Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2001, n. 8621
CASS
Sentenza 23 giugno 2001

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Il licenziamento intimato da soggetto che non riveste la qualità di datore di lavoro è totalmente privo di effetti, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non è configurabile alcun onere di impugnazione per i destinatari dell'atto.( Fattispecie in cui i dipendenti di una società fallita, passati, ex art. 1212 cod. civ., alle dipendenze di altra società per effetto dell'aggiudicazione a quest'ultima, in sede di vendita fallimentare, dell'azienda cui erano addetti, avevano ricevuto intimazione di licenziamento dall'amministrazione fallimentare successivamente al passaggio alle dipendenze della seconda società).

Si ha trasferimento di azienda, assoggettato, quanto ai rapporti di lavoro, alla disciplina di cui all'art. 2120 cod. civ., quando l'oggetto del trasferimento sia costituito da un complesso funzionale di beni idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. L'accertamento della sussistenza, nella fattispecie concreta, di trasferimento di azienda ovvero di beni aziendali costituisce indagine di fatto, riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata. ( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che, in riforma della sentenza pretorile, aveva annullato i licenziamenti intimati ai lavoratori già dipendenti di una società poi fallita, quindi passati alle dipendenze di altra società, a seguito di aggiudicazione a questa, operata in sede di vendita fallimentare, dell'azienda cui erano addetti, società la quale si era rifiutata di corrispondere a detti dipendenti le competenze maturate e di regolarizzarne la posizione contributiva, assegnandoli a diverse sedi di lavoro, avendoli considerati come assunti "ex novo", sì da determinare il rifiuto dei lavoratori di prendere servizio prima della regolarizzazione della situazione da parte della società, che, ritenendo ingiustificata l'assenza dal servizio, aveva proceduto ai licenziamenti. Il tribunale, con motivazione giudicata congrua dalla S.C., aveva ritenuto configurabile il trasferimento di azienda, con conseguente applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., sulla base dei seguenti elementi: la formale designazione, quale "azienda", sia nel bando d'asta, sia nella proposta di acquisto dell'esercizio commerciale al quale erano in origine addetti i lavoratori licenziati; la considerazione unitaria dell'immobile, attrezzature, arredi e merci, quale "punto vendita", munito di autorizzazione amministrativa e di un valore di avviamento oggetto di apposita stima; il fatto stesso che l'acquirente avesse condizionato la proposta di acquisto, non recepita nell'aggiudicazione e nel decreto di trasferimento, a che non vi fossero "rapporti di lavoro subordinato in atto", circostanza che, mentre non poteva precludere l'applicazione della norma imperativa di cui all'art. 2112 cod. civ., confermava l'intento di acquisire un complesso organizzato di beni).

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha giudicato congrua la motivazione con la quale il tribunale, nel decidere,in sede di appello, della domanda di annullamento del licenziamento di lavoratori - già dipendenti di una società,poi fallita, quindi passati alle dipendenze di altra società ,a seguito di aggiudicazione a quest'ultima, operata in sede di vendita fallimentare, dell'azienda cui gli stessi erano addetti - , aveva ritenuto che l'inadempimento della società, consistito nel rifiuto di considerare transitati i lavoratori alle proprie dipendenze dalla data del trasferimento dell'azienda, ritenendoli, invece, neoassunti, con conseguente rifiuto di corrispondere le competenze maturate, di provvedere alla copertura previdenziale e con assegnazione a diverse sedi di lavoro,fosse assai più grave di quello imputato ai lavoratori, consistito semplicemente nell'omettere di dichiarare di aver percepito prima il trattamento di cassa integrazione, e poi, a seguito del formale licenziamento da parte del curatore fallimentare, l'indennità di mobilità, all'interno di un contesto di incertezza, almeno soggettiva, dello loro situazione.)

L'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nel prevedere, in caso di invalidità del licenziamento,la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto del licenziamento stesso, mediante corresponsione di una indennità commisurata alla retribuzione non percepita, stabilisce una presunzione "iuris tantum" di lucro cessante. Presupposto indefettibile per l'applicabilità di tale disposizione, che costituisce una specificazione del generale principio della responsabilità contrattuale, è l'imputabilità al datore di lavoro dell'inadempimento, fatta eccezione per la misura minima del risarcimento, consistente in cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale, avente la sua radice nel rischio di impresa. Ne consegue che ove il licenziamento sia intervenuto in un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per effetto dell'esercizio, ex art. 1460 cod. civ.,dell'autotutela del lavoratore, che abbia rifiutato di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento di quella del datore di lavoro, non essendo configurabile, per tale periodo, il diritto alla retribuzione, in considerazione della forma di tutela scelta dal lavoratore in sostituzione della normale tutela giurisdizionale, non può operare la predetta presunzione di lucro cessante.Pertanto, in tale ipotesi, correttamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, in caso di invalidità del licenziamento dallo stesso intimato al lavoratore, è limitata al minimo di legge delle cinque mensilità di retribuzione.( Nella specie, il datore di lavoro, aggiudicatario, in sede di vendita fallimentare, di un'azienda il cui personale era transitato, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., alle sue dipendenze, avendo considerato i predetti dipendenti come assunti "ex novo", non aveva provveduto alla corresponsione agli stessi delle competenze maturate, ne' alla regolarizzazione della loro posizione contributiva,assegnandoli, inoltre, a diverse sedi di lavoro,ed a fronte di tali inadempimenti i lavoratori, poi illegittimamente licenziati, si erano rifiutati di effettuare la propria prestazione.)

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 4404 del 10
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 10/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4404 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27369-2020 proposto da: D.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. D'ARBOREA n. 30, presso lo studio dell'avvocato CARLO TESTA PICCOLOMINI, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE TRUPPI, VITO VINCENZO ZACCAGNINO; – ricorrente – contro VODAFONE ITALIA S.P.A. (già …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2001, n. 8621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8621
Data del deposito : 23 giugno 2001

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