricettato: e ciò sia perché la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, C.P., non sarebbe applicabile nella ricettazione di moduli di documenti;
sia perché l'ipotesi attenuata di ricettazione non sussisterebbe, malgrado il modesto valore della cosa oggetto del reato, in presenza di altre circostanze oggettive o soggettive, quali i precedenti penali o l'uso del documento falsificato per commettere altri delitti. La censura è infondata. E infatti, per quanto concerne l'applicabilità della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, si osserva che - secondo la giurisprudenza di questa Corte -"al danno patrimoniale previsto dall'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 C.P. deve assegnarsi valore oggettivo intrinseco, e, pertanto, se esso è collegato al reato di ricettazione di moduli di assegni in bianco e di stampati di carte di identità, la valutazione del danno stesso va eseguita rispettivamente in base al valore degli anzidetti moduli (e non al diritto di credito incorporabile nei titoli) e in base al valore oggettivo degli stampati senza tenere conto dell'eventuale pregiudizio subito dalla pubblica amministrazione" (Cass. pen., sez. 2^, 28 settembre 1992, Cacace, RV 193008). E a questa giurisprudenza, condivisa dal Collegio, si sono uniformati i giudici del merito.
Per quanto concerne, invece, la doglianza relativa alla sussistenza di altre circostanze che impedirebbero, nel caso concreto, l'applicazione del capoverso dell'articolo 648 C.P., va rilevato che trattasi di censure in punto di fatto, inammissibili in un giudizio di legittimità. b) Inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 62 bis, C.P., e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato a concedere al AR il beneficio delle attenuanti generiche, motivandolo con la dizione del tutto generica "al fine di adeguare la pena al fatto". La censura è del pari infondata.
E in vero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "la concessione delle attenuanti generiche, demandata dalla legge al criterio discrezionale del giudice, ha la funzione di adeguare la determinazione della pena all'entità del fatto. Qualora pertanto il giudice di merito abbia motivato, sia pure implicitamente, il rigetto dell'istanza, il relativo giudizio non è censurabile in sede di legittimità" (Cass. pen., sez. 2^, 28 settembre 1981, Di Matteo, RV 151911; conformi: RV 150423, RV 137198, RV 132647, RV 122179, RV 119102, RV 101560, nel senso della sufficienza della motivazione implicita). Ovviamente la suddetta giurisprudenza deve trovare applicazione anche nell'ipotesi inversa, in cui il giudice abbia implicitamente motivato - come nella fattispecie - la concessione della attenuanti generiche con riferimento sia al modesto valore della cosa ricettata, sia alla circostanza che la falsificazione della patente era stata effettuata non per commettere altri reati (neppure contestati), ma al fine di guidare un autoveicolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2004