Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 1
Con riferimento al privilegio generale sui mobili accordato ai crediti collegati al rapporto di lavoro subordinato dall'art. 2751 - bis, n.1, cod. civ., la sentenza n. 326 del 1983 della Corte cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non comprendeva i crediti del lavoratore per il risarcimento dei danni conseguenti ad infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore di lavoro, va intesa nel senso che fra tali crediti sono inclusi quelli per il risarcimento del danno morale. Ciò in quanto la pronuncia , resa proprio in relazione ad un giudizio nel quale il lavoratore chiedeva il riconoscimento del privilegio anche per il credito relativo al risarcimento del danno morale subito a causa dell'infortunio, muovendo dalla già intervenuta inclusione di crediti di carattere risarcitorio fra quelli assistiti da un privilegio originariamente previsto solo per i crediti di natura retributiva, ha ravvisato disparità di trattamento nella comparazione di pretese aventi tutte carattere risarcitorio (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, partendo dall'erronea premessa che la pronuncia della Corte costituzionale avesse esteso il privilegio alle pretese risarcitorie concernenti i danni causati da infortuni sul lavoro in un'ottica di protezione dei crediti di natura "retributiva", aveva escluso potesse fruire della garanzia apprestata dall'art. 2751 - bis, n. 1, cod. civ., il credito relativo al risarcimento del danno morale, in quanto non riferibile alla lesione di un interesse patrimoniale del lavoratore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8765 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO RO, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29, presso l'avv. Donatella Belloni, che con' l'avv. Giulio Cesare Bonazzi del Foro di Reggio Emilia lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO EMILDOLCE S.a.s. di TA GA & C.;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 511/2000 del 28 aprile 2000, notificata il 5 dicembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2001 dal relatore cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Raffaele Cennicola, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1 - Con ricorso depositato il 9 novembre 1992, il signor CO OL chiedeva, ai sensi dell'art. 101 l. fall., di essere ammesso in via privilegiata al passivo del fallimento della società Emildolce S.a.s. di TA GA & C., per il credito di L. 87.692.000 vantato a titolo di risarcimento del danno biologico derivato dall'infortunio sul lavoro subito il 10 ottobre 1983 mentre prestava la propria opera quale dipendente della società fallita. Con successivo ricorso, depositato il 25 novembre 1993, il OL chiedeva l'ammissione al passivo, sempre in via privilegiata, dell'ulteriore credito di L. 54.000.000, riguardante il risarcimento del danno morale patito in dipendenza dello stesso infortunio. La curatela contestava l'ammontare dei crediti insinuati e si opponeva all'ammissione in via privilegiata del credito relativo al risarcimento del danno morale.
1.1 - Il Tribunale, riuniti i due ricorsi, ammetteva al passivo, in via privilegiata, la sola somma di L. 47.000.000 con i relativi interessi, a titolo di risarcimento del danno biologico. Il credito concernente il risarcimento del danno morale era ammesso in via chirografaria.
L'appello del OL era respinto dalla Corte territoriale, sul rilievo che l'estensione del privilegio accordato dall'art. 2751 bis, n. 1, c.c. ai crediti "del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro", per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di detta disposizione pronunciata dal Giudice delle leggi con sentenza n. 326 del 28 novembre 1983, sarebbe limitata al risarcimento dei danni incidenti sulla capacit lavorativa, specifica o generica, del lavoratore e non si estenderebbe al danno morale.
1.2 - Il OL chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi. La curatela del fallimento, alla quale il ricorso è stato notificato il 1^ febbraio 2001, non resiste.
Motivi della decisione
2 - Con due motivi di ricorso, tra loro connessi, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis, n. 1 c.c., nel testo risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza 28 novembre 1983, n. 326; nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver escluso che il credito relativo al risarcimento del danno morale potesse fruire del privilegio previsto dalla disposizione sopra indicata, muovendo dall'erronea premessa:
- che l'estensione del privilegio alle pretese risarcitorie concernenti i danni causati da infortuni sul lavoro sarebbe stata operata dal Giudice delle leggi in un'ottica di protezione dei crediti di natura "retributiva";
- che, conseguentemente, il credito concernente il risarcimento del danno morale da infortunio sul lavoro, non essendo riferibile alla lesione di un interesse patrimoniale del lavoratore, non potrebbe avere, ai fini del concorso sul patrimonio del debitore, lo stesso rilievo attribuito al credito riguardante il risarcimento delle altre voci di danno commisurate ad una diminuzione della capacità di lavoro, generica o specifica, del lavoratore.
3 - Le censure - per quel che attiene al vizio di "insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia", prospettato con il secondo motivo - non possono essere accolte, dal momento che quest'ultimo vizio è riferibile solo alla motivazione in fatto (Cass. 20 febbraio 1999, n. 1430) e che la doglianza formulata dal ricorrente (come può desumersi dalla sintesi che ne è stata fatta nel precedente paragrafo) si appunta, invece, sulla motivazione in diritto, le cui eventuali carenze e inadeguatezze non giustificano la cassazione della sentenza impugnata, potendo essere corrette da questa Corte ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.
3.2 - Sotto l'altro profilo, il ricorso è invece pienamente fondato. Invero, l'asserita limitazione alla sfera di applicazione del privilegio accordato dall'art. 2751 bis, n. 1, c.c., non è in alcun modo desumibile dalla citata sentenza n. 326/83 del Giudice delle leggi.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata nell'ambito di un giudizio nel quale il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751 bis, n. 1, c.c. anche in relazione al credito relativo al risarcimento del danno morale subito a causa dell'infortunio sul lavoro. La Corte ha riconosciuto la questione fondata e nel dichiarare, nei sensi sopra precisati, la disposizione denunziata costituzionalmente illegittima, ha fatto generico riferimento al credito per risarcimento dei "danni conseguenti ad infortunio sul lavoro" omettendo ogni specificazione del tipo di danno arrecato, che invece sarebbe stata necessaria se si fosse inteso delimitare la portata della pronuncia adottata. Nella motivazione la stessa Corte, dopo aver posto in evidenza che la norma denunziata aveva esteso un privilegio originariamente previsto (solo) per i crediti di natura retributiva (art. 1956, n. 4, c.c. del 1865;
art. 2751, n. 4, c.c. vigente, testo originario) anche a crediti di indubbio carattere risarcitorio (come quello per i danni derivati dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori e quello per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile), ha posto in evidenza che il vizio di costituzionalità derivava dal mancato inserimento del credito riguardante il risarcimento dei danni derivati da infortunio sul lavoro tra quelli appena considerati: la disparità di trattamento ritenuta lesiva del principio di uguaglianza è stata quindi ravvisata nell'Ambito di una comparazione effettuata tra pretese aventi tutti carattere risarcitorio, e questo esclude che la natura "retributiva" del credito possa valere quale criterio di delimitazione della regola introdotta con la sentenza sopra ricordata.
Non vi è quindi dubbio che, nella nuova situazione normativa così determinatasi, anche il credito relativo al risarcimento del danno morale subito dal lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro, del quale il datore di lavoro debba rispondere, sia assistito dal privilegio generale previsto dall'art. 2751 bis, n. 1, c.c.
4 - Il ricorso deve essere quindi accolto. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendo l'ammissione del credito fatto valere da CO OL per il risarcimento dei danni morali subiti a causa dell'infortunio subito in data 10 ottobre 1983 al passivo del fallimento della Emildoce S.a.s. di TA GA & C., con il privilegio stabilito dall'art. 2751 bis, n. 1, c.c. Il tutto con gli interessi legali e sempre in via privilegiata, fino alla data della vendita dell'ultimo bene mobile o della riscossione dell'ultimo credito, tenuto conto del nuovo contenuto normativo assunto dall'art. 54, terzo comma, l. fall., che ha dichiarato detta disposizione costituzionalmente illegittima "nella parte in cui non richiama ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi l'art. 2749 c.c." (C. Cost. 28 maggio 2001, n. 162). Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione così provvede:
- accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
- pronunciando nel merito, ammette il credito fatto valere da CO OL per il risarcimento dei danni morali derivati dall'infortunio sul lavoro subito il 10 ottobre 1983 al passivo del fallimento della Emildolce S.a.s. di TA GA & C. con il privilegio stabilito dall'art. 2751 bis, n. 1, c.c., nella misura già accertata nelle precedenti fasi di merito, con gli interessi, nella misura legale e sempre in via privilegiata, fino alla data della vendita dell'ultimo bene mobile o della riscossione dell'ultimo credito;
- condanna il Fallimento alla rifusione delle spese dell'intero giudizio in favore del ricorrente, liquidandole per le precedenti fasi di merito in complessive L. 7.450.000 (di cui L.
4.000.000 per onorari d'avvocato), pari ad "euro" 3847.60, e in L. 4040.000 pari ad euro 2086,50 per la presente fase, di cui 4.000.000 (pari ad "euro" 2065.83) per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2002