Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4990
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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La notificazione dell'atto di impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi è consentita a norma dell'art. 330, secondo comma, cod. proc. civ. soltanto nel caso in cui la morte della parte sia avvenuta dopo la notificazione della sentenza e non quando tale decesso si sia verificato prima della sua pubblicazione.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 18/06/2010 n° 14699Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4990
Data del deposito : 4 aprile 2001

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