Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12602 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
LA CORT1 2 602 / 0 3 REPUBBLICA ITA REMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE all'esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2641/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente - Dott. AN LIMONGELLI Consigliere Consigliere Cron. 26484 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. 3338 Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere Ud. 25/03/03 CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELECAPRI SPA, in persona del suo legale rapp.te p.t. Roberto Arcucci, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DELLA FONTANELLA BORGHE, presso 10 studio dell'avvocato LUIGI ANASTASIO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VIDEO TEAM ITALIA SRL, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio 2003 dell'avvocato MASSIMILIANO MORICHI, difeso 749 dall'avvocato VINCENZO TERESI, giusta delega in atti;
1 controricorrente nonchè
contro
ON NI, AS VA;
intimati - avverso la sentenza n. 4008/99 del Tribunale di NAPOLI, " V sezione civile emessa il 26/5/1999, depositata il 11/06/99; RG.8928/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione la Video Team Italia S.r.l., già 3G Broadecast S.r.l., proponeva appello avverso la sentenza n. 11935/97 del Pretore di Na- poli con la quale era stata rigettata la opposizio- ne proposta nel corso della procedura esecutiva in- trapresa dalla RI S.p.A. per l'attuazione delle sentenze n. 761/88 del Pretore di Napoli con le quali la 3G di SO RE e C. S.a.s. e An- dreone Vincenzo erano stati condannati a cessare le trasmissioni sul canale televisivo UHF43 वस dall'impianto ubicato in via IV Novembre, 12 Par- Soccavo. Rilevava che l'Ufficiale -co Maria, Sc.E Giudiziario, a seguito dell'ordinanza del G.E. del 12.11.1991 con la quale erano state determinate le modalità della esecuzione, era intervenuto in via Madonna delle Grazie 1/10, sede degli studi televi- sivi di esso appellante, per disattivare il relati- vo impianto, onde con ricorso del 9.12.1991 era stata dedotta la estraneità di essa istante e del relativo impianto alla vicenda esecutiva connessa ai citati titoli giudiziari. Precisava che l'opposizione erroneamente qualificata dal Pretore come opposizione agli atti esecutivi, era stata di- 1 chiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di cinque giorni dall'adozione del provve- dimento esecutivo e che siffatta decisione era sta- ta successivamente annullata dalla Corte di Cassa- zione per difetto di contraddittorio. La causa ri- tualmente riassunta da essa Video Team era stata ricondotta dal Pretore sotto l'ipotesi dell'art. 615 c.p.c. e successivamente rigettata con la impu- gnata sentenza n. 11935/97 del 3.9.1997. La RI resisteva all'appello e na chiedeva il rigetto. Il Tribunale sentenzadi Napoli, con thdell'11.6.1999, ora impugnata, accoglieva l'appello della Video Team e di conseguenza l'opposizione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la RI S.p.A. con quattro motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la Video Team S.r.l.. Gli altri intimati RE AN e SO VA non hanno svolto attività difensi- va. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione degli artt. 327 e 330 c.p.c., la ricorrente nel primo motivo sostiene : a) che l'atto d'appello non è stato ritualmente no- tificato presso il proprio procuratore costituito, 2 Avv. Luigi Anastasio, con domicilio eletto in Capri alla via Acquaviva n.22; b) che era già trascorso il termine annuale dal deposito della sentenza ap- calcolando anche le duepellata (n. 11935/97) frazioni di sospensione feriale dall'8.9.1997 al 15.9.97 e dall'1.8.1998 al 15.9.98 allorchè essa RI si costituì nella cancelleria del Tribu- nale [giudice d'appello]. La censura è sia generica che infondata. Quanto al profilo sub a), oltre ad essere la re- del lativa eccezione preclusa dall'accettazione esami- contraddittorio, risulta difatti ex actis - nati da questa Corte direttamente per il tipo di vizio denunciato che l'atto di appello fu notifi- raccomandata ricevutacato - a mezzo posta, con der dall'impiegata Anna Rita Gargiulo - alla RI presso il domiciliatario Avv. Luigi Anastasio in Capri. - che comunque integra un vizio rilevabile Sub b) - si Osserva a sua volta che pure d'ufficio dall'esame degli atti risulta che l'atto di appello venne notificato in data 22.7.1998 ad RE An- tonio (a mani proprie), 23.7.98 a SO VA (a mani della madre Di IO Vanda) e 25.7.98 alla società RI (nei modi detti prima), e dunque ampiamente nei termini, posto che la sentenza ap- 3 pellata era stata pubblicata in data 8.9.1997, sen- za che pertanto negativamente rilevi la circostanza che RI si sia poi costituita in data 14.12.1998. - impostato sulla violazione Nel secondo motivo RI deduce che Video dell'art. 329 c.p.c. Team, pagandole le spese di lite liquidate in suo favore dal Pretore, senza fare riserva alcuna, ab- bia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi delle impugnazioni e, quindi, abbia prestato acquiescenza alla sentenza poi ap- pellata. Anche questa censura non è fondata. th Ed infatti, poiché può aversi acquiescenza all'impugnazione a norma dell'art. 329 c.p.c. al- lorchè il soggetto legittimato abbia posto in esse- assolutamente incompatibili, sia re atti ° fatti sotto il profilo logico sia sotto quello giuridico, con la volontà d'avvalersi dell'impugnazione stes- sa, mentre l'acquiescenza va esclusa ogniqualvolta non possa ravvisarsi una volontà abdicativa ed, an- zi, ai comportamenti del soggetto possano attri- buirsi finalità diverse ed obiettivamente giustifi- cabili (Cass. n. 10174/1998), il Tribunale napole- tano, con valutazione insindacabile di merito, ha escluso che il comportamento della parte legittima- ta potesse essere considerato espressione univoca d'una volontà di acquiescenza. In particolare ha considerato che il pagamento in esame, effettuato in base a sentenza munita ex lege di efficacia esecutiva, fu fatto per impedire la 5 esecuzione forzata del precetto contenuto nella sentenza. Nel terzo motivo incentrato sulla violazione dell'art. 2909 c.c. la ricorrente lamenta, sotto - l'ottica dello spoglio subito da essa RI sul canale 43 VHF, l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, di taluni atti (scrittura privata del 20.1.1989 tra l'RE e la 3G Broadecast e der dichiarazione di quest'ultima in data 27.5.1991 in un giudizio avanti il Tribunale di Napoli) e circo- stanze. Nel quarto motivo, deducendo la violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c., la ricorrente lamenta che il Tribunale ha omesso di considerare che lo spo- glio originariamente perpetrato dall'RE, cam- biate di un'inezia le modalità - nel senso che la Video Team aveva spostato di pochi metri le antenne dall'originaria scala E del parco ad un punto più vicino, dal quale il segnale veniva irradiato verso il ripetitore dei DO -, era sempre sussi- stente ed era perpetrato al momento dell'esecuzione dalla Video Team e che il ripetitore di CA - di cui il G.E. rettamente aveva ordinato il li -silenziatore era il mezzo con cui si superavano gli ostacoli fisici considerati anche dal Tribuna- le. I due motivi, che possono esaminarsi congiunta- mente per la loro connessione, non possono trovare accoglimento. Premesso che il giudice di merito è libero di at- tingere il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti o più con- cludenti per la sua decisione (risultando confutati e disattesi per implicito quelli non menzionati), nella specie il giudice d'appello ha dato conto di convincimento con motivazione adeguata ed esso esente da vizi logici ed errori di diritto. E', quindi, preclusa in questa sede una nuova lettura e valutazione degli atti e dei fatti di causa, cui tende in sostanza la diversa prospettazione opposta da parte ricorrente. Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente soccombente alle spese del presen- te giudizio in favore della resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
6 LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la resisten- te alle spese in favore della Video Team, liquidate in euro 100/00, oltre onorari, liquidati in euro 800/00. Nulla quanto ad RE e SO. Così deciso, il 25.3.2003 IL PRESIDENTE Il Consigliere est. Хнешнравам Jonato Calabrese IL CANCELLERE C1 Innocenzo TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 AGO, 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TT 7