Sentenza 23 giugno 2001
Massime • 4
Il licenziamento intimato da soggetto che non riveste la qualità di datore di lavoro è totalmente privo di effetti, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non è configurabile alcun onere di impugnazione per i destinatari dell'atto.( Fattispecie in cui i dipendenti di una società fallita, passati, ex art. 1212 cod. civ., alle dipendenze di altra società per effetto dell'aggiudicazione a quest'ultima, in sede di vendita fallimentare, dell'azienda cui erano addetti, avevano ricevuto intimazione di licenziamento dall'amministrazione fallimentare successivamente al passaggio alle dipendenze della seconda società).
Si ha trasferimento di azienda, assoggettato, quanto ai rapporti di lavoro, alla disciplina di cui all'art. 2120 cod. civ., quando l'oggetto del trasferimento sia costituito da un complesso funzionale di beni idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. L'accertamento della sussistenza, nella fattispecie concreta, di trasferimento di azienda ovvero di beni aziendali costituisce indagine di fatto, riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata. ( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che, in riforma della sentenza pretorile, aveva annullato i licenziamenti intimati ai lavoratori già dipendenti di una società poi fallita, quindi passati alle dipendenze di altra società, a seguito di aggiudicazione a questa, operata in sede di vendita fallimentare, dell'azienda cui erano addetti, società la quale si era rifiutata di corrispondere a detti dipendenti le competenze maturate e di regolarizzarne la posizione contributiva, assegnandoli a diverse sedi di lavoro, avendoli considerati come assunti "ex novo", sì da determinare il rifiuto dei lavoratori di prendere servizio prima della regolarizzazione della situazione da parte della società, che, ritenendo ingiustificata l'assenza dal servizio, aveva proceduto ai licenziamenti. Il tribunale, con motivazione giudicata congrua dalla S.C., aveva ritenuto configurabile il trasferimento di azienda, con conseguente applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., sulla base dei seguenti elementi: la formale designazione, quale "azienda", sia nel bando d'asta, sia nella proposta di acquisto dell'esercizio commerciale al quale erano in origine addetti i lavoratori licenziati; la considerazione unitaria dell'immobile, attrezzature, arredi e merci, quale "punto vendita", munito di autorizzazione amministrativa e di un valore di avviamento oggetto di apposita stima; il fatto stesso che l'acquirente avesse condizionato la proposta di acquisto, non recepita nell'aggiudicazione e nel decreto di trasferimento, a che non vi fossero "rapporti di lavoro subordinato in atto", circostanza che, mentre non poteva precludere l'applicazione della norma imperativa di cui all'art. 2112 cod. civ., confermava l'intento di acquisire un complesso organizzato di beni).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha giudicato congrua la motivazione con la quale il tribunale, nel decidere,in sede di appello, della domanda di annullamento del licenziamento di lavoratori - già dipendenti di una società,poi fallita, quindi passati alle dipendenze di altra società ,a seguito di aggiudicazione a quest'ultima, operata in sede di vendita fallimentare, dell'azienda cui gli stessi erano addetti - , aveva ritenuto che l'inadempimento della società, consistito nel rifiuto di considerare transitati i lavoratori alle proprie dipendenze dalla data del trasferimento dell'azienda, ritenendoli, invece, neoassunti, con conseguente rifiuto di corrispondere le competenze maturate, di provvedere alla copertura previdenziale e con assegnazione a diverse sedi di lavoro,fosse assai più grave di quello imputato ai lavoratori, consistito semplicemente nell'omettere di dichiarare di aver percepito prima il trattamento di cassa integrazione, e poi, a seguito del formale licenziamento da parte del curatore fallimentare, l'indennità di mobilità, all'interno di un contesto di incertezza, almeno soggettiva, dello loro situazione.)
L'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nel prevedere, in caso di invalidità del licenziamento,la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto del licenziamento stesso, mediante corresponsione di una indennità commisurata alla retribuzione non percepita, stabilisce una presunzione "iuris tantum" di lucro cessante. Presupposto indefettibile per l'applicabilità di tale disposizione, che costituisce una specificazione del generale principio della responsabilità contrattuale, è l'imputabilità al datore di lavoro dell'inadempimento, fatta eccezione per la misura minima del risarcimento, consistente in cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale, avente la sua radice nel rischio di impresa. Ne consegue che ove il licenziamento sia intervenuto in un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per effetto dell'esercizio, ex art. 1460 cod. civ.,dell'autotutela del lavoratore, che abbia rifiutato di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento di quella del datore di lavoro, non essendo configurabile, per tale periodo, il diritto alla retribuzione, in considerazione della forma di tutela scelta dal lavoratore in sostituzione della normale tutela giurisdizionale, non può operare la predetta presunzione di lucro cessante.Pertanto, in tale ipotesi, correttamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, in caso di invalidità del licenziamento dallo stesso intimato al lavoratore, è limitata al minimo di legge delle cinque mensilità di retribuzione.( Nella specie, il datore di lavoro, aggiudicatario, in sede di vendita fallimentare, di un'azienda il cui personale era transitato, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., alle sue dipendenze, avendo considerato i predetti dipendenti come assunti "ex novo", non aveva provveduto alla corresponsione agli stessi delle competenze maturate, ne' alla regolarizzazione della loro posizione contributiva,assegnandoli, inoltre, a diverse sedi di lavoro,ed a fronte di tali inadempimenti i lavoratori, poi illegittimamente licenziati, si erano rifiutati di effettuare la propria prestazione.)
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4404 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 10/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4404 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27369-2020 proposto da: D.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. D'ARBOREA n. 30, presso lo studio dell'avvocato CARLO TESTA PICCOLOMINI, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE TRUPPI, VITO VINCENZO ZACCAGNINO; – ricorrente – contro VODAFONE ITALIA S.P.A. (già …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2001, n. 8621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8621 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - " -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - " -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. " -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AG TT DI TT EM & C. S.N.C.", in persona del legale rappresentante;
2) TT EF ER, AR SU e ET ER;
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio, che, unitamente all'avv. Marina Tabacchi, li rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
OR IO, CH IL, AV ET, CA NA, PI SA, OM AR D'RE Dolores, elettivamente domiciliati in Roma, Via Alberico II, n. 33, presso l'avv. Bruno Cossu, che li rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
sul ricorso proposto da
OR IO, CH IL, AV ET, CA NA, PI SA, OM AR D'RE Dolores, come sopra domiciliati, rappresentati e difesi;
- ricorrenti incidentali -
contro
1) AG TT DI TT EM & C. S.N.C." in persona del legale rappresentante;
2) TT EF ER, AR SU e ET ER;
tutti come sopra domiciliati, rappresentati e difesi;
- controricorrenti a ricorso incidentale -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 48 in data 25 agosto 1998 (R.G. 94/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.1.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi agli avv.ti Claudio Scognamiglio per delega dell'avv. Renato Scognamiglio e Bruno Cossu;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, previa riunione.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Pordenone, decidendo sugli appelli - riuniti - proposti da IO BO e dagli altri lavoratori attuali resistenti e ricorrenti incidentali, in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede, ha accolto parzialmente le domande proposte dagli appellanti nei confronti della datrice di lavoro "ZZ CH di CH EF & C. S.n.c.". Il Tribunale ha annullato i licenziamenti intimati dalla società al BO ed agli altri litisconsorti, con la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità di retribuzione per ciascuno di essi. Ha, invece, confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui le stesse domande proposte dai lavoratori contro i soci personalmente (ER CH EF, SU AR e ER BE), erano state respinte, compensando le spese tra le parti anzidette. Il Tribunale ha ritenuto che i lavoratori, tutti già alle dipendenze della fallita Edilest S.a.s. con mansioni di commessi addetti all'esercizio commerciale sito in Pordenone, via Aquileia, n. 8, erano passati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112, alle dipendenze della società CH a seguito di aggiudicazione, operata in sede di vendita fallimentare, dell'azienda cui erano addetti, ma la nuova datrice di lavoro aveva preteso di considerarli assunti ex novo, con rifiuto di corrispondere le competenze maturate, di regolarizzare la posizione contributiva e con assegnazione a diverse sedi di lavoro, cosicché, giustificatamente ai sensi dell'art. 1460 c.c., i lavoratori avevano rifiutato di prendere servizio prima della regolarizzazione della loro situazione. Sulla base di tale premessa, il Tribunale ha ritenuto che, da una parte, i licenziamenti intimati dall'amministrazione fallimentare dopo l'avvenuto passaggio alle dipendenze della società CH dovevano reputarsi privi di efficacia, senza necessità, quindi, che i lavoratori procedessero alla loro impugnazione;
dall'altra, erano illegittimi i licenziamenti intimati dall'effettiva parte del rapporto di lavoro e motivati con l'assenza ingiustificata, dal servizio, dal momento che i lavoratori avevano esercitato il diritto di rifiutare le prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c.. Il Tribunale ha, inoltre, limitato il risarcimento del danno al minimo di legge di cinque mensilità di retribuzione;
ha respinto le domande proposte contro i soci in proprio perché soggetti estranei al rapporto di lavoro intercorso con la società.
Per la cassazione della sentenza ricorre con nove motivi la ZZ CH di CH EF & C. S.n.c.; con il medesimo atto propongono ricorso per un motivo EF ER CH, SU AR e ER BE. Resistono con controricorso i lavoratori, proponendo, con lo stesso atto, ricorso incidentale per un unico, complesso, motivo, al quale resistono a loro volta, con controricorso, i ricorrenti principali.
Le parti hanno altresì depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Si ritiene opportuno procedere all'esame dei ricorsi e dei relativi motivi distinguendo le diverse questioni sottoposte allo scrutinio di legittimità.
A) Sulla questione del trasferimento di azienda.
Alla questione in oggetto si riferisce il contenuto dei primi quattro motivi del ricorso principale, nonché del sesto motivo dello stesso ricorso.
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione di legge, con riguardo agli art. 2555 e 2112 c.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale affermato che l'oggetto del trasferimento attuato ai sensi dell'art. 570 c.p.c. era costituito da aziende di cui erano titolari le imprese dichiarate fallite, mentre, in realtà, a seguito della dichiarazione di fallimento, era residuato soltanto un coacervo di singoli beni e non vi era organizzazione di impresa ne' imprenditore, come comprovava il contenuto dell'offerta e dell'autorizzazione alla vendita senza incanto, che elencava ed individuava singoli beni, con uso in senso improprio del termine "aziende".
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 570 c.p.c. in relazione all'art. 108 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con riguardo alle affermazioni del Tribunale circa il mancato recepimento, nel decreto di aggiudicazione ed in quello di trasferimento, della condizione posta dalla società, che non vi fossero rapporti di lavoro in corso, poiché la natura di vendita coattiva esclude qualsiasi esplicazione dell'autonomia privata in ordine all'applicazione, o non, dell'art. 2112 c.c.. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., in relazione all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed il vizio di motivazione illogica e contraddittoria, perché
il dettato normativo è nel senso che, in caso di fallimento e di mancata continuazione dell'attività, l'art. 2112 c.c. non trova applicazione, ma il cessionario può raggiungere un accordo per il mantenimento dell'occupazione; in ogni caso, nella fattispecie sarebbe stata acquistata un'azienda cui erano addetti meno di quindici dipendenti, con inapplicabilità delle procedure di consultazione richiamate dal comma 5 dell'art. 47 indicato. Con il quarto motivo, è denunziata la violazione delle stesse norme di cui al precedente motivo, anche in relazione all'art. 11 Cost. con riferimento agli art. 177 e 189 del Trattato Cee, perché la procedura fallimentare non consente di ritenere la sopravvivenza dell'azienda ed in tal senso si è espressa la giurisprudenza della Corte di giustizia della Cee, escludendo la continuità dei rapporti di lavoro quando lo scopo perseguito dal procedimento giudiziario sia la liquidazione dei beni del cedente l'azienda.
Con il sesto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 ed il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, si deduce che il complessivo comportamento delle parti comprovava l'intenzione di assumere ex novo i lavoratori, attuata con la lettera 28.9.1995, da intendere quale accettazione della proposta da essi formulata.
La Corte, esaminati congiuntamente i suesposti motivi che, come si è detto, concernono sotto vari profili la medesima questione, li giudica infondati.
Preliminarmente, deve essere disattesa la tesi in diritto secondo cui, a seguito, della dichiarazione di fallimento, ove l'attività imprenditoriale non sia continuata, non può configurarsi cessione di azienda, ma solo di singoli beni.
Per un verso, l'art. 2119 c.c., nel segno della spersonalizzazione dell'azienda, stabilisce che il fallimento dell'imprenditore (o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda) non costituisce giusta causa di risoluzione dei rapporti di lavoro. La cessazione dei rapporti predetti, quindi, può aversi o per effetto dei licenziamenti operati dal curatore o a causa della dissoluzione della realtà aziendale. È vero che datore di lavoro non può essere considerato il curatore e neppure può esserlo il fallito - privato dell'amministrazione dei beni - ma il sistema normativo è chiaramente nel senso che i rapporti di lavoro continuano con l'azienda in quanto tale.
Ciò posto, non si è mai dubitato che anche quando l'amministrazione fallimentare non opti per l'esercizio provvisorio dell'impresa, può ben permanere il bene giuridico azienda, inteso come il complesso di elementi materiali e giuridici organizzati al fine dell'esercizio di un'impresa, poiché la mera cessazione dell'attività per un periodo più o meno lungo, non implica di per sè il venire meno dell'organizzazione aziendale.
E appunto, il trasferimento dell'azienda, attuato nell'ambito della procedura concorsuale, ne evita la cessazione e, quindi, la disgregazione del patrimonio aziendale.
Questione diversa è se il trasferimento dell'azienda insolvente comporti l'applicazione dell'art. 2112 c.c., che sancisce imperativamente, al primo comma, la continuità dei rapporti di lavoro in corso con l'azienda ceduta.
Alla risposta affermativa non osta, innanzi tutto, il fatto che si sia in presenza di un trasferimento coattivo, poiché la fattispecie "trasferimento" prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale, assumendo esclusivo rilievo non il mezzo giuridico in concreto impiegato ma soltanto che il nuovo imprenditore diventi titolare del complesso organizzato di beni nel suo nucleo essenziale (cfr., fra le più recenti decisioni, Cass., 27 dicembre 1999, n. 14568). In secondo luogo, deve escludersi che una regola contraria possa desumersi dall'art. 47, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, perché la norma si limita a consentire modifiche peggiorative del trattamento dei lavoratori, in deroga all'art. 2112 c.c., al fine di salvaguardare le opportunità occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente, purché - ferma restando la continuazione dei rapporti di lavoro - l'imprenditore cessionario eserciti il potere modificativo sulla base di un contratto collettivo o individuale (Cass. 12 maggio 1999, n. 4724). Infine, non è pertinente il richiamo della direttiva Cee 14 febbraio 1977, n. 77/187, come interpretata dalle sentenze della Corte di giustizia 25 luglio 1991, n. C.362/1989 e 7 dicembre 1995, n. C.472/1993, in quanto precisa i limiti della salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di aziende di imprese insolventi, con il solo effetto di rendere conformi alla direttiva le suddette limitazioni ad opera dei diritti nazionali, non certo di impedire che siano previste dalle legislazioni interne livelli di tutela eventualmente maggiori, ancorché comportanti maggiori rigidità del sistema.
Ciò premesso in diritto, il problema se, nella fattispecie concreta, sia stata trasferita un'azienda ovvero soltanto beni aziendali, costituisce indagine di fatto, riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata (cfr. Cass. 30 dicembre 1999, n. 14755). Il Tribunale è giunto alla conclusione che l'oggetto del trasferimento fosse costituito da un complesso funzionale di beni idoneo a consentire la prosecuzione della stessa attività imprenditoriale già svolta dall'impresa insolvente, sulla base dei seguenti elementi: la formale designazione, quale "azienda", dell'esercizio commerciale sito in Pordenone, via Aquileia, n. 8, sia nel bando di asta che nella proposta di acquisto;
la considerazione unitaria dell'immobile, attrezzature, arredi e merci, quale "punto vendita", munito di autorizzazione amministrativa e di un valore di avviamento oggetto di apposita stima;
il fatto stesso che l'acquirente avesse condizionato la proposta di acquisto (non recepita nell'aggiudicazione e nel decreto di trasferimento) a che non vi fossero "rapporti di lavoro subordinato in atto", se non poteva precludere l'applicazione della norma imperativa di cui all'art. 2112 c.c., confermava l'intento di acquisire un complesso organizzato di beni.
Si tratta, dunque, di una motivazione sufficiente e logicamente plausibile, cui la società ricorrente principale contrappone, inammissibilmente, la sua - opposta - valutazione dei fatti. In fatto, inoltre, non è controverso che non sia intervenuto l'accordo previsto dall'art. 47, comma quinto, l. 428/1990, sopra citato, la cui conclusione condiziona la possibilità di derogare l'art. 2112 c.c., sicché sarebbe del tutto superflua ogni ulteriore indagine diretta a stabilire l'esatta portata della norma, anche sotto il profilo della sua inapplicabilità alla cessione di azienda con meno di quindici addetti.
Ne discende altresì che risultano prive di rilievo le argomentazioni concernenti gli accertamenti compiuti dal Tribunale per escludere che i comportamenti tenuti dalle parti fossero da intendere come intenzione di costituire i rapporti ex novo, che formano specifico oggetto delle deduzioni contenute nel sesto motivo, dal momento che deve escludersi che assumano rilievo decisivo nell'economia di una statuizione fondata sulla continuazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 2112.
B) Sul licenziamento intimato dall'amministrazione fallimentare. La questione è investita dal quinto motivo del ricorso principale, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, per avere il Tribunale ritenuto irrilevante il fatto che i lavoratori non avessero impugnato nel termine di decadenza i licenziamenti ad essi intimati dal curatore del fallimento in data 30 giugno 1995, e, quindi, anteriormente al trasferimento dell'azienda, anche ad ammettere che trasferimento vi fosse stato, avvenuto in data 13 luglio 1995.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui, senza denunziare vizi del procedimento di accertamento del fatto, afferma che i licenziamenti sarebbero stati posti in essere dall'amministrazione fallimentare prima dell'emanazione del decreto di trasferimento, mentre il Tribunale li colloca in un tempo posteriore e precisamente alla data del 17 agosto 1995. L'eventuale errore del Tribunale, perciò, sarebbe motivo di revocazione della sentenza, non di ricorso per cassazione.
Evidentemente, dovendosi considerare soltanto la data indicata nella sentenza impugnata, è pienamente conforme al diritto l'affermazione che il recesso intimato da soggetto che non riveste la qualità di datore di lavoro è totalmente privo di effetti e non si configura alcun onere di impugnazione per i destinatari dell'atto. C) Sulla legittimità del rifiuto dei lavoratori di eseguire la prestazione.
La questione è affrontata sotto il profilo processuale nel settimo motivo del ricorso principale, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., anche in relazione all'art. 1460 c.c., per avere il Tribunale ritenuto fondata l'exceptio inadimpleti contractus, sebbene non fosse stata specificamente sollevata dai lavoratori.
Il motivo è destituito di fondamento perché nell'atto introduttivo del giudizio e nell'atto di appello i lavoratori avevano riferito, nella narrativa del fatto, di aver manifestato nei confronti della società la non disponibilità a prestare lavoro fino a quando non si riconoscesse la continuità dei rapporti e si provvedesse alla copertura previdenziale ed al pagamento delle retribuzioni maturate e su tale deduzione avevano fondato la domanda di annullamento dei licenziamenti. Non sussiste, dunque, il denunziato error in procedendo.
I profili sostanziali della questione formano oggetto delle censure contenute nell'ottavo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. perché, nelle circostanze concrete (possibilità di regolarizzare la posizione contributiva;
pretesa ad arretrati retributivi e percezione dell'indennità di integrazione salariale e di mobilità) il rifiuto di prestare servizio non poteva essere giudicato conforme a buona fede, trovando causa esclusivamente nell'intento di non ottemperare ai provvedimenti di trasferimento. Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Nei contratti a prestazioni corrispettive ed in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma;
e tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. 3 febbraio 2000, n. 1168).
Il Tribunale non si è discostato da tali principi e, senza insufficienze o contraddizioni logiche nella motivazione, ha concluso che l'inadempimento della società, concretatosi nel rifiuto di considerare transitati i lavoratori alle sue dipendenze dalla data del decreto di trasferimento dell'azienda (13 luglio 1995), di provvedere alla copertura previdenziale, di versare le spettanze retributive, almeno nel senso di predisporre i conteggi, e ciò nel presupposto che, quali neoassunti, dovessero prima cominciare a prestare servizio nelle sedi assegnate, doveva ritenersi assai più grave di quello rifiutato ai lavoratori stessi e consistito semplicemente nell'omettere di dichiarare di avere percepito prima il trattamento di cassa integrazione e poi - a seguito del formale licenziamento intimato dal curatore - l'indennità di mobilità, all'interno di un contesto di incertezza, almeno soggettiva, della loro situazione.
D) Sulla misura del risarcimento del danno spettante ai lavoratori in conseguenza del licenziamento illegittimo.
Con la prima delle censure mosse con l'unico motivo del ricorso incidentale, IO BO e gli altri lavoratori, domandano la cassazione della sentenza nella parte in cui ha limitato la condanna della società al risarcimento del danno dovuto per effetto del licenziamento illegittimo all'importo corrispondente a cinque mensilità della retribuzione, con violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, norma che attribuisce al licenziato il diritto di ricevere un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione. La Corte ritiene insussistente la denunziata violazione della legge. Il comma quarto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108), per il caso di sentenza che ordini la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro per essere il licenziamento inefficace o intimato senza giusta causa o giustificato motivo, prevede unicamente la condanna del datore al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, non distinguendo più, come nella vigenza del testo originario, fra risarcimento del danno fino alla sentenza e diritto alla retribuzione per il periodo successivo e fino alla reintegrazione. Tale risarcimento consiste in un'indennità "commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione". Da ciò la giurisprudenza della Corte ha da tempo tratto il convincimento che la norma costituisce una specificazione del generale principio della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), sicché al lavoratore compete, per il periodo in cui è stato allontanato dal posto di lavoro e le prestazioni sono state rifiutate senza un motivo legittimo, un risarcimento commisurato alle retribuzioni non percepite, quale lucro cessante presunto iuris tantum (art. 1223 c.c.). Ne costituiscono puntuale applicazione le decisioni che richiedono, quale indefettibile presupposto dell'obbligo risarcitorio del datore di lavoro, l'imputabilità a costui dell'inadempimento secondo il precetto generale dell'art. 1218 c.c., fatta eccezione per la misura minima di cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale avente la sua radice nel rischio di un'impresa e può assumere la funzione di un assegno di tipo, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro (cfr. Cass., 21 settembre 1998, n. 9464; 2 maggio 2000, n. 5499; 11 maggio 2000, n. 6041); nonché, la rilevanza, in senso riduttivo del danno, degli incrementi economici conseguiti dal lavoratore a causa del rifiuto opposto dal datore di lavoro di ricevere le prestazioni (cd. aliunde perceptum), ai sensi degli art. 1223 c.c. (cfr. Cass., sez. un., 22 marzo 1995, n. 3319; Cass. 29
marzo 1996, n. 2906; 5 giugno 1996, n. 5228; 4 febbraio 1998, n. 1150). Discende da tali premesse che non può operare la presunzione semplice di danno coincidente con la perdita delle retribuzioni in tutte quelle ipotesi in cui deve escludersi che, nella situazione concreta, il lavoratore abbia diritto al corrispettivo della prestazione lavorativa, in quanto la mancata esecuzione non risulta imputabile al datore di lavoro.
Orbene, il rifiuto, da parte del lavoratore, della prestazione lavorativa in caso di inadempimento delle obbligazioni gravanti sul datore di lavoro, visto nell'ambito dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., costituisce una forma di tutela volontariamente scelta dal contraente adempiente in sostituzione della normale tutela giurisdizionale, che, mentre certamente lascia salvo il diritto al risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento dell'altra parte, esclude tuttavia che il lavoratore abbia diritto a ricevere il corrispettivo della prestazione nel periodo di astensione lavorativa. (cfr. Cass., 9 novembre 1998 l. n. 5940). Conclusivamente, il licenziamento è intervenuto con riguardo ad un rapporto di lavoro sospeso nella sua fattualità per effetto dell'esercizio dell'autotutela di cui all'art. 1460 c.c. e, quindi, non essendo configurabile il diritto alla retribuzione in tale periodo, non poteva operare la presunzione di lucro cessante posta dall'art. 18 l. 300/1970, ne' i lavoratori avevano chiesto il risarcimento degli altri pregiudizi causati dal complessivo comportamento della società datrice di lavoro. Conformemente al diritto, dunque, la sentenza impugnata ha limitato la condanna al minimo di legge delle cinque mensilità di retribuzione. E) Sul regolamento delle spese del giudizio di merito fra la società datrice di lavoro e i dipendenti licenziati.
Con il nono motivo del ricorso principale, viene denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale, pur in presenza di oggettive incertezze interpretative sull'applicabilità dell'art. 2112 c.c. nel caso di fallimento, omesso di disporre la compensazione delle spese.
Si tratta di motivo inammissibile alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte secondo cui il potere del giudice del merito di disporre la compensazione delle spese non è sindacabile in sede di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. 11 febbraio 1998, n. 1403). F) Sulla controversia tra i lavoratori ed i soci in proprio. Con il secondo profilo di censura contenuto nell'unico motivo del ricorso incidentale, la statuizione del Tribunale di rigetto delle domande proposte contro le persone dei soci in proprio, è censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2291 e per insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Deducono i ricorrenti incidentali che la condanna al risarcimento del danno ben poteva e doveva essere pronunziata nei confronti dei singoli soci, illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali.
Osserva la Corte che, così prospettato, il motivo sarebbe suscettibile di accoglimento, poiché non vi è dubbio che si possa agire anche in sede di cognizione nei confronti del socio di società di persone al fine di munirsi di un titolo esecutivo da azionare in caso di infruttuosità dell'azione di recupero esecutivo in danno della società, a norma dell'art. 2304 c.c. (cfr. Cass. 20 dicembre 1997, n. 12912). Ma, nella fattispecie, che cose stanno diversamente perché i lavoratori hanno convenuto in giudizio le persone dei soci proponendo nei loro confronti le stesse domande proposte contro la società, e cioè l'annullamento del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e la conseguenziale condanna al risarcimento del danno. Correttamente, quindi, il Tribunale, sul rilievo che la società di persone è centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, soggetto distinto dai soci, ha respinto le domande presupponenti che i convenuti fossero parte dei rapporti di lavoro (vedi Cass., sez. un., 26 aprile 2000, n. 291). Sempre nella controversia fra i lavoratori ed i soci in proprio, questi ultimi, con specifico motivo del ricorso principale, domandano la cassazione della statuizione di compensazione delle spese per violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale incongruamente motivato la decisione di compensazione con riferimento alla particolare circostanza del "coincidere delle loro persone con la Società (trattasi infatti di tutti soci amministratori, la cui volontà coincide con la volontà sociale)". Anche questo motivo deve essere respinto dovendo le espressioni adoperate dal Tribunale ragionevolmente interpretarsi come riferimento al complesso delle particolarità della controversia, al dibattito sulla soggettività delle società personali, alla natura e caratteri della responsabilità solidale delle persone dei soci.
2. Sulla base delle considerazioni svolte, vanno rigettati entrambi i ricorsi, principale e incidentale. L'esito della controversia costituisce giusto motivo per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2001