Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Aula B 0 4836/02 IN NO DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.7519/99 Dott. Vincenzo MILEO PRESTIPINO Consigliere Dott. Giovanni Cons. Rel. Cron. 10902 Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Ud. 03/12/01 Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante prof. Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, presso il servizio legale della società, e rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Marrari, giusta delega in atti;
- ricorrente 4683
contro
OR RO, elettivamente domiciliato in Roma, via F. De Sanctis n. 15, presso l'avv. Antonio Pellegrini, che con l'avv. Giacomo Voltattorni lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente · avversO la sentenza n. 10 del Tribunale di Parma depositata il 27 gennaio 1999 (R.G. n. 98/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Concetta Marrari e Antonio Pellegrini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto del Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi di ricorso e l'accoglimento del quarto e del quinto motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 9 aprile 1997 al Pretore di RO OR esponeva di avere lavorato Parma, alle dipendenze dell'Ente Poste IT dal 2 maggio 1974 con la qualifica di area operativa e di essere stato licenziato, senza diritto al preavviso e con decorrenza 11 febbraio 1997, in base alla clausola, richiamata dall'Ente, contenuta nel comma 3 dell'accordo integrativo al ccnl 26 novembre 1994, che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti al raggiungimento della massima anzianità contributiva. Deducendo la illegittimità di tale clausola, il OR chiedeva che fosse dichiarata la nullità del recesso e in 2 subordine il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Il giudice adito accoglieva la domanda soltanto per tale ultima parte, con sentenza del 19 maggio 1998, che, appellata dal lavoratore, è stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 14/27 gennaio 1999. Premesso che l'art. 6, comma sesto, legge n. 71 del 1994 richiamato dalla Soc. Poste IT (nella quale nel frattempo si era trasformato l'omonimo ente) aveva fatto riferimento al contratto collettivo solo al fine di differire l'entrata in vigore della normativa privatistica e espressione della volontà delnon costituiva legislatore di demandare all'accordo collettivo la possibilità di derogare alla disciplina legale del rapporto di lavoro con i dipendenti postali, il Tribunale ha ritenuto la illegittimità, e quindi la nullità, del terzo comma dell'accordo integrativo citato, in quanto introduce una ulteriore causa di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto alle specifiche e tassative ipotesi previste dalla disciplina, di carattere imperativo, delle cause di cessazione per tale tipo di rapporto di lavoro. Ha poi affermato che la 3 cessazione del rapporto posta in essere dal datore di lavoro sulla base di detta clausola integrava un licenziamento ad nutum anch'esso illegittimo e nullo, che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, comportava la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettivo ripristino del rapporto, comunque non inferiore a cinque mensilità. La cassazione della pronuncia del Tribunale è stata richiesta dalla società soccombente con ricorso articolato in cinque motivi. RO OR ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 disposizioni preliminari al codice civile e degli artt. 6, 7 e 8 legge n. 71 del 1994. Richiamati il quadro normativo di riferimento e le finalità della trasformazione dell'Amministrazione pubblica delle Poste e delle Telecomunicazioni in ente pubblico economico prima ed in società per azioni poi, si 4 censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto della disciplina contrattuale per la parte in cui questa aveva fatto assurgere a clausola risolutiva del rapporto di lavoro la condizione oggettiva del raggiungimento dell'anzianità massima del dipendente, e di non avere tenuto conto neppure degli obbiettivi imposti dal legislatore con la trasformazione dell'Amministrazione suddetta pubblica. Con il secondo motivo si denuncia, sempre con 3 cod. proc. civ.,riferimento all'art. 360 n. violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 legge n. 71 del 1994, degli artt. 2068, 2069, 2070, 2071, 1418, primo comma, cod. civ. in relazione all'art. 86 ccnl e relativo accordo integrativo. Si deduce l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere che la contrattazione collettiva non potesse individuare una ulteriore causa di risoluzione del rapporto di lavoro. La legge di trasformazione dell'Amministrazione postale ha attribuito una funzione normativa delegata nel disporre che dalla data di stipula del nuovo contratto il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste resta assoggettato alla disciplina là prevista, la quale sostituendo quella precedente 5 pubblicistica è posta come unica fonte regolatrice del rapporto in tutti i suoi aspetti, compresa la sua risoluzione. Si sottolinea che, come in altri ipotesi (privatizzazione del pubblico impiego, legge istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato), il contratto collettivo, sostitutivo della precedente disciplina pubblicistica, deve configurarsi quale fonte di diritto obbiettivo conseguente all'esercizio di funzioni normative delegate ed efficaci erga omnes, vincolante per tutti i dipendenti a prescindere dall'iscrizione o meno di essi ai sindacati stipulanti. L'accordo integrativo sottoscritto nello stesso giorno in cui è stato stipulato il ccnl, espressione della medesima autonomia contrattuale, ha previsto poi un'altra ipotesi risolutiva del rapporto oltre quella individuata nell'art. 79 ccnl. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione all'art. 86 ccnl delle Poste IT e all'accordo integrativo, nonché all'art. 13 legge 23 dicembre 1994 n. 724. Si critica la decisione del Tribunale per avere ritenuto la violazione di una disciplina inderogabile, sebbene non sussista nell'ordinamento un diritto assoluto e incondizionato alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino al sessantacinquesimo anno di vita, e sebbene la previsione di una fattispecie risolutiva per massima anzianità di servizio non sia in contrasto con norme inderogabili. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 1353 cod. civ. e degli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 legge n. 300 del 1970. Erroneamente, sostiene la società ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che l'allontanamento dell'attuale resistente dal posto di lavoro costituisca un recesso illegittimo e nullo, in quanto non si tratta di un atto di licenziamento, ma applicazione di una clausola contrattuale di risoluzione del rapporto di lavoro consensualmente espressa nel contratto collettivo di lavoro. La clausola opera per il verificarsi di un fatto predeterminato, alla stregua di quella concernente la cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, e per la automatica operatività della risoluzione del rapporto non ha ragion d'essere il preavviso. Non sussiste la garanzia di stabilità implicitamente ritenuta dal Tribunale non essendo essa illimitata e riguardando 7 la sola ipotesi in cui sia stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito nella legge 26 cioè al solo scopofebbraio 1982 n. 54, dell'incremento dell'anzianità contributiva, neppure invocata dal resistente. Con il quinto motivo si denuncia difetto di motivazione per contraddittorietà circa un punto decisivo della controversia. La nullità non consegue automaticamente alla illegittimità della clausola, trattandosi di una sanzione tipica ed autonoma dell'ordinamento, per cui ad avviso della ricorrente la declaratoria di nullità della clausola che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro deve comportare l'affermazione della continuità del rapporto e non l'applicabilità dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Si addebita inoltre al Tribunale di non avere valutato comportamento del lavoratore che, consistitoil nella accettazione e nella percezione del trattamento pensionistico, era concludente nel senso della rinuncia alle pretese di reintegra e risarcimento del danno. I primi tre motivi, i quali possono essere 8 trattati congiuntamente per la connessione delle argomentazioni svolte a loro sostegno, sono infondati. La questione della validità della clausola collettiva di risoluzione automatica dei rapporti di lavoro dei dipendenti della società Poste IT è stata risolta in senso negativo dalla giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 4 marzo 1999 n. 1758, 20 maggio 1999 n. 4861, 4 giugno 1999 n. 5501, 7 giugno 1999 n. 5584, 17 giugno 1999 n. 6051, 28 giugno 1999 n. 6701, 30 dicembre 1999 n. 14763, 21 gennaio 2000 n. 692, 18 febbraio 2000 n. n. 6175, 28 luglio 2000 1896, 13 maggio 2000 n. 9958, 12 agosto 2000 n. 10782, 19 ottobre 2000 n. 13851, 17 novembre 14882 n. 14882), la quale ha posto in evidenza da un lato come nelle disposizioni dettate dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71 (di conversione del decreto legge 1° dicembre 1993 n. 487), concernenti la trasformazione postale in ente pubblico dell'Amministrazione economico, non via sia alcuna indicazione nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore, cui era demandata la successiva regolamentazione del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'ente, a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune e dall'altro come le clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) o condizioni risolutive del rapporto inserite in tale disciplina fossero in contrasto con norme di legge imperative. A questi principi, che vanno qui ribaditi per le persuasive argomentazioni da cui sono sostenuti, è conforme la sentenza impugnata. Fondati sono invece gli ultimi due motivi di ricorso, dovendo richiamarsi il principio già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in analoghe fattispecie (v. la già richiamata pronuncia n. 14882 del 17 novembre 2000) secondo in presenza di una clausola contrattualecui( collettiva prevedente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro al conseguimento da parte del di una determinata anzianità lavoratore tival) non può attribuirsi il valore di un contributiva atto di licenziamento, illegittimo in ragione della nullità di detta clausola, alla comunicazione con la quale il datore di lavoro non abbia manifestato al lavoratore la volontà di risolvere il rapporto, ma si sia limitato a richiamare, a fini ricognitivi, la cessazione del rapporto di lavoro determinata dalla clausola contrattuale collettiva, 10 con la conseguente inapplicabilità della disciplina giuridica del licenziamento illegittimo dettata dall'art. 18 legge n. 300 del 1970, dovendo invece farsi riferimento alle regole comuni della responsabilità contrattuale. Nella specie il Tribunale si è limitato a ritenere che la cessazione del rapporto di lavoro in base alla clausola di durata sino al conseguimento della massima anzianità contributiva costituisce di per sé un licenziamento illegittimo, a prescindere dalla verifica della esistenza o meno nella comunicazione anzidetta di una manifestazione di volontà - neppure dedotta dalle parti di recedere dal rapporto per il caso che l'estinzione per la data individuata non potesse ritenersi automatica. Erroneamente quindi il Tribunale ha fatto applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e la sentenza per tale parte deve essere annullata. La causa va quindi rimessa ad altro giudice di appello designato come in dispositivo, il quale si atterrà al principio innanzi esposto in ordine alla determinazione del danno subito dal lavoratore in conseguenza della interruzione di fatto del 11 rapporto, che sul piano giuridico è proseguito immutato con le reciproche obbligazioni. Il giudice del rinvio provvederà inoltre alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso e accoglie gli ultimi due;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Антоило бошогун C as arella Vincenzoincenzo Miles IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 4 APR. 2003 oggi,5 I CANCE R I D A , S 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 O , R B A . A I S ' N E L D P L S 3 A E I 7 T D - S N I 8 G O - S P 1 O N 1 E M A I S D E I A E A G D , G O E O R E T T T L T N S I I E R S G A I E E L D R L E O D 12