Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
La notificazione dell'atto di impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi è consentita a norma dell'art. 330, secondo comma, cod. proc. civ. soltanto nel caso in cui la morte della parte sia avvenuta dopo la notificazione della sentenza e non quando tale decesso si sia verificato prima della sua pubblicazione.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 18/06/2010 n° 14699Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4990 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CGF COSTR ELETTRICHE S.N.C. DI VI EL E AV BE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAZZINI 117/A, presso lo studio dell'avvocato PASCUCCI FRANCO, che lo difende unitamente all'avvocato BALZAN GIANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO NO DECEDUTO E PER ESSO GLI, LO MA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 857/98 della Corte d'Appello VENEZIA Sez. III^ civile emessa 16/2/1998, depositata il 25/05/99; RG. 1199/93, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 7 marzo 1990 UN PA esponeva che con scrittura privata 9 aprile 1988 la C.G.F. Costruzioni Elettriche s.n.c., conduttrice di un immobile di sua proprietà, adibito ad uso di laboratorio, si era obbligata a rilasciare il bene il 15 novembre 1989, dovendo il contratto intendersi risolto alla stessa data;
che con successiva scrittura 17 novembre 1989 esse parti avevano convenuto di prorogare il rilascio dell'immobile al 28 febbraio 1990, con l'intesa che la C.G.F., oltre alla somma di lire 500.000 mensili per la sua occupazione, avrebbe pagato, per ogni giorno di ritardo, l'importo di lire 50.000; che il bene non era stato rilasciato nel termine pattuito. Ciò premesso, intimava alla C.G.F. sfratto per finita locazione per il termine suindicato, contestualmente citandola per la convalida davanti al Pretore di Rovigo.
Nel contraddittorio fra le parti, il Pretore di Rovigo, negata l'ordinanza provvisoria di rilascio, rimetteva la causa per competenza davanti al Tribunale di Rovigo.
Riassunta la causa, il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, accertava l'avvenuta risoluzione consensuale del contratto alla data 15 novembre 1989, dichiarando cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio.
Su appello della C.G.F., la Corte d'appello di Venezia confermava la prima decisione.
Per la cassazione della sentenza la C.G.F. ha proposto ricorso sulla base di più motivi illustrati da memorie.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si legge nella relata di notifica, il ricorso per cassazione fu notificato il 27 ottobre 1998 agli "eredi di PA UN deceduto il 23 aprile 1998, impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso sito in Luisa (RO), via Marasso 1, in mani di PA LA, figlia ed erede di PA UN". Essendo la morte del PA avvenuta tra la data di deliberazione della decisione d'appello e quella della sua pubblicazione, secondo quanto risulta dalla stessa sentenza, si pone il problema, rilevabile ex officio, se la notifica de qua sia valida a norma di legge, oppure no.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 330 c.p.c., rubricato "Luogo di notificazione dell'impugnazione", rispettivamente stabiliscono che "Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione dev'essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio", e che "L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza".
Ebbene, può subito affermarsi, alla luce di quest'ultima disposizione, che - non essendo la morte del PA avvenuta dopo la notifica della sentenza (effettuata nel luglio 1988 ad istanza del difensore del PA) - la notifica del ricorso non si sarebbe potuta fare collettivamente e impersonalmente agli eredi di quello. Essa, invece - stante l'irrilevanza dell'evento sopravvenuto, ai sensi dell'art. 300 co. 5 c.p.c., con conseguente ultrattività della rappresentanza procuratoria (così la giurisprudenza, a fare tempo dalla ben nota sentenza Cass. sez. un. 21 febbraio 1984 n. 1228) - avrebbe dovuto essere effettuata all'originaria controparte presso il procuratore costituito nel giudizio d'appello.
In alternativa, avrebbe anche potuto farsi, secondo un principio ormai recetto, personalmente agli eredi della parte defunta (Cass. 7 aprile 1987 n. 3367, Cass. 19 ottobre 1984 n. 5291, nonché, di più recente, Cass. 13 giugno 2000 n. 80946 e Cass. 12 maggio 1995 n. 5219). Nel notarsi che non appare puntuale la giurisprudenza indicata dal ricorrente nella memoria illustrativa - volta ad accreditare la legittimità dell'effettuata notificazione - in quanto per lo più relativa alla diversa fattispecie della morte verificatasi fra una frase processuale e l'altra, il consolidato orientamento di questa Corte (fatta eccezione dell'isolata sentenza 26 maggio 1999 n. 7311) è proprio nei termini poc'anzi indicati, affermando, precisamente, che l'eccezionalità della notifica impersonale e collettiva dell'impugnazione agli eredi, insuscettibile come tale di applicazioni analogiche, è consentita soltanto nel caso in cui la morte della parte sia avvenuta dopo la notificazione della sentenza (Cass. 13 giugno 2000 n. 8046, Cass. 27 aprile 1999 n. 4195, Cass. 9 agosto 1996 n. 7311, Cass. 1 ottobre 1994 n. 7953, Cass. 27 dicembre 1991 n. 13931, Cass. 22 gennaio 1984 n. 6007, Cass. 8 giugno 1981 n. 3695, Cass. 14 gennaio 1977 n. 186). Resta così confermata l'invalidità della particolare forma di notifica posta in essere dalla ricorrente: la quale invalidità indubbiamente concreta un'ipotesi di inesistenza. Premesso invero che, secondo la giurisprudenza, la notificazione è giuridicamente inesistente nell'ipotesi in cui l'atto esorbiti completamente dallo schermo legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge (Cass. 12 marzo 1999 n. 2195, Cass. 13 febbraio 1999 n. 1195, Cass. Cass. 9 settembre 1997 n. 8804), non è difficile constatare come tale principio si attagli perfettamente alla specie, tanto più che - mentre l'art. 330 co. 2 c.p.c. dispone che la notificazione collettiva ed impersonale agli eredi sia fatta "nei luoghi sopra menzionati" (ossia, nella specie, non ricorrendo alcun'altra ipotesi dell'art. 330 co. 1 c.p.c., presso il procuratore costituito) - essa fu invece effettuata nell'ultimo domicilio del defunto.
In conformità di precedenti decisioni relative a casi consimili (v., ad esempio, le citate sentenza Cass. 8046/2000, 4195/1999, 7311/1996), va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Per le spese di lite, non occorre alcuna pronuncia, non essendosi la parte intimata costituita in questa fase.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001