Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita ex art. 938 cod. civ. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Il predetto stato soggettivo deve sussistere fino al completamento della costruzione non operando l'art. 938 nel richiedere tale requisito, alcuna distinzione tra l'inizio ed il termine della costruzione. Inoltre la buona fede del costruttore non può essere presunta, ma deve essere dimostrata, al pari dei requisiti oggettivi della complessa fattispecie, dallo stesso costruttore che voglia conseguire, contro il principio generale dell'accessione ("superficies solo cedit") il trasferimento della proprietà del suolo occupato con la costruzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. Rafaele CORONA Consigliere
Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi iscritti al n. 6798/96 e al n. 7340/96
Ricorso n. 6798/96 proposto da
LI LE e CA VA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Gaetano Filangieri n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Speziale che unitamente all'Avv. Tiziano Comparini li difende come da procura a margine del ricorso.
RICORRENTI
contro
BI PP
INTIMATA
Ricorso n. 7340/96 proposto da
BI PP, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Corridoni n. 23, presso lo studio dell'Avv. Ludovico Grassi, difesa dall'Avv. Gaetano Pittalà come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE INCIDENTALE
contro
LI LE e CA VA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Gaetano Filangieri n. 4 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Speziale che unitamente all'Avv. Tiziano Comparini li difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1040/95 dell'8.3 / 11.4.1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.6.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Tiziano Comparini e Gaetano Pittalà. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 15.5.1985, IU NI conveniva davanti al Tribunale di Lodi i coniugi LE ER e GI LI ed esponeva che con atto notaio Laganà 23.2.1979 aveva acquistato alcuni beni vetusti in Borghetto Lodigiano via Garibaldi;
che i coniugi ER con lo stesso atto avevano acquistato altri beni vetusti, tutti facenti parte di un'unica proprietà; che al rogito era stato allegato il relativo frazionamento e precisato che ai beni acquistati da essa NI si accedeva dalla via pubblica attraverso andito di porta carraia prima e cortile poi di cui al mapp. 308, acquistato dai coniugi ER, sul quale era stata costituita la servitù di passaggio;
che i coniugi ER si erano riservati il diritto di spostare sul lato est della casa il portone carraio. Assumeva la NI che i coniugi ER, nell'effettuare lavori di ristrutturazione, avevano completamente demolito il fabbricato preesistente, ad eccezione delle murature comuni su via Garibaldi;
avevano ricostruito il fabbricato con caratteristiche e dimensioni diverse da quello demolito, in particolare avevano innalzato il muro di confine di oltre m. 2,50; avevano ampliato il muro di fabbrica a confine di m. 0,90; avevano ottenuto una volumetria maggiore di quella consentita dagli strumenti urbanistici, facendo figurare come proprio il cortile comune tra le due proprietà; avevano spostato l'andito di accesso su cui gravava la servitù di passaggio;
avevano violato la disposizione regolamentare (art. 62) sulle distanze, costruendo in aderenza, invece che a m. 3 o 5 dal confine;
avevano realizzato un box con apertura a distanza inferiore a quella prevista dal codice civile e dagli strumenti urbanistici e con un tettuccio in cemento armato avente altezza inferiore a quella del portone di accesso, che ostacolava e rendeva più difficoltoso l'esercizio della servitù di passo. Pertanto la NI chiedeva che i convenuti fossero condannati ad eliminare tutte le violazioni commesse, lesive dei suoi diritti di confinante, nonché al risarcimento dei danni.
Costituitisi i coniugi ER chiedevano in via principale il rigetto di tutte le domande avverse perché infondate, e, in via riconvenzionale, fra l'altro, la determinazione delle modalità esatte di esercizio della servitù di passo carraio, in relazione allo spostamento del portone;
la declaratoria del loro diritto al ripristino di una porta sul muro di confine;
l'individuazione della linea di confine, con diritto di pagare, ai sensi dell'art. 938 c.c., il doppio del suolo occupato, in casi di sconfinamento del muro di confine.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata c.t.u., il Tribunale: a) condannava i coniugi ER a demolire, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, il muro posto sul tratto A-B (di cui all'allegato 3 della c.t.u.) del confine tra le due proprietà, con restituzione alla NI della striscia larga cm. 50 e lunga cm. 365 illegittimamente occupata con l'erezione di detto muro;
b) rigettava tutte le altre domande proposta dalla NI contro i coniugi ER;
c) condannava la NI a posizionare la recinzione della sua proprietà sul tratto B-C del confine indicato dal c.t.u.; a restituire ai convenuti la porzione di cortile B-C-C1, da lei occupata, e a sistemare, secondo le modalità indicate in motivazione, al centro del suddetto tratto B C il cancello destinato all'ingresso carraio e pedonale nella sua proprietà; d) dichiarava che il passaggio pedonale e carraio della NI attraverso l'andito di porta e il mapp. 308 dei convenuti doveva avvenire in modo da consentire alla prima un transito attraverso l'apertura suddetta, previa, eventuale, semplice fermata nel loro cortile, e ai convenuti di fruire di una zona di rispetto tra il loro fabbricato e l'esercizio della servitù; e) dichiarava che i convenuti avevano diritto di ripristinare la porta prima esistente nel muro A-B; f) rigettava ogni altra domanda dei convenuti e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1040/95 dell'8.3 / 11.4.1995, respingeva sia l'appello principale della NI sia l'appello incidentale dei coniugi ER e confermava la decisione del Tribunale.
Per quel che ancora interessa, osservava la Corte di Appello che il c.t.u. aveva accertato che i coniugi ER, nell'eseguire la ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, avevano prolungato il muro di fabbrica esistente sul tratto A-B del confine di circa cm. 50 all'interno della proprietà della NI per una lunghezza di circa cm. 365. Disattendeva la tesi della NI che la costruzione dei coniugi ER era nuova e non in aderenza al fabbricato contiguo per cui doveva osservare la distanza di m. 5, o al meno di m. 3, dal confine, in quanto riteneva che si trattava di ristrutturazione del vecchio fabbricato e non di costruzione nuova. Parimenti disattendeva l'assunto dei coniugi ER che non vi era stato sconfinamento e che comunque andava applicato il disposto dell'art. 938 c.c., perché lo sconfinamento risultava dagli accertamenti del c.t.u. e perché i coniugi ER non potevano essere considerati in buona fede, per cui erano tenuti alla demolizione e alla restituzione della striscia di terreno occupata. Riteneva poi la corte distrettuale che lo spostamento dell'andito di porta, previsto in contratto, aveva reso inevitabile una diversa modalità della servitù e che la soluzione adottata dal Tribunale realizzava un equo contemperamento degli opposti interessi delle parti, essendo del tutto irrilevanti le osservazioni della NI in ordine ad un asserito aggravamento della servitù, atteso che l'attraversamento di tutto il cortile con veicolo non comportava alcun apprezzabile inconveniente;
che la formazione di un solo cancello carraio e pedonale non dava alla villa un carattere popolare invece che signorile;
che il tettuccio del box non ostacolava il passaggio.
Riteneva che non era stato fornito alcun elemento atto a contrastare quanto accertato dal c.t.u. che il confine effettivo tra i due cortili era segnato dal punto C (e non C 1).
Disattendeva altresì l'assunto della NI che i coniugi ER non avevano diritto di riaprire la porta sul muro di confine per aver implicitamente rinunciato a tale servitù, con la sottoscrizione del frazionamento della proprietà all'atto dell'acquisto, in quanto non risultava che tale apertura era stata chiusa dall'alienante prima del rogito, per cui si doveva ritenere che i coniugi ER, per la destinazione del padre di famiglia, erano divenuti titolari del diritto di mantenere la porta che immetteva sul cortile della NI.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi ER esponendo due motivi.
La NI ha proposto ricorso incidentale con quattro mezzi, resistiti dai coniugi ER con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi principale e incidentale in quanto proposti contro la stessa sentenza.
l. Con il primo motivo i ricorrenti principali ER denunciano violazione dell'art. 132, 2^ comma n. 4, c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della gravata sentenza di appello nel punto in cui ha confermato e non motivato la decisione del Tribunale di Lodi circa la demolizione della loro costruzione, limitatamente al muro edificato sul confine con la proprietà NI, individuata dal c.t.u. col tratto A-13 nella planimetria allegata, per una striscia di terreno larga cm. 50 e lunga cm. 365.
Sostengono i ricorrenti che sul punto la Corte di Appello si sarebbe limitata a recepire acriticamente la decisione adottata dal giudice di primo grado ed avrebbe liquidato il tutto affermando che i ER avevano la facoltà di costruire il muro sul confine, ma per lo sconfinamento di cm. 50 del muro stesso essi erano tenuti alla demolizione di detto prolungamento, poiché il c.t.u., pur non potendo quantificare la rettifica operata sul tratto di muro per la sua esigua consistenza, aveva però valutato in circa cm. 50 l'entità del suo prolungamento.
Invece, sostengono i ricorrenti, il c.t.u. non avrebbe inteso affermare ciò, ma distinguere tra la rettifica del muro, come messa in squadra di un precedente muro costruito storto, e il prolungamento del tratto A-B solo nel punto B di circa cm. 50, sicché le demolizione doveva riguardare solo tale punto B e non l'intero tratto per una lunghezza di cm. 365 ed una larghezza di cm. 50. Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha affermato che il c.t.u. aveva accertato che i coniugi ER, nell'eseguire la ristrutturazione degli immobili di loro proprietà, avevano ricostruito il muro di fabbrica esistente sul tratto A-B del confine con la proprietà NI ed avevano prolungato detto muro di circa cm. 50 all'interno della proprietà della confinante.
L'affermazione evidenzia che la Corte milanese, così come il Tribunale di Lodi, per quantificare lo sconfinamento operato dai coniugi ER ha fatto riferimento all'accertamento compiuto dal c.t.u. e, a tal fine, dopo aver rilevato, in base all'indagine peritale, che il prolungamento del muro di cm. 50 nella proprietà confinante si era verificato per un tratto lungo cm. 365, ha considerato tale circostanza come deponente nel senso che lo sconfinamento aveva interessato una striscia di terreno larga cm. 50 e lunga cm. 365, e ne ha tratto le conseguenze in ordine alla demolizione e al rilascio.
I giudici di merito in sostanza hanno disatteso l'assunto dei ricorrenti che lo sconfinamento aveva riguardato un sol punto del muro di confine, ma hanno ritenuto, alla stregua delle risultanze della c.t.u., che aveva interessato una superficie larga cm. 50 e lunga cm. 365.
Inammissibilmente i ricorrenti prospettano una diversa lettura delle risultanze peritali e del quadro probatorio, dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice di merito e costituiscono accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto, come nella specie, da sufficiente motivazione, scevra da vizi logici e giuridici, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da essa sostenuta.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 938 c.c., nonché vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 132, 2^ comma n.4, c.p.c., censurano l'impugnata sentenza laddove ha affermato l'inapplicabilità dell'art. 938 c.c., ritenendo che l'allargamento del muro di fabbrica a confine era stato contestato, per conto della NI, già con lettera dell'avv. Ercoli del 16.1.1984, onde i coniugi ER non potevano considerarsi in buona fede. Assumono i ricorrenti che la Corte di Appello non avrebbe considerato che tale lettera e quella successiva 22.11.1984 della NI erano state inviate quando la costruzione dei coniugi ER aveva già invaso la proprietà confinante ed era in fase di completamento, avendo il consulente di parte, geom. Manera, accertato che lo sconfinamento si era verificato nel novembre 1983. Per cui sussistevano tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 938 c.c., in quanto: a) lo sconfinamento era stato minimo;
b) la buona fede dei coniugi ER era da presumere proprio per l'esiguità dello sconfinamento e l'incertezza della situazione dei luoghi;
e) la costruzione era stata eseguita con la consapevolezza del confinante che non aveva fatto opposizione entro tre mesi dall'inizio della costruzione.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello, dopo aver affermato che lo sconfinamento era stato contestato, per conto della NI, già con lettera dell'avv. Ercoli del 16.1.1994 - e quindi nell'immediatezza della costruzione anche a volerla considerare risalente a qualche mese prima (novembre 1983) - ha ritenuto la mancanza della buona fede nel fatto che i coniugi ER dovevano quantomeno dubitare di invadere l'altrui proprietà sia per tale ragione, sia perché essi, sottoscrivendo il tipo di frazionamento allegato all'atto di acquisto, avevano aderito alle risultanze catastali concernenti i confini, acquistando, così, la certezza dei confini stessi. E tale ultima ragione, valida di per sè a sorreggere la decisione, non ha costituito oggetto di specifica e argomentata censura da parte dei ricorrenti.
La correttezza dell'interpretazione dei giudici di merito trova conferma nei principi elaborati da questa Suprema Corte, che ha affermato che la buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione;
e, poiché l'art. 938 c.c., nel richiedere tale requisito, non distingue tra l'inizio e il termine della costruzione, il predetto stato soggettivo deve persistere fino al completamento della costruzione (Cass.
9.10.1997 n. 9786). Inoltre la buona fede del costruttore, nell'ipotesi considerata dall'art. 938 c.c., non può essere presunta, in quanto costituisce elemento della complessa fattispecie, come presupposto della facoltà del giudice di attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato e deve pertanto essere dimostrata, al pari dei requisiti oggettivi, dallo stesso costruttore che voglia conseguire, contro il principio generale dell'accessione, tale trasferimento di proprietà. E, ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo e non su quello altrui, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che tali debbono presuntivamente ritenersi, con la conseguenza che la buone fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino (Cass.15.12.1994 n. 10784; 23.11.1993 n. 11836).
Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato. A). Con il primo motivo la ricorrente incidentale NI deduce violazione e falsa applicazione delle norme del piano di fabbricazione del comune di Borghetto Lodigiano, relativamente alle distanze dai confini e dell'art. 873 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
errata ed omessa valutazione delle risultanze documentali e della c.t.u.: il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. - Assume la NI che erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto che i coniugi ER avevano effettuato una ristrutturazione del loro immobile, mentre invece si tratterebbe di una nuova costruzione, come tale soggetta all'osservanza delle norme sulle distanze dal confine e tra fabbricati previste dal locale strumento edilizio ovvero dal codice civile. Per cui i coniugi ER non avrebbero potuto costruire in aderenza, ma avrebbero solo potuto costruire alla distanza di m. 3 dal confine in conformità del dettato di cui all'art. 873 c.c. e del piano di fabbricazione vigente all'epoca nel Comune di Borghetto, e in conformità delle risultanze della c.t.u. che aveva evidenziato che trattavasi di costruzione eseguita in violazione del p. d. f. vigente all'epoca dei lavori, in quanto non era stata rispettata la distanza dai confini, prevista in m. 3, con la possibilità però di costruire sul confine previa convenzione tra le parti. Pertanto, sostiene la ricorrente, se la Corte di Appello avesse correttamente applicato le risultanze peritali nonché le norme del piano di fabbricazione e l'art. 873 c.c., in relazione alla circostanza dell'avvenuta demolizione totale della vecchia costruzione e della realizzazione di altra costruzione completamente nuova, avrebbe dovuto pervenire a diversa conclusione.
Il motivo è infondato.
Esso muove dall'errato presupposto che i coniugi ER avrebbero eseguito non una ristrutturazione dei loro immobili, ma una costruzione ex novo, violando così le norme sulle distanze legali previste sia dal codice civile che dal locale piano di fabbricazione. Sennonché sul punto l'impugnata sentenza, con motivazione sufficiente, scevra da vizi logici e giuridici, basandosi sugli accertamenti in loco compiuti dal c.t.u., ha affermato, con apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, che l'opera eseguita dai coniugi ER era da considerarsi ristrutturazione, perché consistita nella demolizione del vecchio edificio e nella ricostruzione di uno nuovo avente analoghi muri perimetrali ed analoga volumetria.
Invero l'intervento edilizio consistente nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato, il cui risultato, quanto a sagoma e volumi, sia identico a quello preesistente, configura un'ipotesi di ristrutturazione e non di costruzione ex novo.
Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha ritenuto che, prevedendo il piano di fabbricazione nella zona B la distanza dal confine "0 oppure 3 m." e la distanza tra fabbricati "0 oppure 6 m.", consentendo la costruzione a confine in aderenza con il fabbricato contiguo, indipendentemente da eventuali accordi con il confinante, ha ritenuto che i coniugi ER, avendo proceduto alla ristrutturazione e non alla ricostruzione ex novo del loro fabbricato, avevano la facoltà di costruire sul confine, in applicazione del principio che la ricostruzione è legittima nei limiti del preesistente.
Ed, invero, nell'ipotesi in cui, come quella in esame, manchi nello strumento urbanistico locale una norma espressa che estenda anche alle ricostruzioni le prescrizioni sulle diverse e maggiori distanze previste per le nuove costruzioni, queste trovano applicazione solo relativamente a quella parte del fabbricato ricostruito che ecceda i limiti di quello preesistente (Cass.25.8.1989 n. 3762), mentre non trovano applicazione per la ricostruzione che sia conforme a quella precedente. B). Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1062, 1065, 1067 e 1068 c.c.;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
errata ed omessa valutazione delle risultanze documentali in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che lo spostamento e conglobamento dei due accessi al centro del confine A-B non aveva comportato alcun aggravamento del modo di esercizio della servitù di passo, senza spiegarne la ragione e senza tentare di dare una qualsivoglia motivazione convincente. In particolare, sostiene la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che lo spostamento della servitù, come disposto dal Tribunale, ne aggravava l'esercizio, dato che essa, in relazione all'ubicazione del locale nella parte estrema destra dell'immobile, era costretta ad attraversare tutto il cortile, che diventava così almeno parzialmente inutilizzabile, e dato che il tettuccio del box, di altezza inferiore a quella del portone d'ingresso, era di ostacolo al transito, avendo oltretutto diritto al mantenimento della servitù così come esercitata dal suo dante causa.
Il motivo è infondato.
Nell'ultima parte perché l'atto di acquisto 23.11.1979 dal comune dante causa, con il quale era stata costituita la servitù di passo carraio e pedonale a favore della proprietà NI e a carico della proprietà ER, prevedeva anche lo spostamento dell'andito di porta sul lato est dell'edificio, con conseguente cambiamento delle modalità di esercizio della servitù stessa. Nelle rimanenti parti perché i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno affermato che lo spostamento dell'accesso, pedonale e carraio, della NI al centro della recinzione del confine B-C realizzava un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti, mentre il mantenimento del cancello nella sua attuale posizione non consentiva di frapporre una zona di rispetto, fra il fabbricato ER e la servitù di passaggio, idonea a consentire il transito dei veicoli in condizione di sicurezza. Ed hanno anche spiegato come non si era avuto alcun aggravamento dell'esercizio della servitù, dato che l'attraversamento di tutto il cortile con veicoli non comportava alcun apprezzabile inconveniente e dato che il tettuccio del box, come accertato dal c.t.u., non ne ostacolava il passaggio. Invero, in relazione al diritto contrattualmente attribuito ai ER di spostare l'andito di porta, la diversa modalità di esercizio della servitù di passo carraio della NI sulla proprietà dei ER è stata assunta in conformità del principio che la servitù deve essere costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominate col minor aggravio del fondo servente (art. 1065 c.c.). Pertanto, qualora sia contrattualmente previsto lo spostamento dell'andito di porta con conseguente incidenza sull'esercizio della servitù di passaggio, correttamente il giudice ritiene giustificata la diversa modalità di esercizio della servitù ed esclude l'inosservanza del divieto di cui all'art. 1067, comma secondo, c.c., quando accerti, con indagine di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che tale diversa modalità non è tale da impedire, restringere ovvero rendere più incomodo o gravoso (come nel caso specifico), in modo apprezzabile e permanente, l'esercizio della servitù di passaggio.
C). Con il terzo motivo, denunciando omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, errata ed omessa valutazione delle risultanze documentali e della c.t.u.: il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente si duole che la corte di merito abbia determinato il confine così come indicato dal c.t.u., mentre se avesse considerato le piantagioni esistenti e la perizia di parte sarebbe pervenuta a diversa decisione attestante la legittimità della linea di confine indicata dalla NI. Il motivo è infondato.
Con esso si tende a dare prevalenza, nella individuazione della linea di confine, ad elementi ulteriori rispetto a quelli invece esaminati e valutati dalla Corte di Appello, e che quindi devono ritenersi da questa implicitamente considerati non decisivi. Il motivo pertanto prospetta una soggettiva e interessata ricostruzione della linea di confine, contrastante con quella individuata dai giudici di merito sulla base di elementi e dati obiettivi indicati dal c.t.u., e si risolve in una censura di fatto inammissibile in sede di legittimità, essendo il giudice di merito libero, solo che ne dia adeguata giustificazione, di scegliere gli elementi che esso ritiene decisivi della controversia a preferenza di altri. D). Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1072 c.c.; omesso esame ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
errato ed omesso esame e valutazione delle risultanze documentali e del comportamento delle parti in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia riconosciuto ai ER il diritto di riaprire una porta nel muro di confine A-B, senza considerare che la vendita frazionata degli immobili e la demolizione della costruzione preesistente, unitamente alla mancanza di qualsiasi previsione di servitù di veduta nell'atto di compravendita, aveva comportato una esplicita o implicita rinuncia alla servitù di veduta per fatti concludenti.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello, con corretta motivazione logico-giuridica, partendo dalla considerazione che il c.t.u. aveva rilevato nel muro di confine l'esistenza di una porta a piano terra e che questa porta non era stata chiusa dall'alienante prima del rogito, ha ritenuto che i ER, per la "destinazione del padre di famiglia", erano divenuti titolari del diritto di mantenere la porta che immetteva sul cortile della Sabbionì; porta che poteva essere riaperta, dal momento che non si era verificata nessuna ipotesi di estinzione di cui agli artt. 1072 e segg. C. C.
Il motivo suggerisce una soggettiva ricostruzione dei fatti diversa da quella alla quale è pervenuta la Corte di Appello previo esame e valutazione degli elementi di causa, adducendo, quale omesso esame, alcuni elementi non ritenuti decisivi dalla Corte di merito, e proponendo una diversa interpretazione di quelli considerati sulla base di ipotetiche valutazioni dei fatti stessi: si tratta, pertanto, di censura che nel suo complesso investe l'accertamento del fatto che, in quanto correttamente eseguito dal giudice del merito, è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità. Il ricorso incidentale deve quindi essere respinto. In conclusione entrambi i ricorsi, principale e incidentale, vanno rigettati.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2A Sezione Civile, il 24 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999.